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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 24716/2026

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l 22/01/2026 del Tribunale del riesame di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2026 il Tribunale del riesame diNapoli ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza concui la Corte di appello di Napoli, in data 26 novembre 2025, ha respinto la suarichiesta di sostituire con la misura cautelare degli arresti domiciliari quella dellacustodia in carcere, in corso dal 09/06/2020 per i delitti di tentato omicidio,porto di armi e ricettazione, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa.Il Tribunale ha ritenuto non attenuate le esigenze cautelari per la gravità deifatti, la cui sussistenza è stata accertata con la sentenza di primo grado, nondefinitiva, che ha condannato l'istante alla pena di anni tredici e mesi quattro direclusione, e per la personalità di quest'ultimo.

Il Tribunale ha ribadito lairrilevanza del tempo trascorso, che ha un valore neutro in assenza di fatti nuovii quali, allo stato, sarebbero costituiti solo dal concordato raggiunto in sede diappello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ancora non ratificato dalgiudice di merito, che comporterebbe una riduzione di pena in confronto con laquale la durata della custodia cautelare è, però, ancora proporzionata.

Haribadito poi la elevata personalità criminale dell'istante e la già dimostrataassenza di un effetto deterrente delle molte condanne subite, che impone diritenerlo incapace di autocontenersi e di astenersi dal commettere altri reati,risultando perciò la detenzione carceraria l'unica misura idonea ad evitare ilpericolo di recidiva, apparendo insufficiente anche l'adozione di strumenti dicontrollo a distanza.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 274, 275, 299 cod. proc. pen.Il Tribunale ha omesso di valutare la disponibilità, da parte del ricorrente, diun domicilio idoneo distante dal luogo di commissione dei reati, erroneamenteaffermando l'assenza di elementi di novità in ordine alle esigenze cautelari edomettendo di valutare la possibilità di soddisfare tali esigenze con la misura degliarresti domiciliari presso tale domicilio.

Ha, quindi, emesso una motivazionecarente, ed ha violato l'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudicedella cautela in sede di rigetto di un'istanza di modifica della misura in corso.2.2.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari.L'ordinanza motiva il rigetto dell'appello con formule stereotipate e nonaderenti al caso concreto, avendo omesso di valutare il tempo trascorsodall'applicazione della misura carceraria, l'intervenuto concordato in appello, lacondotta corretta mantenuta durante la detenzione e nel processo, ladisponibilità di un domicilio distante dal luogo di consumazione dei reati e lapossibilità di applicazione del braccialetto elettronico.

Inoltre, non si èconfrontato con l'affermazione difensiva di una presunzione solo relativa disussistenza delle esigenze cautelari nel caso di reati aggravati ai sensi dell'art.416-bis.1 cod. pen., che impone perciò la verifica in concreto della permanenzadi tali esigenze, potendo la presunzione essere superata dagli elementi positivisopra indicati.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

L'ordinanza ha motivato in modo approfondito, non illogico e aderenteall'accertamento dei fatti già intervenuto con sentenza non definitiva lapersistente sussistenza delle esigenze cautelari già riconosciute, in particolare ilpericolo di commissione di nuovi reati, e della loro attualità.Ha valutato, infatti, la gravità dei reati per i quali la misura è stata applicata,giudicandoli sintomatici di una rilevante pericolosità sociale, e la personalità delricorrente fortemente incline a delinquere, come dimostrato dalle condannepenali già subite e dalla sua evidente incapacità di ricevere un effetto deterrentee rieducativo sia da queste, sia dai benefici penitenziari concessi in relazione adesse.

Tali elementi sono stati logicamente ritenuti dimostrativi sia dellapericolosità sociale del ricorrente, sia della sua incapacità di autocontenersi ediastenersi dal commettere nuovi reati, condizioni che legittimano il mantenimentodella misura cautelare nella sua forma più afflittiva.Sulla base di tale valutazione, infatti, il Tribunale ha ritenuto ancoranecessaria la custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea per evitareil pericolo di recidiva, in quanto consente il controllo costante sulle azioni delricorrente, esplicitamente escludendo che tale esigenza cautelare possa esseresoddisfatta da un regime meno afflittivo, che richiede in ogni caso uno spontaneorispetto delle prescrizioni, avendo egli dimostrato «una pervicace intenzionalitàe recidiva nel delinquere e nel deliberare di non sottostare alle regole dellacomunità sociale».

Per tale motivo è stata esclusa anche l'idoneitàdell'applicazione di strumenti di controllo a distanza, quali il braccialettoelettronico, in quanto non capaci di impedire la commissione di ulteriori reati.

