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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 1974

Cassazione n. 24871/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/09/1974 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Brescia ha riformato la condanna, emessa, all'esito di rito abbreviato, in data 20 dicembre 2017, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolvendo l'imputato dal reato di truffa continuata aggravata di cui al capo A, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per la residua imputazione sub B (falso continuato per induzione di cui all'art. 48, 480 cod. pen. come precisato dal giudice di primo grado), in quella di anni uno di reclusione, con conferma nel resto delle statuizioni di primo grado (relative alla pena accessoria della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione per una durata pari alla pena irrogata). 1.1.La tesi recepita, quanto al capo B, dai convergenti provvedimenti di merito, rende conto della sussistenza del reato contestato al [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'Agenzia in franchising, Diffusion s.r.I., che nel 2014, aveva siglato con l'ente pubblico, Centro per la Valutazione e le Certificazioni linguistiche dell'Università per Stranieri di Perugia, contratto con il quale la medesima società si impegnava ad organizzare logisticamente e a reclutare esaminatori per svolgere esami per cittadini stranieri immigrati, finalizzati al conseguimento di certificati di conoscenza della lingua italiana di vario livello.

Si contesta di aver attestato falsamente all'università per stranieri l'avvenuto superamento della prova e l'idoneità dei candidati, inducendo in errore l'ente sulla genuinità dell'esame sostenuto e sulle capacità linguistiche dei candidati stranieri, da cui l'imputato si faceva dare, come compenso, una somma compresa tra i 150,00 e i 300,00 euro.

In definitiva, la condotta che si ascrive all'imputato è di aver assicurato ai cittadini stranieri che si rivolgevano all'Agenzia di cui era titolare, servizi più ampi di quelli cui questi era tenuto in forza del descritto contratto di franchising, prodigandosi per assicurare una preparazione quanto meno sommaria, tanto che gli stranieri che gli si rivolgevano avevano tutti la caratteristica di non conoscere bene la lingua italiana o, comunque, da conoscerla ad un livello tale da non consentire loro di poter superare l'esame, con particolare riferimento alla prova scritta.

Inoltre, questi interveniva durante la prova, suggerendo le risposte, aiutando i candidati anche passando loro dei biglietti contenenti l'annotazione scritta delle risposte esatte, così inducendo in errore l'ente pubblico, cui l'esito delle prove veniva trasmesso e che aveva la competenza sulla correzione degli elaborati e al rilascio del certificato, sul corretto espletamento dei quiz, sulla compilazione personale ed autonoma delle schede, ad opera dei candidati, omettendo, la commissione esaminatrice, ogni controllo sull'individualità della prova e, anzi, falsandone gli esiti attraverso il descritto ausilio assicurato ai candidati. 2.Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo cinque vizi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 81, secondo comma, 48, 477 cod. pen.Si è fatto confluire il caso di specie in un'ipotesi di falso per induzione e determinazione del pubblico ufficiale a commettere falsità materiale di certificati amministrativi.

L'imputato, invero, non avrebbe mai attestato l'idoneità dei candidati stranieri, nella qualità di responsabile dell'agenzia Diffusion by Luciano (società che effettua corsi privati di lingua italiana, convenzionata con il Centro per la valutazione e Certificazioni linguistiche dell'Università di Perugia, ente pubblico legittimato al rilascio dei certificati di conoscenza della lingua italiana).

La valutazione di idoneità, infatti, per convenzione con l'Università spettava soltanto ai pubblici funzionari del Centro, mentre [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun potere certificativo.

L'imputato, dunque, non era titolare di alcun potere giuridico-amministrativo di certificazione della idoneità dei candidati stranieri e, dunque, non ha compilato alcun atto contenente falsa attestazione sull'idoneità di questi. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, 48 e 477 cod. pen. avendo la Corte territoriale, erroneamente, individuato l'imputato quale autore mediato del falso materiale documentale commesso dai pubblici funzionari del Centro universitario, senza valutare le prove idonee ad attestare l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta posta in essere dal decipiens ([OSCURATO:PERSONA]) e quella posta in essere dal deceptus, cioè dai funzionari del Centro.

