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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 15636/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18990/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.

PROV.

MILANO n. 4294/2019 depositata il30/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Milano con sentenza n. 4706/18 ha accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e in concordato preventivo avverso l’avviso di accertamenti spiccato nei suoi confronti e relativo a IRES, IVA e IRAPper il 2012.

2. L’avviso era stato emesso a seguito di accertamento induttivo fondato sull’omessa produzione da parte della società di tutta la documentazione richiesta e, tra l’altro, aveva escluso la detraibilità dell’IVA stante la mancata produzione dei relativi registri e delle fatture. 3.La CTP ha osservato che la società aveva prodotto registri e fatture nella fase di accertamento, dimostrando l’impossibilità di accedere ai locali ove la documentazione era conservata, che i costi relativi a quelle fatture erano stati considerati ai fini delle imposte dirette e che sussistevano i presupposti per la detraibilità dell’IVA relativa a quelle fatture.

4. Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, contestando la sussistenza dei presupposti per la detrazione IVA, e la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, con la sentenza n. 4294/2019, ha rigettato il gravame.

5. La CTR ha osservato , in primo luogo, che l’Ufficio aveva negato la detrazione IVA non per difetto di inerenza dei costi risultanti dalle fatture esibite ma perché le fatture non erano state esibite a seguito dell’invito; inoltre, ha rilevato che la regolarità delle fatture, che aveva comportato la deduzione di quei costi ai fini delle imposte dirette, doveva comportare anche la detrazione dell’IVA.

6. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due mezzi. 7.Resta intimata la società. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, vi era stata la contestazione dell’inerenza dei costi sin dall’atto di accertamento.

2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’ar t. 19 de l d.P.R. n. 633/73 e dell’art. 109 TUIR nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva erroneamente ritenuto che il riconoscimento delle fatture ai fini delle imposte dirette implicasse la loro considerazione e detraibilità ai fini IVA, in quanto i presupposti della deducibilità e detraibilità sono diversi (per esempio, la deduzione dei costi segue il principio di competenza, la detrazione IVA opera “per cassa”). 3.Il primo motivo è fondato, il secondo resta assorbito.

4. L’avviso di accertamento impugnato, nel passo riprodotto per autosufficienza dalla ricorrente, riporta che «…stante la mancata produzione dei registri IVA con le relative liquidazioni e delle fatture passive si riprende a tassazione l’IVA indebitamente detratta di euro 1.635.900,00 ex art. 19 DPR 633/1972». 5.E’ errata la lettura dei giudici di merito, secondo cui non vi era stata la contestazione dell’inerenza ai fini della detraibilità dell’IVA, perché il rilievo ha una portata ampia e generale che tende ad escludere, alla radice, il diritto alla detrazione: secondo l’Ufficio, l’omessa produzione dei documenti impediva di verificare la ricorrenza dei presupposti della detrazione di cui all’art. 19 cit., tra cui, appunto, quellodell’inerenza.

6. La contestazione dell’inerenza è stata, poi, specificamente reiterata nel corso della causa: nelle controdeduzioni in primo grado e nell’atto d’appello.

7. E’ not o, in proposito, che ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e la correttezza (Cass. n. 27615 del 2018), cioèl'esistenza, l'inerenza e la coerenza economic a (Cass. n . 22940 del 2018).è

8. Conclusivamente, accolto i l primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglieil primo motivo di ricorso , assorbito il secon d o; cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in div e rs a compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18990/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB. PROV. MILANO n. 4294/2019 depositata il30/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Milano con sentenza n. 4706/18 ha accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e in concordato preventivo avverso l’avviso di accertamenti spiccato nei suoi confronti e relativo a IRES, IVA e IRAPper il 2012. 2. L’avviso era stato emesso a seguito di accertamento induttivo fondato sull’omessa produzione da parte della società di tutta la documentazione richiesta e, tra l’altro, aveva escluso la detraibilità dell’IVA stante la mancata produzione dei relativi registri e delle fatture. 3.La CTP ha osservato che la società aveva prodotto registri e fatture nella fase di accertamento, dimostrando l’impossibilità di accedere ai locali ove la documentazione era conservata, che i costi relativi a quelle fatture erano stati considerati ai fini delle imposte dirette e che sussistevano i presupposti per la detraibilità dell’IVA relativa a quelle fatture. 4. Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, contestando la sussistenza dei presupposti per la detrazione IVA, e la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia, con la sentenza n. 4294/2019, ha rigettato il gravame. 5. La CTR ha osservato , in primo luogo, che l’Ufficio aveva negato la detrazione IVA non per difetto di inerenza dei costi risultanti dalle fatture esibite ma perché le fatture non erano state esibite a seguito dell’invito; inoltre, ha rilevato che la regolarità delle fatture, che aveva comportato la deduzione di quei costi ai fini delle imposte dirette, doveva comportare anche la detrazione dell’IVA. 6. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due mezzi. 7.Resta intimata la società. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, vi era stata la contestazione dell’inerenza dei costi sin dall’atto di accertamento. 2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’ar t. 19 de l d.P.R. n. 633/73 e dell’art. 109 TUIR nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la CTR aveva erroneamente ritenuto che il riconoscimento delle fatture ai fini delle imposte dirette implicasse la loro considerazione e detraibilità ai fini IVA, in quanto i presupposti della deducibilità e detraibilità sono diversi (per esempio, la deduzione dei costi segue il principio di competenza, la detrazione IVA opera “per cassa”). 3.Il primo motivo è fondato, il secondo resta assorbito. 4. L’avviso di accertamento impugnato, nel passo riprodotto per autosufficienza dalla ricorrente, riporta che «…stante la mancata produzione dei registri IVA con le relative liquidazioni e delle fatture passive si riprende a tassazione l’IVA indebitamente detratta di euro 1.635.900,00 ex art. 19 DPR 633/1972». 5.E’ errata la lettura dei giudici di merito, secondo cui non vi era stata la contestazione dell’inerenza ai fini della detraibilità dell’IVA, perché il rilievo ha una portata ampia e generale che tende ad escludere, alla radice, il diritto alla detrazione: secondo l’Ufficio, l’omessa produzione dei documenti impediva di verificare la ricorrenza dei presupposti della detrazione di cui all’art. 19 cit., tra cui, appunto, quellodell’inerenza. 6. La contestazione dell’inerenza è stata, poi, specificamente reiterata nel corso della causa: nelle controdeduzioni in primo grado e nell’atto d’appello. 7. E’ not o, in proposito, che ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e la correttezza (Cass. n. 27615 del 2018), cioèl'esistenza, l'inerenza e la coerenza economic a (Cass. n . 22940 del 2018).è 8. Conclusivamente, accolto i l primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglieil primo motivo di ricorso , assorbito il secon d o; cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di digiustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in div e rs a compo
Sentenza Cassazione n. 15636/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris