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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27673/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GUP del Tribunale di Macerata, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 (importazione in concorso con altri di eroina dal Pakistan a [OSCURATO:PERSONA] con ingestione al fine di occultamento di 72 ovuli termosaldati contenenti eroina del peso complessivo di 489,56, con purezza media del 56%, tali da costituire grammi 273,911 di eroina pura, idonei a produrre 10.956 dosi medie singole, reato commesso tra il 23/8/2015 e il 6/10/2015, data dell'arresto dell'odierno ricorrente presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]) e, concessagli l'atte- nuante di cui all' art. 73 co. 7 D.P.R. n. 309/90 ritenuta prevalente sulla contestata aggravante, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 20.0000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia; dichiarava altresì l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

In appello l'odierno ricorrente proponeva quattro motivi attinenti: 1) al trat- tamento sanzionatorio eccessivo rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato in violazione dell'art. 133 c.p.; 2) all'omesso riconoscimento dell'at- tenuante prevista dall'art. 73 co. 7 DPR 309/90 nella misura massima e contrad- dittorietà della motivazione sul punto; 3) alla mancata concessione della sospen- sione condizionale della pena come effetto del trattamento sanzionatorio spropor- zionato; 4) alla mancata concessione delle attenuanti di cui all' art. 62 bis cod. pen.

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 25/6/2020, in parziale ri- forma della sentenza di primo grado, preso atto che nelle more era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, rideterminava la pena detentiva in anni due e mesi quattro di reclusione, revocando l'interdizione dai pubblici uffici e confermando nel resto la sentenza appellata dall'imputato.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, 3ahangir Muhammad, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente si duole, sotto il duplice profilo della vio- lazione dell'art. 73 co. 7 DPR 309/90 e del vizio motivazionale, della mancata ap- plicazione nella misura massima della pur riconosciuta circostanza attenuante della collaborazione.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che, a fronte dello specifico motivo di appello, la Corte territoriale abbia confermato la riduzione minima motivando suc- 2 P4\ s cintamente che "per la latitanza a cui si erano nel frattempo dati i correi, gli inter- venti di PG non sono stati particolarmente efficaci" (pag. 4 della sentenza) , circo- stanza, però, che non sarebbe ascrivibile all'imputato, che ha cominciato la sua collaborazione da subito, sin dall'arresto in aeroporto.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 132, 133 e 62bis cod. pen., nonché mancanza, carenza e contraddittorietà della motivazione in punto di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rocchi nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso..

4. Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti.

5. Quanto alla questione dell'entità della riduzione di pena connessa all'avve- nuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 co. 7 cod. pen. il giudice di secondo grado ha ritenuto di confermare la riduzione della metà della pena base, come aveva già fatto il giudice di primo grado, pur avendo la possibilità di operare una riduzione fino a due terzi.

Per la Corte territoriale la riduzione della pena nella misura della metà, anzi- ché nella misura massima prevista dalla citata norma, "è assolutamente congrua rispetto alla concreta entità e valenza della collaborazione prestata dall'imputato in quanto, se da un lato, si deve dare atto che quest'ultimo ha prestato una fattiva collaborazione per l'individuazione dei correi e per il dísvelamento della struttura organizzata, dedita allo spaccio di stupefacenti, da essi posta in essere in [OSCURATO:PERSONA], dall'altro non può sottacersi che, anche per la latitanza a cui si erano nel frattempo dati i correi, gli interventi della P. G. non sono stati particolarmente ef- ficaci e che, comunque, sono rimasti aspetti non adeguatamente chiariti circa la organizzazione della struttura".

Con ciò, evidentemente, condividendo, quanto già rilevato dal Tribunale di Macerata secondo cui "...la collaborazione ha avuto portata oggettivamente di non particolare incisività, limitandosi a permettere di acclarare le identità dei correi, senza consentire interventi particolarmente incisivi di contrasto alla attività dei suddetti o di accertare compiutamente le dinamiche sottese alla organizzazione dei suddetti" (così pag. 3 della sentenza di primo grado).

Dimentica, tuttavia, il ricorrente -che in ricorso cita tutta una serie di prece- denti giurisprudenziali attinenti al riconoscimento della circostanza attenuante, che è avvenuto, e non alla quantificazione della riduzione, che mette in discussione- che il giudice di primo grado ha operato la riduzione della metà dopo avere ritenuto l'attenuante in questione prevalente sulla contestata aggravante di cui all'art. 73 co. 6 D.P.R. 309/90 ("se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata").

Egli, nell'operare la riduzione alla metà, ha dunque operato una valutazione complessiva che ha tenuto conto anche dell'elisione dell'aggravante, dandone mo- tivatamente conto, che sfugge al sindacato di legittimità.

La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condi- visibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

6. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, diversamente da quanto de- dotto, il giudice di merito ha offerto sufficiente motivazione delle ragioni del di- niego, individuate nell'assenza di elementi oggettivi, favorevolmente apprezzabili ai fini dello scrutinio richiesto dall'art. 62 bis cod. pen.

Il provvedimento impugnato, pertanto, appare collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine Si tratta di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico. 7.

Infine, quanto alla dosimetria della pena, va peraltro rilevato che il giudice del gravame del merito, pur dando conto della concreta gravità dei fatti (72 ovuli di eroina ingeriti per 489 grammi di sostanza) è partito molto benevolmente da una pena detentiva di sette anni di reclusione, assai vicina al nuovo minimo edit- tale di sei anni.

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GUP del Tribunale di Macerata, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 (importazione in concorso con altri di eroina dal Pakistan a [OSCURATO:PERSONA] con ingestione al fine di occultamento di 72 ovuli termosaldati contenenti eroina del peso complessivo di 489,56, con purezza media del 56%, tali da costituire grammi 273,911 di eroina pura, idonei a produrre 10.956 dosi medie singole, reato commesso tra il 23/8/2015 e il 6/10/2015, data dell'arresto dell'odierno ricorrente presso l'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]) e, concessagli l'atte- nuante di cui all' art. 73 co. 7 D.P.R. n. 309/90 ritenuta prevalente sulla contestata aggravante, applicata la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 20.0000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia; dichiarava altresì l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. In appello l'odierno ricorrente proponeva quattro motivi attinenti: 1) al trat- tamento sanzionatorio eccessivo rispetto alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato in violazione dell'art. 133 c.p.; 2) all'omesso riconoscimento dell'at- tenuante prevista dall'art. 73 co. 7 DPR 309/90 nella misura massima e contrad- dittorietà della motivazione sul punto; 3) alla mancata concessione della sospen- sione condizionale della pena come effetto del trattamento sanzionatorio spropor- zionato; 4) alla mancata concessione delle attenuanti di cui all' art. 62 bis cod. pen. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 25/6/2020, in parziale ri- forma della sentenza di primo grado, preso atto che nelle more era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, rideterminava la pena detentiva in anni due e mesi quattro di reclusione, revocando l'interdizione dai pubblici uffici e confermando nel resto la sentenza appellata dall'imputato. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, 3ahangir Muhammad, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente si duole, sotto il duplice profilo della vio- lazione dell'art. 73 co. 7 DPR 309/90 e del vizio motivazionale, della mancata ap- plicazione nella misura massima della pur riconosciuta circostanza attenuante della collaborazione. Il ricorrente lamenta, in particolare, che, a fronte dello specifico motivo di appello, la Corte territoriale abbia confermato la riduzione minima motivando suc- 2 P4\ s cintamente che "per la latitanza a cui si erano nel frattempo dati i correi, gli inter- venti di PG non sono stati particolarmente efficaci" (pag. 4 della sentenza) , circo- stanza, però, che non sarebbe ascrivibile all'imputato, che ha cominciato la sua collaborazione da subito, sin dall'arresto in aeroporto. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 132, 133 e 62bis cod. pen., nonché mancanza, carenza e contraddittorietà della motivazione in punto di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rocchi nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.. 4. Il ricorso è inammissibile stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi proposti. 5. Quanto alla questione dell'entità della riduzione di pena connessa all'avve- nuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 co. 7 cod. pen. il giudice di secondo grado ha ritenuto di confermare la riduzione della metà della pena base, come aveva già fatto il giudice di primo grado, pur avendo la possibilità di operare una riduzione fino a due terzi. Per la Corte territoriale la riduzione della pena nella misura della metà, anzi- ché nella misura massima prevista dalla citata norma, "è assolutamente congrua rispetto alla concreta entità e valenza della collaborazione prestata dall'imputato in quanto, se da un lato, si deve dare atto che quest'ultimo ha prestato una fattiva collaborazione per l'individuazione dei correi e per il dísvelamento della struttura organizzata, dedita allo spaccio di stupefacenti, da essi posta in essere in [OSCURATO:PERSONA], dall'altro non può sottacersi che, anche per la latitanza a cui si erano nel frattempo dati i correi, gli interventi della P. G. non sono stati particolarmente ef- ficaci e che, comunque, sono rimasti aspetti non adeguatamente chiariti circa la organizzazione della struttura". Con ciò, evidentemente, condividendo, quanto già rilevato dal Tribunale di Macerata secondo cui "...la collaborazione ha avuto portata oggettivamente di non particolare incisività, limitandosi a permettere di acclarare le identità dei correi, senza consentire interventi particolarmente incisivi di contrasto alla attività dei suddetti o di accertare compiutamente le dinamiche sottese alla organizzazione dei suddetti" (così pag. 3 della sentenza di primo grado). Dimentica, tuttavia, il ricorrente -che in ricorso cita tutta una serie di prece- denti giurisprudenziali attinenti al riconoscimento della circostanza attenuante, che è avvenuto, e non alla quantificazione della riduzione, che mette in discussione- che il giudice di primo grado ha operato la riduzione della metà dopo avere ritenuto l'attenuante in questione prevalente sulla contestata aggravante di cui all'art. 73 co. 6 D.P.R. 309/90 ("se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata"). Egli, nell'operare la riduzione alla metà, ha dunque operato una valutazione complessiva che ha tenuto conto anche dell'elisione dell'aggravante, dandone mo- tivatamente conto, che sfugge al sindacato di legittimità. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e condi- visibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). 6. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, diversamente da quanto de- dotto, il giudice di merito ha offerto sufficiente motivazione delle ragioni del di- niego, individuate nell'assenza di elementi oggettivi, favorevolmente apprezzabili ai fini dello scrutinio richiesto dall'art. 62 bis cod. pen. Il provvedimento impugnato, pertanto, appare collocarsi nell'alveo del co- stante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in consi- derazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine Si tratta di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico. 7. Infine, quanto alla dosimetria della pena, va peraltro rilevato che il giudice del gravame del merito, pur dando conto della concreta gravità dei fatti (72 ovuli di eroina ingeriti per 489 grammi di sostanza) è partito molto benevolmente da una pena detentiva di sette anni di reclusione, assai vicina al nuovo minimo edit- tale di sei anni. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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