La mera presenza fisica di [OSCURATO:PERSONA], infatti, durante le prove scritte, viene indicata dalla Corte territoriale come condotta che non avrebbe impedito a [OSCURATO:PERSONA] di aiutare i suoi candidati stranieri che si erano rivolti all'Agenzia, ma si tratta di circostanza non indicativa della sussistenza del nesso causale tra la condotta ingannatoria e fraudolenta e quella dei funzionari del Centro che hanno materialmente posto in essere la falsità materiale in certificazione amministrativa.

A parere della difesa, infatti, il suggerimento orale che veniva assicurato da [OSCURATO:PERSONA] non rappresenterebbe comportamento finalisticamente orientato ad indurre in errore, mediante inganno, i pubblici funzionari che, successivamente, avrebbero rilasciato la certificazione.

2.2. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 81, secondo comma, 43, 48, 477 cod. pen. sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato.

Secondo la difesa i suggerimenti orali forniti ai candidati durante la prova scritta, per la soluzione dei test, non rappresenterebbero facta concudentia da cui desumere la prova del dolo, inteso come dolo generico del delitto di falsità materiale documentale che si intende far realizzare da parte del deceptus.La condotta dell'autore mediato deve essere, infatti, causalmente correlata alla finalità di induzione in errore di chi dovrà commettere il fatto costituente falso materiale, idonea a trarre in inganno l'autore materiale, dovendo tenere conto, quando si tratti di pubblico ufficiale, del suo grado di preparazione e dei doveri di controllo posti a suo carico. 2.3.Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione, quanto alle pag. 26 e 27 della sentenza di appello.

L'esistenza di un'attività ingannatoria e fraudolenta, diretta ad indurre in errore i pubblici funzionari del Centro universitario, per commettere il reato di falso materiale in certificati amministrativi, verrebbe ricavata dalla Corte territoriale, secondo il ricorrente, sulla base di mere congetture.

Non si specificherebbero, infatti, in concreto, gli elementi fattuali da cui la Corte territoriale avrebbe tratto la convinzione che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era idonea ad alterare la prova scritta dei candidati stranieri.

Né verrebbe spiegato l'oggetto delle domande dei candidati e le risposte del suggeritore, onde si tratta di mere congetture prive di riscontri oggettivi. 2.4.Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della prova di reità mediata di [OSCURATO:PERSONA].

Il compendio probatorio è fondato su prove logiche, senza evidenziare fatti idonei a provare la sussistenza di prova documentale da cui emergerebbe l'inganno, posto in essere nei confronti dei pubblici funzionari, onde indurli a commettere la falsità materiale.

Si precisa che i componenti della Commissione di esame venivano scelti dal Centro universitario, anche se la sentenza di appello afferma circostanza di fatto opposta.

Si sottolinea, infine, che numerosi stranieri non superavano l'esame, tanto a conferma della legittimità dell'attività svolta dall'Agenzia.

3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, P. Lori, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 3.1.La difesa dell'imputato ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accolta, all'esito della quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo di ricorso è infondato Va premesso che la sentenza di primo grado evidenzia che la condotta contestata, al di là dell'erronea indicazione delle norme violate (artt. 81, secondo comma, 48, 477 cod. pen.), consiste nella falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (cfr. pag. 20 della sentenza) di cui all'art. 480 cod. pen.

Occorre rilevare, in generale, che perché si configuri l'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen., quindi la falsa rappresentazione della realtà ivi prevista, è necessario che il pubblico ufficiale si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, all'emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto si ritiene che solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato (Sez. 5, n. 12606 del 17/02/2017, Grosso, Rv. 269484 Sez. 5, n. 28945 del 17/05/2012, Ardizzone, Rv. 254060).

Affrontando la questione sotto il profilo del concorso nel falso ideologico in documenti dispositivi, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni, non veri, prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale.

Di tale falso risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera (Sez.

U, n. 35488 del 28/6/2007, Scelsi, Rv. 236867), nel caso in cui il pubblico ufficiale, nell'atto da lui formato, fa riferimento ad atti o a dichiarazioni sostitutive (non veri) provenienti dal privato e riferiti a presupposti richiesti per la legittima emanazione dello stesso atto pubblico, quando il pubblico ufficiale non si sia limitato alla attestazione del mentitore, né a supporre che quella attestazione sia veridica, ma compia, anche soltanto implicitamente, un'attestazione falsa, circa la sussistenza effettiva di quei presupposti indefettibili.

