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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04546/2025

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uqJtCil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 'L CUL eACku_ /L. a to_ telL L".

L \,(9-- adArb uditerírdifensore OtA VAAA- tro-V^v Avc2_ 0.4441' \r9, ta&PAR- k t • C L.A.Aerl, Cr.

L'ed— U-(A~-0-4--' ( V koe- ota 1.p vs [OSCURATO:PERSONA]

1. All'imputato sono stati contestati sub a) i reati di atti persecutori e di molestia e sub b) quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Il Tribunale di Belluno lo ha condannato per i reati di cui al capo a) ritenendo assorbito quello di cui al capo b) e, quindi, ha applicato la pena di mesi 9 di reclusione; ha concesso la sospensione condizionale della pena e ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha liquidato in euro 8000,00 nonché al pagamento delle spese processuali e a quelle di costituzione e difesa delle parti civili che ha liquidato in complessivi euro 4680,00 oltre accessori.

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 20 dicembre 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, ha ritenuto assorbito nel reato di atti persecutori quello di minaccia contestati al capo a); ha escluso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio e ha, conseguentemente, ridotto a euro 7700,00 il risarcimento del danno in favore di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della parte civile [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduta; ha dichiarato non doversi procedere 'nei confronti dell'imputato per essersi il reato di atti persecutori prescritto e ha confermato nel resto la sentenza, condannando l'imputato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello articolando tre motivi proposti tutti ex art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen. e qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, lamenta l' omessa motivazione in ordine alla specifica doglianza proposta con l'atto di appello e concernente la sussistenza di condotte reciproche, così come emergerebbe dalla stessa deposizione di [OSCURATO:PERSONA] e della totale assenza dello stato di subordinazione psicologica della [OSCURATO:PERSONA], attesa la reciprocità delle offese e il clima conflittuale esistente tra le parti.

Deduce che anche se la giurisprudenza è costante nel ritenere che il delitto di atti persecutori non è escluso dalla reciprocità dei comportamenti molesti è anche vero che la presenza di tale circostanza impone un più accurato onere motivazionale in ordine alla sussistenza dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa e del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o ancora della necessità del mutamento delle abitudini di vita.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la carenza di motivazione in ordine alli entità del danno, nonostante, con specifico motivo di appello fosse stata dedotta l'assenza di qualunque prova; deduce, in ogni caso, l'eccessività della liquidazione operata dal primo giudice e censura, altresì, l'operato della Corte • < i d'appello che, pur avendo estromesso [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ha poi ridotto, senza alcuna motivazione, di soli € 300,00 l'importo liquidato dal Tribunale.

2.3. Con il terzo motivo, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen., deduce la manifesta illogicità e comunque la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur avendo estromesso una parte civile ed escluso la sua domanda risarcitoria, ha poi confermato il capo della sentenza, relativo alle spese di costituzione delle due parti civili costituite con il medesimo difensore, che ha liquidato un compenso unico aumentato in relazione al numero delle parti, così in patente violazione delle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 1 e 12 comma 2, del d.m. n. 55 del 2014. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato il primo motivo di ricorso e il suo accoglimento determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di censura e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

2. Questa Corte di legittimità, con orientamento costante e che il Collegio condivide, ha reiteratamente affermato che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo sul giudice, però, in siffatta ipotesi, un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (da ultimo ed ex mulds, Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, Locatelli, Rv. 282170-01).

Ed invero, il reato di atti persecutori prevede eventi alternativi per cui anche la realizzazione di uno solo di essi, è idonea a integrarlo: deve sussistere un comportamento ripetutamente minaccioso o, comunque, molesto dell'agente dal quale derivi per il destinatario delle reiterate molestie o minacce, un perdurante stato d'ansia o di paura o un fondato timore dello stesso per l'incolumità propria o di soggetti vicini o, infine, il mutamento necessitato delle proprie abitudini di vita.

Ciò comporta, ove la sussistenza della reciprocità delle condotte venga dedotta, la necessità di una indagine approfondita volta ad accertare in quali termini tali condotte "persecutorie" vengano poste in essere e se esse siano o meno maturate in un ambito di litigiosità tra due soggetti che, potrebbe portare a escludere, ove si accerti una posizione di parità tra di loro, la configurabilità del reato che presuppone la sussistenza di un disequilibrio della posizione della vittima rispetto a quella dell'autore dei comportamenti intimidatori o vessatori.

In conclusione, dunque, se la reciprocità non è sufficiente per escludere in radice la possibilità della rilevanza penale delle condotte persecutorie, occorre che il giudice valuti, con scrupolo, fornendo adeguata motivazione, se, ove sussistano i dedotti comportamenti reciproci e nonostante essi, si sia determinato in uno dei soggetti agenti almeno uno degli eventi individuati dal legislatore.

Come rilevato da questa Corte regolatrice deve, in ultima analisi, verificarsi se, nel caso della reciprocità degli atti minacciosi, vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificare le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura (Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Marchino, Rv. 247226- 01).

