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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31740/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente non ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; le conclusioni, per conto delle parti civili, rispettivamente dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando nota spese; per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 14/10/2022, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 12/07/2021 con la quale il Tribunale di Patti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione aggravata, per avere inserito su Facebook un commento dal tenore "noi abbiamo mandato a casa i ladroni", così offendendo la reputazione degli amministratori del Comune di Sinagra dal maggio 2012 al giugno 2017 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e lo aveva condannato alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione, in quanto nessuna verifica è stata effettuata circa la riconducibilità all'imputato dell'indirizzo IP dal quale è partita la frase di cui all'imputazione.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato, in quanto la frase di cui all'imputazione non è riferita specificamente e non è attribuibile ad alcuna persona, tanto da non contenere nomi o riferimenti specifici alle presunte persone offese.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 595 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, in quanto intento dell'imputato era non di offendere alcuno, ma solo quello di difendere i propri diritti e interessi, come confermato dalle testimonianze di Orifici e di Agnello, che hanno riferito delle problematiche tra la precedente amministrazione e i dipendenti comunali.

2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 595 cod. pen. e vizi di motivazione, in relazione alla mancata lesione del bene giuridico protetto, posto che le presunte persone offese non hanno percepito che la frase fosse riferita a loro, trattandosi di un semplice commento a una diretta video, destinato a restare visibile per pochi secondi e caratterizzata da genericità e astrattezza.

2.5. Il quinto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, non avendo l'imputato operato attacchi personali diretti a colpire la figura morale del criticato, senza alcuna finalità di interesse pubblico.2.6.

Il sesto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto, in considerazione della pena edittale, dell'occasionalità del comportamento e del danno particolarmente esiguo.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Passafiume ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre, per conto delle parti civili, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando nota spese.

Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In generale, mette conto osservare che le censure articolate dal ricorso risultano in larga misura reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile.

Replicando al relativo motivo di appello, la Corte distrettuale ha rilevato che varie persone offese, esaminando il profilo Facebook dal quale proveniva il messaggio diffamatorio, avevano riscontrato che sullo stesso erano "postate" foto dell'imputato e dei suoi familiari e che, dopo la pubblicazione del messaggio, Fazio aveva modificato la foto iniziale del profilo, ritraente la propria effige, e l'aveva sostituita con quella di un monumento.

Ha rilevato ancora il giudice di appello che dalla documentazione e dagli screenshots acquisiti emergeva univocamente l'appartenenza a Fazio del profilo Facebook da cui venne "postato" il messaggio diffamatorio, alla luce dei chiari riferimenti fotografici alla sfera personale dell'imputato.

Il motivo, oltre che reiterativo, è del tutto aspecifico, in quanto, sottraendosi al confronto critico con i plurimi, convergenti elementi valorizzati dai giudici di merito, risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone (Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, dep. 2011, Rv. 249601 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 2598 del 06/12/2021, dep. 2022, Rv. 282679 - 01).

La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tale principio di diritto, sottolineando che, in un contesto post-elettorale comunale, il riferirsi a soggetti "mandati a casa" non poteva che inerire a tutti coloro che avevano fatto parte della precedente amministrazione in quanto investiti da un incarico elettivo presso il comune di Sinagra.

Il motivo, oltre che reiterativo e carente di correlazione con le argomentazioni del giudice di appello, è manifestamente infondato, facendo leva su una deduzione smentita dal consolidato indirizzo richiamato.

4. Il terzo motivo è inammissibile, per plurime convergenti ragioni.

Da un primo punto di vista, esso è manifestamente infondato in quanto la deduzione relativa all'elemento psicologico del reato chiama in causa, in realtà, il motivo della condotta diffamatoria, all'evidenza non sovrapponibile al primo.

D'altra parte, la Corte distrettuale ha rimarcato come il "mezzo", appunto, diffamatorio utilizzato dal ricorrente fosse, in buona sostanza, del tutto inappropriato, in quanto qualsiasi vertenza con l'amministrazione comunale avrebbe dovuto trovare composizione istituzionale in altra sede e non in una pagina Facebook, mentre le censure sono, all'evidenza, del tutto incapaci di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

5. Il quarto motivo è anch'esso inammissibile.

Oltre che meramente reiterativo delle doglianze proposte con l'appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, il ricorso si sottrae alla puntuale disamina critica del rilievo della Corte distrettuale, lì dove ha rimarcato che i destinatari della frase offensiva ne furono ben consapevoli (tanto da presentare diverse querele contro l'imputato), trattandosi dell'utilizzo di un mezzo per veicolare il messaggio diffamatorio diffusivo, quanto persuasivo.6.