Sicché, stante il rapporto di causa - effetto, tra il fatto attestato dal privato quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale ed il contenuto dispositivo di quest'ultimo e stante, inoltre, la stretta connessione logica tra l'uno e l'altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo.

La recepita falsa attestazione del decipiens acquista l'ulteriore qualità di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus, sui fatti falsamente dichiarati dal primo, dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità.

Sostiene la difesa che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai attestato direttamente, l'idoneità dei candidati stranieri, nella qualità di responsabile dell'agenzia Diffusion by Luciano (affiliata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), posto che la valutazione di idoneità, per convenzione con l'Università, spettava soltanto ai pubblici funzionari del Centro, mentre [OSCURATO:PERSONA] era privo di potere certificativo.

Sul punto, tuttavia, la pronuncia di secondo grado evidenzia come sia emerso senza ombra di dubbio, che il ricorrente prima interveniva, nello svolgimento degli esami scritti, alterandone l'esito, attraverso il suggerimento delle risposte e la consegna di appunti con le risposte esatte ai test, infine inoltrava al Centro gli elaborati scritti, così compilati dai candidati nel corso della prova (cfr. pag. 9 e ss. della sentenza di appello), in tal modo alterando la regolarità dell'esame e l'esito delle prove.

L'imputato, dunque, prescindendo dalla titolarità di un potere diretto, giuridico-amministrativo, di certificazione della idoneità dei candidati stranieri, interveniva in un segmento del processo di attestazione dell'idoneità, alterando lo svolgimento regolare delle prove scritte, quelle più significative ai fini del superamento della prova, dal punto di vista dell'entità del punteggio assegnato per ottenere l'attestazione finale, dunque, incidendo significativamente sul processo amministrativo che si concludeva con il rilascio dell'attestazione di idoneità.

Pertanto, corretta appare la qualificazione giuridica della condotta contestata, cui hanno aderito i giudici di merito.

1.1. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.

Si deduce che l'imputato si sarebbe limitato alla mera presenza durante le prove scritte o, comunque, a fornire ai candidati suggerimenti orali, attività non idonea ad integrare il necessario nesso eziologico tra la condotta destinata a trarre in errore, posta in essere dal decipiens ([OSCURATO:PERSONA]) e quella attuata dal deceptus, cioè dai funzionari del Centro.

Sul punto il motivo è aspecifico posto che non si confronta con il complesso della motivazione dei provvedimenti di merito, risultando in tale parte inammissibile (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584).

La sentenza di secondo grado (che peraltro, riporta integralmente per incorporazione, il contenuto di quella del primo giudice: nel senso che le sentenze di merito le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722), rende conto della circostanza della presenza attiva del ricorrente durante le prove scritte, alterate anche attraverso la consegna ai candidati di biglietti che contenevano le risposte esatte, ma anche delle modalità con le quali venivano raccolte le iscrizioni dei candidati, assicurando il buon esito della prova, anche senza seguire corsi di formazione.

Si rende conto, anche del reclutamento da parte dell'agenzia Diffusion cui era affiliata quella del [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile dell'agenzia, degli esaminatori per costituire la commissione d'esame (cfr. pag. 27 della sentenza di secondo grado).

Si tratta di condotta che, invero, risulta eziologicamente connessa alla successiva certificazione, rilasciata dall'Università, di idoneità alla lingua italiana, come emerge dalla complessiva motivazione della Corte territoriale, con la quale il ricorso non si confronta specificamente.

1.2. Il terzo motivo è infondato.

Preliminarmente va rilevato che ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico è sufficiente il dolo generico, che si concreta nella volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere inveritiero.

È pertanto, irrilevante qualsiasi accertamento in ordine alla volontà dell'agente di favorire sé o altri (Sez. 5, n. 41172 del 09/07/2014, Rv. 260683; Sez. 5, n. 6820 del 24/01/2005 Rv. 231427).

