CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 06617/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel procedimento promosso di ufficio per la correzione della sentenza-documento della Corte di cassazione, Sezione Prima penale, n. 23305/2022 Racc. Gen. Sent. del 20/05/2022, depositata il 15 giugno 2022, sul ricorso iscritto al n. 2812/2022 Reg. Gen., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza-decisione pronunciata il 20 maggio 2022, all'esito della udienza svoltasi in camera di consiglio a trattazione scritta in pari data, questa I Sezione, provvedendo sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del i riesame di Napoli, lo ha dichiarato inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria e adottando i provvedimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., come emerge dall'esame del ruolo di udienza. 2. Il 15 giugno 2022 è stata depositata in cancelleria la relativa sentenza- documento, recante nella intestazione e in parti della motivazione (p. 2, righi 5 e 24; p. 3, righi 13, 22. 29 e 36; p. 4, righi 5, 13 e 25; p. 5, righi 26, 30 e 34; p. 6, righi 4, 25 e 39; p. 7, righi 10 e 20; p. 8 rigo 36; p. 9 righi 20, 33 e 35) erronea indicazione del nome del ricorrente («[OSCURATO:PERSONA]» invece di «[OSCURATO:PERSONA]») e in altre parti della motivazione (p. 2, rigo 28; p. 3, rigo 30; p. 6, rigo 29) erronea indicazione del nome del fratello del ricorrente («[OSCURATO:PERSONA]» invece di «[OSCURATO:PERSONA]»). 3. E stato, quindi, promosso d'ufficio il procedimento per la correzione degli indicati errori materiali, incorsi nella redazione della sola sentenza-documento. 4. La correzione va disposta con procedura de plano, atteso il contenuto della rettifica, che non comporta modifica essenziale dell'atto e non incide su interessi delle parti (artt. 625-bis, comma 3, e 130 cod. proc. pen.). Seguono le annotazioni di legge a cura della cancelleria P.Q.M. Dispone correggersi la sentenza-documento della Corte di cassazione, Sezione prima penale, n. 23305/2022 Racc. Gen. Sent. del 20/05/2022, depositata il 15 giugno 2022, sul ricorso iscritto al n. 2812/2022 Reg. Gen., proposto da [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, laddove è scritto nella intestazione e nella motivazione (p. 2, righi 5 e 24; p. 3, righi 13, 22, 29 e 36; p. 4, righi 5, 13 e 25; p. 5, righi 26, 30 e 34; p. 6, righi 4, 25 e 39; p. 7, righi 10 e 20; p. 8 rigo 36; p. 9 righi 20, 33 e 35) «[OSCURATO:PERSONA]» deve leggersi «[OSCURATO:PERSONA]» e laddove è scritto nella motivazione (p. 2, rigo 28; p. 3, rigo 30; p. 6, rigo 29) «[OSCURATO:PERSONA]» deve leggersi «[OSCURATO:PERSONA]» Manda la cancelleria per le annotazioni sulla sentenza-documento n. 23305/2022 Racc. Gen. Sent. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]