Ora, nel caso in esame, nonostante l'imputato, nell'atto d'appello, abbia dedotto la sussistenza della reciprocità delle condotte, la Corte distrettuale è rimasta completamente silente sul punto per cui l'impugnata sentenza, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello che dovrà riesaminare la regiudicanda senza necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, il Giudice del rinvio dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, e fornire adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Roma, 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere este sore Il Presidente nna Mauro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uqJtCil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 'L CUL eACku_ /L. a to_ telL L". L \,(9-- adArb uditerírdifensore OtA VAAA- tro-V^v Avc2_ 0.4441' \r9, ta&PAR- k t • C L.A.Aerl, Cr. L'ed— U-(A~-0-4--' ( V koe- ota 1.p vs [OSCURATO:PERSONA] 1. All'imputato sono stati contestati sub a) i reati di atti persecutori e di molestia e sub b) quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Il Tribunale di Belluno lo ha condannato per i reati di cui al capo a) ritenendo assorbito quello di cui al capo b) e, quindi, ha applicato la pena di mesi 9 di reclusione; ha concesso la sospensione condizionale della pena e ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha liquidato in euro 8000,00 nonché al pagamento delle spese processuali e a quelle di costituzione e difesa delle parti civili che ha liquidato in complessivi euro 4680,00 oltre accessori. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 20 dicembre 2024, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno, ha ritenuto assorbito nel reato di atti persecutori quello di minaccia contestati al capo a); ha escluso la parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio e ha, conseguentemente, ridotto a euro 7700,00 il risarcimento del danno in favore di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della parte civile [OSCURATO:PERSONA], medio tempore deceduta; ha dichiarato non doversi procedere 'nei confronti dell'imputato per essersi il reato di atti persecutori prescritto e ha confermato nel resto la sentenza, condannando l'imputato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello articolando tre motivi proposti tutti ex art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen. e qui riportati a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, lamenta l' omessa motivazione in ordine alla specifica doglianza proposta con l'atto di appello e concernente la sussistenza di condotte reciproche, così come emergerebbe dalla stessa deposizione di [OSCURATO:PERSONA] e della totale assenza dello stato di subordinazione psicologica della [OSCURATO:PERSONA], attesa la reciprocità delle offese e il clima conflittuale esistente tra le parti. Deduce che anche se la giurisprudenza è costante nel ritenere che il delitto di atti persecutori non è escluso dalla reciprocità dei comportamenti molesti è anche vero che la presenza di tale circostanza impone un più accurato onere motivazionale in ordine alla sussistenza dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa e del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o ancora della necessità del mutamento delle abitudini di vita. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la carenza di motivazione in ordine alli entità del danno, nonostante, con specifico motivo di appello fosse stata dedotta l'assenza di qualunque prova; deduce, in ogni caso, l'eccessività della liquidazione operata dal primo giudice e censura, altresì, l'operato della Corte • < i d'appello che, pur avendo estromesso [OSCURATO:PERSONA] in proprio, ha poi ridotto, senza alcuna motivazione, di soli € 300,00 l'importo liquidato dal Tribunale. 2.3. Con il terzo motivo, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod, proc. pen., deduce la manifesta illogicità e comunque la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur avendo estromesso una parte civile ed escluso la sua domanda risarcitoria, ha poi confermato il capo della sentenza, relativo alle spese di costituzione delle due parti civili costituite con il medesimo difensore, che ha liquidato un compenso unico aumentato in relazione al numero delle parti, così in patente violazione delle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 1 e 12 comma 2, del d.m. n. 55 del 2014. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il primo motivo di ricorso e il suo accoglimento determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di censura e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. 2. Questa Corte di legittimità, con orientamento costante e che il Collegio condivide, ha reiteratamente affermato che la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo sul giudice, però, in siffatta ipotesi, un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (da ultimo ed ex mulds, Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, Locatelli, Rv. 282170-01). Ed invero, il reato di atti persecutori prevede eventi alternativi per cui anche la realizzazione di uno solo di essi, è idonea a integrarlo: deve sussistere un comportamento ripetutamente minaccioso o, comunque, molesto dell'agente dal quale derivi per il destinatario delle reiterate molestie o minacce, un perdurante stato d'ansia o di paura o un fondato timore dello stesso per l'incolumità propria o di soggetti vicini o, infine, il mutamento necessitato delle proprie abitudini di vita. Ciò comporta, ove la sussistenza della reciprocità delle condotte venga dedotta, la necessità di una indagine approfondita volta ad accertare in quali termini tali condotte "persecutorie" vengano poste in essere e se esse siano o meno maturate in un ambito di litigiosità tra due soggetti che, potrebbe portare a escludere, ove si accerti una posizione di parità tra di loro, la configurabilità del reato che presuppone la sussistenza di un disequilibrio della posizione della vittima rispetto a quella dell'autore dei comportamenti intimidatori o vessatori. In conclusione, dunque, se la reciprocità non è sufficiente per escludere in radice la possibilità della rilevanza penale delle condotte persecutorie, occorre che il giudice valuti, con scrupolo, fornendo adeguata motivazione, se, ove sussistano i dedotti comportamenti reciproci e nonostante essi, si sia determinato in uno dei soggetti agenti almeno uno degli eventi individuati dal legislatore. Come rilevato da questa Corte regolatrice deve, in ultima analisi, verificarsi se, nel caso della reciprocità degli atti minacciosi, vi sia una posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificare le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria e le reazioni della vittima come esplicazione di un meccanismo di difesa volto a sopraffare la paura (Sez. 5, n. 17698 del 05/02/2010, Marchino, Rv. 247226- 01). Ora, nel caso in esame, nonostante l'imputato, nell'atto d'appello, abbia dedotto la sussistenza della reciprocità delle condotte, la Corte distrettuale è rimasta completamente silente sul punto per cui l'impugnata sentenza, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello che dovrà riesaminare la regiudicanda senza necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, il Giudice del rinvio dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, e fornire adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Roma, 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere este sore Il Presidente nna Mauro
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