CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38816/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il T ribunale di Caltanissetta ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SalvatoreGraceffa in ordine al reato di cui agli artt. 110- 326 cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per c assazione il difensore dell’imputato,articolando un unico motivo per violazione dell'art. 129 , comma 2, cod. proc. pen.,in quanto, in difetto dielementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, il Tribunale non avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione,quanto piuttosto sentenza di assoluzione nel merito. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129,comma 2 , cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento(Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01). 2. Dalla sentenza impugnataemerge che, all’udienza nel [OSCURATO:DATA_NASCITA], le parti sono state invitate a interloquire sullasussistenza di una causa di estinzione del reato. Il difensore dell’imputato, che nulla ha rilevato in ordine alla maturata prescrizione,non risulta aver indicato gli elementi in forza dei quali pervenire a una assoluzione nel merito, piuttosto che a un proscioglimento. In quel momento l’istruttoria dibattimentale era in corso, non essendo ancora completata nemmeno l’assunzione delle prove a carico. In tale quadro, rispetto a tutti gli imputati, il T ribunale ha ritenuto che dall’istruttoria fino ad allora svolta non fossero emersi elementi utili a fondare una pronuncia ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.(cfr. pag. 12 sentenza impugnata). Nemmeno nel ricorso introduttivo del presente giudizio, d’altronde, la difesa ha potuto specificare su quali basi possa affermarsi ictu oculi che [OSCURATO:PERSONA] debba essere assolto nel merito, in quanto in esso si fa solo generico riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA],che non avrebbe reso alcuna dichiarazione accusatoria a suo carico, senza analizzare il complesso delle prove acquisite per inferirne la irrilevanza ai fini della prova del reatoa lui contestato. 3. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il