CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 42776/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: 1) affermazione di responsabilità; 2) esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73; 3) diniego delle attenuanti generiche e congruità della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. I relativi motivi si risolvono nella pura e semplice espressione di dissenso rispetto alle valutazioni compiute dai giudici d'appello, senza il benché minimo confronto critico con le medesime. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re