Da ciò discende l'inconsistenza delle doglianze, pure prospettate in ricorso, relative all'assenza dell'elemento soggettivo, in considerazione delle ragioni che avrebbero determinato la condotta e dell'asserita inidoneità a trarre in inganno l'autore materiale, attenendo quest'ultima capacità ingannatoria, al profilo della condotta materiale.

1.3. Il quarto motivo è privo di fondamento.

La motivazione non è congetturale ma appare congrua e immune da vizi di illogicità manifesta e, soprattutto, risulta confutata dal ricorrente in modo parziale, mentre questa va esaminata nel complesso.

Emerge, infatti, dalla motivazione non manifestamente illogica, la descrizione dell'attività ingannatoria, la sua incidenza, significativa, nel procedimento amministrativo preposto al rilascio degli attestati di idoneità di lingua italiana.

La deposizione dei candidati, di cui rende conto la sentenza impugnata, evidenzia l'idoneità della condotta del [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell'alterazione del risultato della prova scritta, posto che questi, secondo i provvedimenti di merito, hanno specificato che per livello di scolarizzazione pregresso, non sarebbero stati in grado di superare l'esame.

Anzi, risulta che i candidati si rivolgevano all'agenzia del predetto, proprio perché nota come meno selettiva rispetto ad altri percorsi, la quale finiva per garantire il buon esito, anche senza seguire lezioni o corsi, comunque a fronte del pagamento di somme, pretese dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], di norma più elevate.

1.4. Il quinto motivo è inammissibile.Si prospetta una ricostruzione alternativa rispetto a quella recepita nel provvedimento di merito (cfr. pag. 27 quanto al reclutamento dei componenti la commissione d'esame preposta allo svolgimento della prova scritta), la quale pretenderebbe la rivalutazione di elementi di prova, operazione inibita in sede di legittimità (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 11/09/1974 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Brescia ha riformato la condanna, emessa, all'esito di rito abbreviato, in data 20 dicembre 2017, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolvendo l'imputato dal reato di truffa continuata aggravata di cui al capo A, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per la residua imputazione sub B (falso continuato per induzione di cui all'art. 48, 480 cod. pen. come precisato dal giudice di primo grado), in quella di anni uno di reclusione, con conferma nel resto delle statuizioni di primo grado (relative alla pena accessoria della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione per una durata pari alla pena irrogata). 1.1.La tesi recepita, quanto al capo B, dai convergenti provvedimenti di merito, rende conto della sussistenza del reato contestato al [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'Agenzia in franchising, Diffusion s.r.I., che nel 2014, aveva siglato con l'ente pubblico, Centro per la Valutazione e le Certificazioni linguistiche dell'Università per Stranieri di Perugia, contratto con il quale la medesima società si impegnava ad organizzare logisticamente e a reclutare esaminatori per svolgere esami per cittadini stranieri immigrati, finalizzati al conseguimento di certificati di conoscenza della lingua italiana di vario livello. Si contesta di aver attestato falsamente all'università per stranieri l'avvenuto superamento della prova e l'idoneità dei candidati, inducendo in errore l'ente sulla genuinità dell'esame sostenuto e sulle capacità linguistiche dei candidati stranieri, da cui l'imputato si faceva dare, come compenso, una somma compresa tra i 150,00 e i 300,00 euro. In definitiva, la condotta che si ascrive all'imputato è di aver assicurato ai cittadini stranieri che si rivolgevano all'Agenzia di cui era titolare, servizi più ampi di quelli cui questi era tenuto in forza del descritto contratto di franchising, prodigandosi per assicurare una preparazione quanto meno sommaria, tanto che gli stranieri che gli si rivolgevano avevano tutti la caratteristica di non conoscere bene la lingua italiana o, comunque, da conoscerla ad un livello tale da non consentire loro di poter superare l'esame, con particolare riferimento alla prova scritta. Inoltre, questi interveniva durante la prova, suggerendo le risposte, aiutando i candidati anche passando loro dei biglietti contenenti l'annotazione scritta delle risposte esatte, così inducendo in errore l'ente pubblico, cui l'esito delle prove veniva trasmesso e che aveva la competenza sulla correzione degli elaborati e al rilascio del certificato, sul corretto espletamento dei quiz, sulla compilazione personale ed autonoma delle schede, ad opera dei candidati, omettendo, la commissione esaminatrice, ogni controllo sull'individualità della prova e, anzi, falsandone gli esiti attraverso il descritto ausilio assicurato ai candidati. 2.Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo cinque vizi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 81, secondo comma, 48, 477 cod. pen.Si è fatto confluire il caso di specie in un'ipotesi di falso per induzione e determinazione del pubblico ufficiale a commettere falsità materiale di certificati amministrativi. L'imputato, invero, non avrebbe mai attestato l'idoneità dei candidati stranieri, nella qualità di responsabile dell'agenzia Diffusion by Luciano (società che effettua corsi privati di lingua italiana, convenzionata con il Centro per la valutazione e Certificazioni linguistiche dell'Università di Perugia, ente pubblico legittimato al rilascio dei certificati di conoscenza della lingua italiana). La valutazione di idoneità, infatti, per convenzione con l'Università spettava soltanto ai pubblici funzionari del Centro, mentre [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun potere certificativo. L'imputato, dunque, non era titolare di alcun potere giuridico-amministrativo di certificazione della idoneità dei candidati stranieri e, dunque, non ha compilato alcun atto contenente falsa attestazione sull'idoneità di questi. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, 48 e 477 cod. pen. avendo la Corte territoriale, erroneamente, individuato l'imputato quale autore mediato del falso materiale documentale commesso dai pubblici funzionari del Centro universitario, senza valutare le prove idonee ad attestare l'esistenza del nesso eziologico tra la condotta posta in essere dal decipiens ([OSCURATO:PERSONA]) e quella posta in essere dal deceptus, cioè dai funzionari del Centro. La mera presenza fisica di [OSCURATO:PERSONA], infatti, durante le prove scritte, viene indicata dalla Corte territoriale come condotta che non avrebbe impedito a [OSCURATO:PERSONA] di aiutare i suoi candidati stranieri che si erano rivolti all'Agenzia, ma si tratta di circostanza non indicativa della sussistenza del nesso causale tra la condotta ingannatoria e fraudolenta e quella dei funzionari del Centro che hanno materialmente posto in essere la falsità materiale in certificazione amministrativa. A parere della difesa, infatti, il suggerimento orale che veniva assicurato da [OSCURATO:PERSONA] non rappresenterebbe comportamento finalisticamente orientato ad indurre in errore, mediante inganno, i pubblici funzionari che, successivamente, avrebbero rilasciato la certificazione. 