IlTribunale del riesame si è conformato, quindi, alla giurisprudenza di questaCorte, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il requisitodell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delittoe richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognosticasulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale daifatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5,n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197, tra le molte).L'ordinanza, pertanto, non ha respinto la richiesta di attenuazione dellamisura cautelare sulla base della presunzione di pericolosità derivante dallaritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., bensì haapprofonditamene valutato l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente sullabase dei reati commessi, dei suoi precedenti penali e della sua personalità.

Deveperaltro ribadirsi anche il consolidato principio, secondo cui «In tema di misurecautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancitadall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale,rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen.,sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, nondesumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di23/12/2025, dep. 2026, Rv. 289277).3.

Il ricorso lamenta, in entrambi i motivi, che l'ordinanza non avrebbevalutato gli elementi nuovi indicati nell'appello, che potrebbero consentire ungiudizio diverso circa l'idoneità di una misura cautelare meno afflittiva.Tale doglianza è infondata.

Il Tribunale ha esaminato e valutato tutti glielementi indicati dal ricorrente, escludendone esplicitamente o implicitamente larilevanza e l'idoneità a formulare una prognosi diversa.

In particolare, haesplicitamente escluso la rilevanza del tempo trascorso dai fatti, alla luce dellaelevata pericolosità del ricorrente e dall'assenza di un effetto deterrente da partedelle condanne già subite.

Per lo stesso motivo ha escluso la rilevanza dellacondotta processuale collaborativa adottata in questo procedimento e dellacorretta condotta carceraria, nonché ha esplicitamente escluso la concedibilitàdegli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico perché, «attesa laprognosi estremamente negativa sulla capacità di autodeterminarsidell'imputato, l'applicazione di strumenti di controllo a distanza non potrebbe inogni caso impedire la perpetrazione di altre azioni illecite».

Tale motivazioneesclude anche, implicitamente, la rilevanza della indicazione di un domicilio inlocalità distante dal luogo di commissione dei reati per i quali la misura è stataapplicata, essendo tale lontananza, logicamente, non idonea ad impedire ulterioricondotte di reato, stante la ritenuta incapacità di autocontenimento delricorrente.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.La presente decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente,per cui ad essa deve far seguito la trasmissione, a cura della cancelleria, di copiadel provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 06 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 22/01/2026 del Tribunale del riesame di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 22 gennaio 2026 il Tribunale del riesame diNapoli ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza concui la Corte di appello di Napoli, in data 26 novembre 2025, ha respinto la suarichiesta di sostituire con la misura cautelare degli arresti domiciliari quella dellacustodia in carcere, in corso dal 09/06/2020 per i delitti di tentato omicidio,porto di armi e ricettazione, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa.Il Tribunale ha ritenuto non attenuate le esigenze cautelari per la gravità deifatti, la cui sussistenza è stata accertata con la sentenza di primo grado, nondefinitiva, che ha condannato l'istante alla pena di anni tredici e mesi quattro direclusione, e per la personalità di quest'ultimo. Il Tribunale ha ribadito lairrilevanza del tempo trascorso, che ha un valore neutro in assenza di fatti nuovii quali, allo stato, sarebbero costituiti solo dal concordato raggiunto in sede diappello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ancora non ratificato dalgiudice di merito, che comporterebbe una riduzione di pena in confronto con laquale la durata della custodia cautelare è, però, ancora proporzionata. Haribadito poi la elevata personalità criminale dell'istante e la già dimostrataassenza di un effetto deterrente delle molte condanne subite, che impone diritenerlo incapace di autocontenersi e di astenersi dal commettere altri reati,risultando perciò la detenzione carceraria l'unica misura idonea ad evitare ilpericolo di recidiva, apparendo insufficiente anche l'adozione di strumenti dicontrollo a distanza.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 274, 275, 299 cod. proc. pen.Il Tribunale ha omesso di valutare la disponibilità, da parte del ricorrente, diun domicilio idoneo distante dal luogo di commissione dei reati, erroneamenteaffermando l'assenza di elementi di novità in ordine alle esigenze cautelari edomettendo di valutare la possibilità di soddisfare tali esigenze con la misura degliarresti domiciliari presso tale domicilio. Ha, quindi, emesso una motivazionecarente, ed ha violato l'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudicedella cautela in sede di rigetto di un'istanza di modifica della misura in corso.2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari.L'ordinanza motiva il rigetto dell'appello con formule stereotipate e nonaderenti al caso concreto, avendo omesso di valutare il tempo trascorsodall'applicazione della misura carceraria, l'intervenuto concordato in appello, lacondotta corretta mantenuta durante la detenzione e nel processo, ladisponibilità di un domicilio distante dal luogo di consumazione dei reati e lapossibilità di applicazione del braccialetto elettronico. Inoltre, non si èconfrontato con l'affermazione difensiva di una presunzione solo relativa disussistenza delle esigenze cautelari nel caso di reati aggravati ai sensi dell'art.416-bis.1 cod. pen., che impone perciò la verifica in concreto della permanenzadi tali esigenze, potendo la presunzione essere superata dagli elementi positivisopra indicati.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. L'ordinanza ha motivato in modo approfondito, non illogico e aderenteall'accertamento dei fatti già intervenuto con sentenza non definitiva lapersistente sussistenza delle esigenze cautelari già riconosciute, in particolare ilpericolo di commissione di nuovi reati, e della loro attualità.Ha valutato, infatti, la gravità dei reati per i quali la misura è stata applicata,giudicandoli sintomatici di una rilevante pericolosità sociale, e la personalità delricorrente fortemente incline a delinquere, come dimostrato dalle condannepenali già subite e dalla sua evidente incapacità di ricevere un effetto deterrentee rieducativo sia da queste, sia dai benefici penitenziari concessi in relazione adesse. Tali elementi sono stati logicamente ritenuti dimostrativi sia dellapericolosità sociale del ricorrente, sia della sua incapacità di autocontenersi ediastenersi dal commettere nuovi reati, condizioni che legittimano il mantenimentodella misura cautelare nella sua forma più afflittiva.Sulla base di tale valutazione, infatti, il Tribunale ha ritenuto ancoranecessaria la custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea per evitareil pericolo di recidiva, in quanto consente il controllo costante sulle azioni delricorrente, esplicitamente escludendo che tale esigenza cautelare possa esseresoddisfatta da un regime meno afflittivo, che richiede in ogni caso uno spontaneorispetto delle prescrizioni, avendo egli dimostrato «una pervicace intenzionalitàe recidiva nel delinquere e nel deliberare di non sottostare alle regole dellacomunità sociale». Per tale motivo è stata esclusa anche l'idoneitàdell'applicazione di strumenti di controllo a distanza, quali il braccialettoelettronico, in quanto non capaci di impedire la commissione di ulteriori reati. IlTribunale del riesame si è conformato, quindi, alla giurisprudenza di questaCorte, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il requisitodell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delittoe richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognosticasulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deveessere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale daifatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5,n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197, tra le molte).L'ordinanza, pertanto, non ha respinto la richiesta di attenuazione dellamisura cautelare sulla base della presunzione di pericolosità derivante dallaritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., bensì haapprofonditamene valutato l'attualità della pericolosità sociale del ricorrente sullabase dei reati commessi, dei suoi precedenti penali e della sua personalità. Deveperaltro ribadirsi anche il consolidato principio, secondo cui «In tema di misurecautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancitadall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale,rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen.,sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, nondesumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di23/12/2025, dep. 2026, Rv. 289277).3. Il ricorso lamenta, in entrambi i motivi, che l'ordinanza non avrebbevalutato gli elementi nuovi indicati nell'appello, che potrebbero consentire ungiudizio diverso circa l'idoneità di una misura cautelare meno afflittiva.Tale doglianza è infondata. Il Tribunale ha esaminato e valutato tutti glielementi indicati dal ricorrente, escludendone esplicitamente o implicitamente larilevanza e l'idoneità a formulare una prognosi diversa. In particolare, haesplicitamente escluso la rilevanza del tempo trascorso dai fatti, alla luce dellaelevata pericolosità del ricorrente e dall'assenza di un effetto deterrente da partedelle condanne già subite. Per lo stesso motivo ha escluso la rilevanza dellacondotta processuale collaborativa adottata in questo procedimento e dellacorretta condotta carceraria, nonché ha esplicitamente escluso la concedibilitàdegli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico perché, «attesa laprognosi estremamente negativa sulla capacità di autodeterminarsidell'imputato, l'applicazione di strumenti di controllo a distanza non potrebbe inogni caso impedire la perpetrazione di altre azioni illecite». Tale motivazioneesclude anche, implicitamente, la rilevanza della indicazione di un domicilio inlocalità distante dal luogo di commissione dei reati per i quali la misura è stataapplicata, essendo tale lontananza, logicamente, non idonea ad impedire ulterioricondotte di reato, stante la ritenuta incapacità di autocontenimento delricorrente.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.La presente decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente,per cui ad essa deve far seguito la trasmissione, a cura della cancelleria, di copiadel provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 06 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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