CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22193/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata rapina in luogo di quello di furto tentato, è volto ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti, già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2 sull'oggettivo accertamento delle lesioni contenuto nel referto); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti, prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 628, quarto comma, cod. pen., che vieta il bilanciamento in termini di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta aggravante di cui al terzo comma, n. 3-bis), dello stesso articolo; che il giudizio di comparazione fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat