CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07390/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 27.5.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato un’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile un’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare; Rilevato che il ricorso, relativo al solo rigetto dell’affidamento in prova, lamenta che il Tribunale abbia deciso l’istanza senza la disponibilità del programma di trattamento e che, pertanto, la mancanza di approfondimenti sulla personalità del detenuto non abbia consentito di apprezzare i molteplici elementi positivi ravvisabili nel caso di specie; Considerato, a tal proposito, che il Tribunale ha dato esplicitamente atto nel proprio provvedimento che il programma di trattamento non era stato elaborato a causa del breve periodo trascorso dall’ingresso in carcere del condannato e che comunque i giudici non hanno affatto trascurato gli elementi positivi, giudicandoli tuttavia recessivi rispetto alla necessità di proseguire l’osservazione della personalità appena iniziata e di verificare la necessità di un eventuale percorso di cura per la dipendenza da stupefacente (si dà atto, peraltro, anche di un recentissimo rinvenimento di sostanza in suo possesso in cella); Considerato che, in tal modo, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv- 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, Sicari, Rv. 264037 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso si limiti, in definitiva, a sollecitare una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è