CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2024
Cassazione n. 31438/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natm TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5086/2024 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo dei ricorsi interposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con cui i ricorrenti deducono l'intervenuta prescrizione del reato - è manifestamente infondato giacché, tenuto conto di 501 giorni di sospensione, la prescrizione maturerà in data 20 novembre 2024; Considerato, infatti, che il processo ha subito i seguenti, rinvii, forieri di sospensioni della prescrizione per le cause ivi rispettivamente indicate: 2.3.18 - 29.6.18, impedimento imputato, 60 gg 29.6.18 - 12.10.18 impedimento difensore, 60 gg 12.4.19 - 31.5.19 impedimento difensore, 49 gg 19.7.19 - 27.9.19, richiesta difensore, 70 gg 27.9.19 - 15.11.19 richiesta difensore, 49 gg 15.11.19- 17.1.20, impedimento difensore, 60 gg 7.2.20 - 14.2.20, impedimento difensore, 7 gg 14.2.20 - 8.3.20, impedimento difensore, 22 gg 27.3.20 - 3.7.20, normativa anticovid, 64 gg 3.7.20 - 25.9.20, impedimento imputato, 60 gg Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi — con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato in quello di danneggiamento — è inammissibile: 1) per carenza d'interesse perché il motivo di appello che si assume pretermesso era manifestamente infondato dal momento che la ricostruzione dei fatti induce a ritenere che l'azione fosse diretta ad asportare i beni presenti all'interno dell'esercizio; deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta completa della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, perché, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); 2) perché comunque, dagli elementi a disposizione e da quelli addotti del ricorso, non emergono dati di fatto che possano condurre a detta riqualificazione. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom