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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 23475/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso pari a grammi 46,2.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con il primo contesta la ritenuta recidiva, non avendo il giudice a quo tenuto conto degli elementi dedotti con l'impugnazione ovvero la risalenza temporale dei precedenti e la qualità dei precedenti penali nonché le condizioni personali e sociali del ricorrente.

Con il secondo lamenta il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In ordine alla recidiva, si osserva che, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010).

Nel caso di specie il giudice a quo ha ritenuto che le pregresse condotte criminose siano indicative di una inclinazione al delitto di cui il fatto in contestazione rappresenta un incremento e un'accentuazione, ha richiamato i precedenti penali commessi a partire dal 2012, tra cui tre reati in materia di spaccio di stupefacenti e una violenza sessuale, ritenendo pertanto che il reato contestato evidenzi una capacità criminale sempre maggiore e l'inefficacia preventiva della pena che è stata espiata.

Quanto al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie il giudice a quo non ha ravvisato alcun elemento suscettibile di una positiva valutazione e anzi ha evidenziato i gravi, numerosi e specifici precedenti penali, nonché le modalità organizzate e professionali dello spaccio.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente aria tric M g o tasi_ LI 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso pari a grammi 46,2. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo contesta la ritenuta recidiva, non avendo il giudice a quo tenuto conto degli elementi dedotti con l'impugnazione ovvero la risalenza temporale dei precedenti e la qualità dei precedenti penali nonché le condizioni personali e sociali del ricorrente. Con il secondo lamenta il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche. In ordine alla recidiva, si osserva che, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010). Nel caso di specie il giudice a quo ha ritenuto che le pregresse condotte criminose siano indicative di una inclinazione al delitto di cui il fatto in contestazione rappresenta un incremento e un'accentuazione, ha richiamato i precedenti penali commessi a partire dal 2012, tra cui tre reati in materia di spaccio di stupefacenti e una violenza sessuale, ritenendo pertanto che il reato contestato evidenzi una capacità criminale sempre maggiore e l'inefficacia preventiva della pena che è stata espiata. Quanto al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie il giudice a quo non ha ravvisato alcun elemento suscettibile di una positiva valutazione e anzi ha evidenziato i gravi, numerosi e specifici precedenti penali, nonché le modalità organizzate e professionali dello spaccio. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/04/2026 Il consigliere estensore Il Presidente aria tric M g o tasi_ LI 2