CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 08868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6595/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Milano, corso di [OSCURATO:PERSONA], n. 89/B, presso lo studio dello stesso; - ricorrente- contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 106/38/12 depositata il 5 luglio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'Agenzia delle entrate emise nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. l'avviso di accertamento n. R1Q02T400036/2009, con il quale accertò maggiori IVA e IRAP per il periodo d'imposta 2004; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio della predetta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., impugnò l'avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con la sentenza n. 365/21/10, rigettò il ricorso del contribuente; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza n. 106/38/12 depositata il 5 luglio 2012, rigettò l'impugnazione del contribuente; avverso tale sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che affida il proprio ricorso, notificato il 20/27 febbraio 2013, a nove motivi; L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso, notificato il 25/26 marzo 2013; i il ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con la relativa ricevuta di presentazione, chiedendo che il processo sia dichiarato, perciò, estinto. Considerato che: dall'esame della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositata dal ricorrente, emerge che la stessa è relativa non all'avviso di accertamento n. R1Q02T400036/2009, oggetto del presente giudizio, ma all'avviso di accertamento n. R1Q01T400054/2009; pertanto, tale domanda, essendo relativa a un diverso avviso di accertamento, non oggetto del presente giudizio, non assume rilievo in quest'ultimo; peraltro, con il decreto 29/04/2021, n. 11268, pronunciato sul ricorso iscritto al n. 6608/2013, il Presidente della Sezione tributaria civile di questa Corte, vista la documentazione depositata in quel giudizio da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. ai fini della definizione agevolata della controversia avente a oggetto l'avviso di accertamento R1Q02T400036/2009 (oggetto anche del presente giudizio) ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e rilevato che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti aveva depositato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dello stesso art. 6, ai sensi di questo comma, ha dichiarato estinto tale processo; pertanto, anche la presente controversia, avente a oggetto il medesimo avviso di accertamento R1Q02T400036/2009 - che fu impugnato, evidentemente, oltre che da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., anche da questa società - deve considerarsi definita;infatti, ai sensi del comma 14 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, la definizione della controversia perfezionata dalla coobbligata [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. giova anche in favore del coobbligato [OSCURATO:PERSONA]; da ciò consegue l'estinzione anche del presente processo; ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Co