Il quinto motivo, che invoca l'applicazione della scriminante del diritto di critica politica, è inammissibile, per varie ragioni.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01); d'altra parte, più in generale, la giurisprudenza di legittimità è ferma del ritenere che, ai fini della applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01).

La Corte distrettuale ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati, sottolineando, per un verso, che l'espressione "ladroni", rivolta nel contesto comunicativo pubblico, presentava ictu °cui/ un'oggettiva offensività e lesività dell'onore, della dignità, del decoro e della rispettabilità degli amministratori pubblici della precedente consiliatura e, per altro verso, che gli amministratori destinatari dell'espressione offensiva non erano stati sottoposti a processi per reati contro il patrimonio e, tantomeno, condannati per appropriazioni o ruberie di sorta.

Rilievo, questo, che rende ragione, all'evidenza, dall'inesistenza del nucleo di verità indispensabile alla configurazione della scriminante, sicché manifestamente infondata, oltre che del tutto aspecifica, è la doglianza del ricorrente.

7. Anche il sesto motivo è inammissibile, avendo il giudice di appello confermato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. argomentando sui rilievi dell'ampia diffusività del mezzo adoperato per veicolare al pubblico il messaggio diffamatorio, dell'esacerbato contesto socio-politico di riferimento e dell'oggettiva, significativa intrinseca offensività della frase lesiva.

Nei termini in sintesi indicati, la motivazione della Corte distrettuale è in linea con il principio di diritto in forza del quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01), il che rende ragione del carattere aspecifico del motivo, comunque manifestamente infondato.

8. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e da quelle assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, alla luce delle note spese depositate, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida sia per quelle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente non ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; le conclusioni, per conto delle parti civili, rispettivamente dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando nota spese; per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 14/10/2022, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 12/07/2021 con la quale il Tribunale di Patti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione aggravata, per avere inserito su Facebook un commento dal tenore "noi abbiamo mandato a casa i ladroni", così offendendo la reputazione degli amministratori del Comune di Sinagra dal maggio 2012 al giugno 2017 ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e lo aveva condannato alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione, in quanto nessuna verifica è stata effettuata circa la riconducibilità all'imputato dell'indirizzo IP dal quale è partita la frase di cui all'imputazione. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato, in quanto la frase di cui all'imputazione non è riferita specificamente e non è attribuibile ad alcuna persona, tanto da non contenere nomi o riferimenti specifici alle presunte persone offese. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 595 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, in quanto intento dell'imputato era non di offendere alcuno, ma solo quello di difendere i propri diritti e interessi, come confermato dalle testimonianze di Orifici e di Agnello, che hanno riferito delle problematiche tra la precedente amministrazione e i dipendenti comunali. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 595 cod. pen. e vizi di motivazione, in relazione alla mancata lesione del bene giuridico protetto, posto che le presunte persone offese non hanno percepito che la frase fosse riferita a loro, trattandosi di un semplice commento a una diretta video, destinato a restare visibile per pochi secondi e caratterizzata da genericità e astrattezza. 2.5. Il quinto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, non avendo l'imputato operato attacchi personali diretti a colpire la figura morale del criticato, senza alcuna finalità di interesse pubblico.2.6. Il sesto motivo denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto, in considerazione della pena edittale, dell'occasionalità del comportamento e del danno particolarmente esiguo. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020 cit., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Passafiume ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre, per conto delle parti civili, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando nota spese. Per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In generale, mette conto osservare che le censure articolate dal ricorso risultano in larga misura reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile. Replicando al relativo motivo di appello, la Corte distrettuale ha rilevato che varie persone offese, esaminando il profilo Facebook dal quale proveniva il messaggio diffamatorio, avevano riscontrato che sullo stesso erano "postate" foto dell'imputato e dei suoi familiari e che, dopo la pubblicazione del messaggio, Fazio aveva modificato la foto iniziale del profilo, ritraente la propria effige, e l'aveva sostituita con quella di un monumento. Ha rilevato ancora il giudice di appello che dalla documentazione e dagli screenshots acquisiti emergeva univocamente l'appartenenza a Fazio del profilo Facebook da cui venne "postato" il messaggio diffamatorio, alla luce dei chiari riferimenti fotografici alla sfera personale dell'imputato. Il motivo, oltre che reiterativo, è del tutto aspecifico, in quanto, sottraendosi al confronto critico con i plurimi, convergenti elementi valorizzati dai giudici di merito, risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non osta all'integrazione del reato di diffamazione l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone (Sez. 5, n. 7410 del 20/12/2010, dep. 2011, Rv. 249601 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 2598 del 06/12/2021, dep. 2022, Rv. 282679 - 01). La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tale principio di diritto, sottolineando che, in un contesto post-elettorale comunale, il riferirsi a soggetti "mandati a casa" non poteva che inerire a tutti coloro che avevano fatto parte della precedente amministrazione in quanto investiti da un incarico elettivo presso il comune di Sinagra. Il motivo, oltre che reiterativo e carente di correlazione con le argomentazioni del giudice di appello, è manifestamente infondato, facendo leva su una deduzione smentita dal consolidato indirizzo richiamato. 4. Il terzo motivo è inammissibile, per plurime convergenti ragioni. Da un primo punto di vista, esso è manifestamente infondato in quanto la deduzione relativa all'elemento psicologico del reato chiama in causa, in realtà, il motivo della condotta diffamatoria, all'evidenza non sovrapponibile al primo. D'altra parte, la Corte distrettuale ha rimarcato come il "mezzo", appunto, diffamatorio utilizzato dal ricorrente fosse, in buona sostanza, del tutto inappropriato, in quanto qualsiasi vertenza con l'amministrazione comunale avrebbe dovuto trovare composizione istituzionale in altra sede e non in una pagina Facebook, mentre le censure sono, all'evidenza, del tutto incapaci di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 5. Il quarto motivo è anch'esso inammissibile. Oltre che meramente reiterativo delle doglianze proposte con l'appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, il ricorso si sottrae alla puntuale disamina critica del rilievo della Corte distrettuale, lì dove ha rimarcato che i destinatari della frase offensiva ne furono ben consapevoli (tanto da presentare diverse querele contro l'imputato), trattandosi dell'utilizzo di un mezzo per veicolare il messaggio diffamatorio diffusivo, quanto persuasivo.6. Il quinto motivo, che invoca l'applicazione della scriminante del diritto di critica politica, è inammissibile, per varie ragioni. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01); d'altra parte, più in generale, la giurisprudenza di legittimità è ferma del ritenere che, ai fini della applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01). La Corte distrettuale ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati, sottolineando, per un verso, che l'espressione "ladroni", rivolta nel contesto comunicativo pubblico, presentava ictu °cui/ un'oggettiva offensività e lesività dell'onore, della dignità, del decoro e della rispettabilità degli amministratori pubblici della precedente consiliatura e, per altro verso, che gli amministratori destinatari dell'espressione offensiva non erano stati sottoposti a processi per reati contro il patrimonio e, tantomeno, condannati per appropriazioni o ruberie di sorta. Rilievo, questo, che rende ragione, all'evidenza, dall'inesistenza del nucleo di verità indispensabile alla configurazione della scriminante, sicché manifestamente infondata, oltre che del tutto aspecifica, è la doglianza del ricorrente. 7. Anche il sesto motivo è inammissibile, avendo il giudice di appello confermato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. argomentando sui rilievi dell'ampia diffusività del mezzo adoperato per veicolare al pubblico il messaggio diffamatorio, dell'esacerbato contesto socio-politico di riferimento e dell'oggettiva, significativa intrinseca offensività della frase lesiva. Nei termini in sintesi indicati, la motivazione della Corte distrettuale è in linea con il principio di diritto in forza del quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01), il che rende ragione del carattere aspecifico del motivo, comunque manifestamente infondato. 8. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e da quelle assistite dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, alla luce delle note spese depositate, si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida sia per quelle
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