2.2. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 81, secondo comma, 43, 48, 477 cod. pen. sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. Secondo la difesa i suggerimenti orali forniti ai candidati durante la prova scritta, per la soluzione dei test, non rappresenterebbero facta concudentia da cui desumere la prova del dolo, inteso come dolo generico del delitto di falsità materiale documentale che si intende far realizzare da parte del deceptus.La condotta dell'autore mediato deve essere, infatti, causalmente correlata alla finalità di induzione in errore di chi dovrà commettere il fatto costituente falso materiale, idonea a trarre in inganno l'autore materiale, dovendo tenere conto, quando si tratti di pubblico ufficiale, del suo grado di preparazione e dei doveri di controllo posti a suo carico. 2.3.Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione, quanto alle pag. 26 e 27 della sentenza di appello. L'esistenza di un'attività ingannatoria e fraudolenta, diretta ad indurre in errore i pubblici funzionari del Centro universitario, per commettere il reato di falso materiale in certificati amministrativi, verrebbe ricavata dalla Corte territoriale, secondo il ricorrente, sulla base di mere congetture. Non si specificherebbero, infatti, in concreto, gli elementi fattuali da cui la Corte territoriale avrebbe tratto la convinzione che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era idonea ad alterare la prova scritta dei candidati stranieri. Né verrebbe spiegato l'oggetto delle domande dei candidati e le risposte del suggeritore, onde si tratta di mere congetture prive di riscontri oggettivi. 2.4.Con il quinto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione della prova di reità mediata di [OSCURATO:PERSONA]. Il compendio probatorio è fondato su prove logiche, senza evidenziare fatti idonei a provare la sussistenza di prova documentale da cui emergerebbe l'inganno, posto in essere nei confronti dei pubblici funzionari, onde indurli a commettere la falsità materiale. Si precisa che i componenti della Commissione di esame venivano scelti dal Centro universitario, anche se la sentenza di appello afferma circostanza di fatto opposta. Si sottolinea, infine, che numerosi stranieri non superavano l'esame, tanto a conferma della legittimità dell'attività svolta dall'Agenzia. 3. Il S. Procuratore generale presso questa Corte, P. Lori, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 3.1.La difesa dell'imputato ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, accolta, all'esito della quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato Va premesso che la sentenza di primo grado evidenzia che la condotta contestata, al di là dell'erronea indicazione delle norme violate (artt. 81, secondo comma, 48, 477 cod. pen.), consiste nella falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (cfr. pag. 20 della sentenza) di cui all'art. 480 cod. pen. Occorre rilevare, in generale, che perché si configuri l'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen., quindi la falsa rappresentazione della realtà ivi prevista, è necessario che il pubblico ufficiale si sia determinato, in conseguenza delle false dichiarazioni rese dal privato, all'emissione del provvedimento ideologicamente falso, in quanto si ritiene che solo gli atti del pubblico ufficiale conseguenti all'induzione in inganno possono assurgere ad elemento del falso del pubblico ufficiale e non già il mero inganno del privato che può integrare un diverso autonomo reato (Sez. 5, n. 12606 del 17/02/2017, Grosso, Rv. 269484 Sez. 5, n. 28945 del 17/05/2012, Ardizzone, Rv. 254060). Affrontando la questione sotto il profilo del concorso nel falso ideologico in documenti dispositivi, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto, anche implicitamente, dell'esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni, non veri, prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale. Di tale falso risponde, ai sensi dell'art. 48 cod. pen., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera (Sez. U, n. 35488 del 28/6/2007, Scelsi, Rv. 236867), nel caso in cui il pubblico ufficiale, nell'atto da lui formato, fa riferimento ad atti o a dichiarazioni sostitutive (non veri) provenienti dal privato e riferiti a presupposti richiesti per la legittima emanazione dello stesso atto pubblico, quando il pubblico ufficiale non si sia limitato alla attestazione del mentitore, né a supporre che quella attestazione sia veridica, ma compia, anche soltanto implicitamente, un'attestazione falsa, circa la sussistenza effettiva di quei presupposti indefettibili. Sicché, stante il rapporto di causa - effetto, tra il fatto attestato dal privato quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale ed il contenuto dispositivo di quest'ultimo e stante, inoltre, la stretta connessione logica tra l'uno e l'altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo. La recepita falsa attestazione del decipiens acquista l'ulteriore qualità di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus, sui fatti falsamente dichiarati dal primo, dei quali l'atto pubblico è destinato a provare la verità. Sostiene la difesa che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai attestato direttamente, l'idoneità dei candidati stranieri, nella qualità di responsabile dell'agenzia Diffusion by Luciano (affiliata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), posto che la valutazione di idoneità, per convenzione