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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29469/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]"O Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia aveva disposto la sospensione dell'applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni quattro; Rilevato che avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del detenuto, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adducendo come unico motivo di censura mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett.

E) cod. proc. pen.; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso - previsto in materia soltanto per violazione di legge - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]"O Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Ministero della Giustizia aveva disposto la sospensione dell'applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni quattro; Rilevato che avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del detenuto, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], adducendo come unico motivo di censura mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. E) cod. proc. pen.; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso - previsto in materia soltanto per violazione di legge - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché non scanditi da necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29469/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris