CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13025/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA di [OSCURATO:PERSONA] a reazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le.tte le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo, proposto dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso l'ordinanza con la quale il locale Magistrato di sorveglianza, in accoglimento del reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, lo ha autorizzato ad utilizzare in via permanente — e, quindi, anche in orario notturno, purché filtrando l'ascolto attraverso cuffie o auricolari — il dispositivo di lettura musicale già autorizzato. A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato: che le ragioni di sicurezza dedotte dal DAP non trovano alcun reale e concreto riscontro, atteso che il lettore CD ed i supporti musicali sono oggetti la cui intrinseca pericolosità equivale a quella degli apparecchi televisivi o radiofonici, il cui utilizzo è esteso all'arco delle ventiquattro ore; che la Direzione del carcere non ha mai segnalato, a questo proposito, abusi; che i detenuti dispongono di altri oggetti, quali gli strumenti da cucina, potenzialmente destinabili a scopo auto o etero-offensivo. Ha aggiunto che la fruizione di lettore CD in orario notturno non pregiudica la funzionalità del servizio di vigilanza e non interferisce con il riposo dei compagni di cella o del gruppo di socialità. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Ministero della giustizia propongono, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ricorso per cassazione articolato su un unico motivo, con il quale deducono violazione di legge sul rilievo che la richiesta del detenuto sottoposto a regime differenziato di essere autorizzato alla detenzione di un lettore CD e dei relativi supporti musicali deve essere vagliata bilanciando l'interesse del soggetto, pur qualificato sul piano trattamentale, con le esigenze di controllo dell'amministrazione che — come concretamente riconosciuto dalla giurisprudenza formatasi in argomento — può condurre al legittimo rigetto dell'istanza, finalizzata all'esercizio di un diritto che non può comportare inesigibili adempimenti, con specifico riferimento agli indispensabili interventi sui dispositivi ed alle verifiche sui supporti. Rilevano che, nel caso di specie, la concessa autorizzazione costringe il personale in servizio presso la Casa circondariale ad un notevole e, in ultimo, insostenibile, impegno sul piano organizzativo ed aggiungono, quanto all'estensione del permesso alle ore notturne, che la fisiologica riduzione, in quel lasso temporale, della vigilanza accresce il rischio che i detentori dei beni de quibus agitur approfittino di condizioni favorevoli per un uso improprio di tali strumenti. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito precisato. 2. In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è ormai consolidato l'indirizzo ermeneutico che stima legittimo il provvedimento dell'Amministra2:ione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 17/11/2023, dep. 2024, Ministero della giustizia, Rv. 285656 - 01; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della giustizia, Rv. 283819 - 01; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213 - 01). Stando a tale orientamento, la giurisdizione di sorveglianza è chiamata a verificare puntualmente che l'impiego di tali beni, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse ai regime penitenziario differenziato. Considerato, invero, che l'obiettivo perseguito dal legislatore è rappresentato dall'inibizione di flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione di riferimento, logico appare il riconoscimento all'amministrazione della possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in scurezza dei dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché di accedere con faclità e prontezza ai relativi contenuti digitali. Accanto all'astratta praticabilità di siffatti interventi, va, ulteriormente, apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione dell'istituto penitenziario, in 'Lermini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Ne discende la necessità che, prima di ammettere il detenuto all'utilizzo dei compact disk e dei relativi lettori, ad uso ricreativo, sia verificato se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, comporti, come sopra anticipato, inesigibili adempimenti in capo all'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso, nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe, in conclusione, nell'ambito del legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 3. Ciò premesso, va, tuttavia, rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto non già il diritto del detenuto di poter fruire di un lettore di compact disk — che risulta essere stato accordato, con precedente provvedimento, divenuto esecutivo a seguito del rigetto del reclamo proposto dall'amministrazione, dalla magistratura di sorveglianza — ma, piuttosto, le modalità di esercizio di tale diritto, e, segnatamente, la possibilità del detenuto di utilizzare tale dispositivo in orario notturno, profilo che, pertanto, esaurisce l'ambito della cognizione demandata al giudice di legittimità. Sul punto, il ricorso è fondato. Il reclamo giurisdizionale al magistrato dl sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), legge 26 luglio 1975, n. 354, ammette, infatti, la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». Presupposti essenziali di tale strumento sono, dunque, costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione). È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva dell ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia, Rv. 280532 - 01). A partire da tale constatazione, la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, evidenziato che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456 - 01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398 - 01): la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di sua esplicazione restano affidate alle scelte discrezionali derAmministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze dì ordine e discipiina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549 - 01). Nel caso di specie, la questione che il giudice a quo ha affrontato e risolto nel senso auspicato dal detenuto, che ha autorizzato a fruire del lettore CD anche nelle ore notturne, si colloca in una dimensione prettamente organizzativa, e, pertanto, rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria, che, nel legittimo esercizio delle sue prerogative, ha regolato le modalità di esercizio del diritto senza, in radice, in i Li rIo. 3. L'ordinanza impugnata, che ha pronunciato in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione, deve, quindi, essere annullata senza rinvio, al pari di quella emessa dal magistrato di sorveglianza. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella emessa in data 24 gennaio 2023 dal Magistrato di sorve