con l'Università, spettava soltanto ai pubblici funzionari del Centro, mentre [OSCURATO:PERSONA] era privo di potere certificativo. Sul punto, tuttavia, la pronuncia di secondo grado evidenzia come sia emerso senza ombra di dubbio, che il ricorrente prima interveniva, nello svolgimento degli esami scritti, alterandone l'esito, attraverso il suggerimento delle risposte e la consegna di appunti con le risposte esatte ai test, infine inoltrava al Centro gli elaborati scritti, così compilati dai candidati nel corso della prova (cfr. pag. 9 e ss. della sentenza di appello), in tal modo alterando la regolarità dell'esame e l'esito delle prove. L'imputato, dunque, prescindendo dalla titolarità di un potere diretto, giuridico-amministrativo, di certificazione della idoneità dei candidati stranieri, interveniva in un segmento del processo di attestazione dell'idoneità, alterando lo svolgimento regolare delle prove scritte, quelle più significative ai fini del superamento della prova, dal punto di vista dell'entità del punteggio assegnato per ottenere l'attestazione finale, dunque, incidendo significativamente sul processo amministrativo che si concludeva con il rilascio dell'attestazione di idoneità. Pertanto, corretta appare la qualificazione giuridica della condotta contestata, cui hanno aderito i giudici di merito. 1.1. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. Si deduce che l'imputato si sarebbe limitato alla mera presenza durante le prove scritte o, comunque, a fornire ai candidati suggerimenti orali, attività non idonea ad integrare il necessario nesso eziologico tra la condotta destinata a trarre in errore, posta in essere dal decipiens ([OSCURATO:PERSONA]) e quella attuata dal deceptus, cioè dai funzionari del Centro. Sul punto il motivo è aspecifico posto che non si confronta con il complesso della motivazione dei provvedimenti di merito, risultando in tale parte inammissibile (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584). La sentenza di secondo grado (che peraltro, riporta integralmente per incorporazione, il contenuto di quella del primo giudice: nel senso che le sentenze di merito le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722), rende conto della circostanza della presenza attiva del ricorrente durante le prove scritte, alterate anche attraverso la consegna ai candidati di biglietti che contenevano le risposte esatte, ma anche delle modalità con le quali venivano raccolte le iscrizioni dei candidati, assicurando il buon esito della prova, anche senza seguire corsi di formazione. Si rende conto, anche del reclutamento da parte dell'agenzia Diffusion cui era affiliata quella del [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di responsabile dell'agenzia, degli esaminatori per costituire la commissione d'esame (cfr. pag. 27 della sentenza di secondo grado). Si tratta di condotta che, invero, risulta eziologicamente connessa alla successiva certificazione, rilasciata dall'Università, di idoneità alla lingua italiana, come emerge dalla complessiva motivazione della Corte territoriale, con la quale il ricorso non si confronta specificamente. 1.2. Il terzo motivo è infondato. Preliminarmente va rilevato che ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico è sufficiente il dolo generico, che si concreta nella volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere inveritiero. È pertanto, irrilevante qualsiasi accertamento in ordine alla volontà dell'agente di favorire sé o altri (Sez. 5, n. 41172 del 09/07/2014, Rv. 260683; Sez. 5, n. 6820 del 24/01/2005 Rv. 231427). Da ciò discende l'inconsistenza delle doglianze, pure prospettate in ricorso, relative all'assenza dell'elemento soggettivo, in considerazione delle ragioni che avrebbero determinato la condotta e dell'asserita inidoneità a trarre in inganno l'autore materiale, attenendo quest'ultima capacità ingannatoria, al profilo della condotta materiale. 1.3. Il quarto motivo è privo di fondamento. La motivazione non è congetturale ma appare congrua e immune da vizi di illogicità manifesta e, soprattutto, risulta confutata dal ricorrente in modo parziale, mentre questa va esaminata nel complesso. Emerge, infatti, dalla motivazione non manifestamente illogica, la descrizione dell'attività ingannatoria, la sua incidenza, significativa, nel procedimento amministrativo preposto al rilascio degli attestati di idoneità di lingua italiana. La deposizione dei candidati, di cui rende conto la sentenza impugnata, evidenzia l'idoneità della condotta del [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell'alterazione del risultato della prova scritta, posto che questi, secondo i provvedimenti di merito, hanno specificato che per livello di scolarizzazione pregresso, non sarebbero stati in grado di superare l'esame. Anzi, risulta che i candidati si rivolgevano all'agenzia del predetto, proprio perché nota come meno selettiva rispetto ad altri percorsi, la quale finiva per garantire il buon esito, anche senza seguire lezioni o corsi, comunque a fronte del pagamento di somme, pretese dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], di norma più elevate. 1.4. Il quinto motivo è inammissibile.Si prospetta una ricostruzione alternativa rispetto a quella recepita nel provvedimento di merito (cfr. pag. 27 quanto al reclutamento dei componenti la commissione d'esame preposta allo svolgimento della prova scritta), la quale pretenderebbe la rivalutazione di elementi di prova, operazione inibita in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna
Sentenza Cassazione n. 24871/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris