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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20789/2026

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ato il 19/02/1999 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi del ricorso - con i quali si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine, rispettivamente: il primo, alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma secondo n. 1 cod. pen.; il secondo, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della lieve entità del delitto di rapina, come prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 86/2024; il terzo, all'eccessivo aumento di pena per la continuazione; il quarto, all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato - sono formulati in termini non consentiti dalla legge in questa sede, perché risultano meramente reiterativi dei medesimi profili di censura già dedotti in sede di appello, non offrendo alcun argomento di confronto con la motivazione impugnata, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, del tutto estranea al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che la motivazione della Corte di merito non presenta alcun vizio riconducibile alle censure dedotte, avendo offerto specifico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive già sollevate in appello e reiterate in questa sede (si vedano le pagine da 5 a 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 19/02/1999 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi del ricorso - con i quali si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine, rispettivamente: il primo, alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma secondo n. 1 cod. pen.; il secondo, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della lieve entità del delitto di rapina, come prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 86/2024; il terzo, all'eccessivo aumento di pena per la continuazione; il quarto, all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato - sono formulati in termini non consentiti dalla legge in questa sede, perché risultano meramente reiterativi dei medesimi profili di censura già dedotti in sede di appello, non offrendo alcun argomento di confronto con la motivazione impugnata, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, del tutto estranea al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); che a tale riguardo deve ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che la motivazione della Corte di merito non presenta alcun vizio riconducibile alle censure dedotte, avendo offerto specifico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive già sollevate in appello e reiterate in questa sede (si vedano le pagine da 5 a 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
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