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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 51175/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG A • cj.„4„. 1(.42_ C-0.....A.cP-4 reo‹. #ttQ_CC-op2, ~70 Ge-e( )eC..0,11).-9 1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 11 aprile 2023 il Tribunale di Sirac:usa - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la declaratoria di non esecutività (art. 670 cod.proc.pen.) della sentenza emessa in data 18 novembre 2019 dal Tribunale di Siracusa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento per omessa trattazione in contraddittorio.

Si evidenzia che il procedimento esecutivo, conclusosi con un rigetto, è stato trattato de plano.

La mancata instaurazione del procedimento camerale viene dedotta come causa di nullità della decisione. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge.

Le doglianze, in subordine, sono rivolte ai contenuti della decisione.

3. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 3.1 Come è noto, la omessa fissazione di udienza camerale nel procedimento esecutivo - governato dall'art. 666 cod.proc.pen. - è possibile nei soli casi di inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod.proc.pen. (manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione di domanda già respinta) e non nelle ipotesi di rigetto.

Nel caso in esame il giudice della esecuzione, al di là del dato formale (rigetto della domanda) ha motivato la decisione reiettiva in modo articolato e con riferimento agli atti del giudizio di cognizione, il che esclude l'applicabilità della particolare disposizione di cui all'art.666 comma 2 cod.proc.pen.

Va pertanto rilevato il vizio di nullità assoluta/ per violazione del contraddittorio e del diritto alla assistenza difensiva, come precisato da Sez.

U n. 24630/2015 in tema di procedimento camerale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l'ulteriore corso.

Così deciso il 21 settembre 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG A • cj.„4„. 1(.42_ C-0.....A.cP-4 reo‹. #ttQ_CC-op2, ~70 Ge-e( )eC..0,11).-9 1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 11 aprile 2023 il Tribunale di Sirac:usa - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la declaratoria di non esecutività (art. 670 cod.proc.pen.) della sentenza emessa in data 18 novembre 2019 dal Tribunale di Siracusa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento per omessa trattazione in contraddittorio. Si evidenzia che il procedimento esecutivo, conclusosi con un rigetto, è stato trattato de plano. La mancata instaurazione del procedimento camerale viene dedotta come causa di nullità della decisione. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Le doglianze, in subordine, sono rivolte ai contenuti della decisione. 3. Il ricorso è fondato, al primo motivo. 3.1 Come è noto, la omessa fissazione di udienza camerale nel procedimento esecutivo - governato dall'art. 666 cod.proc.pen. - è possibile nei soli casi di inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod.proc.pen. (manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione di domanda già respinta) e non nelle ipotesi di rigetto. Nel caso in esame il giudice della esecuzione, al di là del dato formale (rigetto della domanda) ha motivato la decisione reiettiva in modo articolato e con riferimento agli atti del giudizio di cognizione, il che esclude l'applicabilità della particolare disposizione di cui all'art.666 comma 2 cod.proc.pen. Va pertanto rilevato il vizio di nullità assoluta/ per violazione del contraddittorio e del diritto alla assistenza difensiva, come precisato da Sez. U n. 24630/2015 in tema di procedimento camerale. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l'ulteriore corso. Così deciso il 21 settembre 2023 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 51175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris