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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28814/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di FIRENZE, [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza con la quale è stata applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alla detenzione finalizzata a un uso non esclusivamente personale di 14,64 kg di marijuana, 291,06 gr di hashish (suddivisi in panetti), 73,61 gr di eroina confezionata sottovuoto, 52,14 gr di cocaina e un flacone di metadone.

2. Avverso l'ordinanza di riesame l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente il travisamento della prova da parte del giudice di merito circa il luogo degli arresti domiciliari sollecitati dalla difesa in luogo della custodia carceraria.

Il Tribunale, in sostanza, avrebbe confermato il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori dell'indagato travisando gli elementi emergenti dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro.

Il giudizio d'inidoneità, in particolare, si sarebbe fondato sull'assunto, errato, per cui l'indagato avrebbe detenuto lo stupefacente, oltre che il materiale per il confezionamento, proprio presso l'immobile indicato dalla difesa quale domicilio idoneo.

Lo stupefacente, invece, sarebbe stato detenuto in un'abitazione in uso a [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dei suoi genitori e sita all'interno di un'area interamente di proprietà di questi ultimi, ove insisterebbe l'abitazione dei genitori indicata dalla difesa come luogo di possibile esecuzione degli arresti domiciliari.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, in ragione dell'insussistenza della denunciata ipotesi di travisamento della prova documentale.

2. Il Tribunale, dopo aver evidenziato le diverse tipologie di stupefacente sequestrate e le relative quantità oltre che il rinvenuto materiale per la lavorazione e il confezionamento dello stupefacente (bilancini, retina per setaccio, frullatore per frantumazione della cocaina e due macchine per confezionamento sottovuoto), conferma il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari essendo stata «installata l'attività illecita» proprio nel luogo indicato dalla difesa come idoneo per gli arresti domiciliari.

Come emerge dall'ordinanza impugnata, difatti, il giudice di merito ha esaminato la documentazione agli atti, depositata per l'udienza di riesame, con particolare riferimento al titolo di proprietà in capo ai genitori dell'indagato dell'intera area, e, sull'assunto della titolarità del diritto di proprietà su di essa in capo ai genitori di [OSCURATO:PERSONA], ha valutato inidonei gli arresti domiciliari da eseguirsi in un immobile inteso quale area appartenente a terzi ma al cui interno è stata dall'indagato «installata l'attività illecita».

Il giudizio di inidoneità è dunque il frutto di una valutazione della prova documentale dalla quale, come evidenziato dallo stesso ricorrente, emerge che il luogo indicato dalla difesa si identifica con un'altra unità abitativa, quella utilizzata dai genitori di [OSCURATO:PERSONA] e di loro proprietà, sita all'interno dell'area di proprietà dei detti genitori ove sono ubicati non solo l'abitazione utilizzata dall'indagato quale base per la propria attività illecita, anch'essa di proprietà dei genitori, ma anche il pollaio e la rimessa interessati dall'eseguito sequestro.

Nell'abitazione indicata dalla difesa come idoneo luogo di esecuzione degli arresti domiciliari è stato peraltro rinvenuto parte del denaro sequestrato su indicazione dello stesso indagato (come evidenziato dallo stesso ricorrente).

3. In conclusione, all'infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 17 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di FIRENZE, [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza con la quale è stata applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alla detenzione finalizzata a un uso non esclusivamente personale di 14,64 kg di marijuana, 291,06 gr di hashish (suddivisi in panetti), 73,61 gr di eroina confezionata sottovuoto, 52,14 gr di cocaina e un flacone di metadone. 2. Avverso l'ordinanza di riesame l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente il travisamento della prova da parte del giudice di merito circa il luogo degli arresti domiciliari sollecitati dalla difesa in luogo della custodia carceraria. Il Tribunale, in sostanza, avrebbe confermato il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori dell'indagato travisando gli elementi emergenti dai verbali di arresto, perquisizione e sequestro. Il giudizio d'inidoneità, in particolare, si sarebbe fondato sull'assunto, errato, per cui l'indagato avrebbe detenuto lo stupefacente, oltre che il materiale per il confezionamento, proprio presso l'immobile indicato dalla difesa quale domicilio idoneo. Lo stupefacente, invece, sarebbe stato detenuto in un'abitazione in uso a [OSCURATO:PERSONA], di proprietà dei suoi genitori e sita all'interno di un'area interamente di proprietà di questi ultimi, ove insisterebbe l'abitazione dei genitori indicata dalla difesa come luogo di possibile esecuzione degli arresti domiciliari. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in ragione dell'insussistenza della denunciata ipotesi di travisamento della prova documentale. 2. Il Tribunale, dopo aver evidenziato le diverse tipologie di stupefacente sequestrate e le relative quantità oltre che il rinvenuto materiale per la lavorazione e il confezionamento dello stupefacente (bilancini, retina per setaccio, frullatore per frantumazione della cocaina e due macchine per confezionamento sottovuoto), conferma il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari essendo stata «installata l'attività illecita» proprio nel luogo indicato dalla difesa come idoneo per gli arresti domiciliari. Come emerge dall'ordinanza impugnata, difatti, il giudice di merito ha esaminato la documentazione agli atti, depositata per l'udienza di riesame, con particolare riferimento al titolo di proprietà in capo ai genitori dell'indagato dell'intera area, e, sull'assunto della titolarità del diritto di proprietà su di essa in capo ai genitori di [OSCURATO:PERSONA], ha valutato inidonei gli arresti domiciliari da eseguirsi in un immobile inteso quale area appartenente a terzi ma al cui interno è stata dall'indagato «installata l'attività illecita». Il giudizio di inidoneità è dunque il frutto di una valutazione della prova documentale dalla quale, come evidenziato dallo stesso ricorrente, emerge che il luogo indicato dalla difesa si identifica con un'altra unità abitativa, quella utilizzata dai genitori di [OSCURATO:PERSONA] e di loro proprietà, sita all'interno dell'area di proprietà dei detti genitori ove sono ubicati non solo l'abitazione utilizzata dall'indagato quale base per la propria attività illecita, anch'essa di proprietà dei genitori, ma anche il pollaio e la rimessa interessati dall'eseguito sequestro. Nell'abitazione indicata dalla difesa come idoneo luogo di esecuzione degli arresti domiciliari è stato peraltro rinvenuto parte del denaro sequestrato su indicazione dello stesso indagato (come evidenziato dallo stesso ricorrente). 3. In conclusione, all'infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 m
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