CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 27362/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTUAPPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 13/12/2020, che ha confermato, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Cremona con sentenza del 12/10/2021, che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di rapina aggravata commessa in un supermercato, con la recidiva aggravata specifica infraquinquennale e le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Con unico motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essersi riconosciuta la recidiva aggravata specifica infraquinquennale pur nel difetto di precedenti condanne valutabili agli effetti penali, non essendo gravato il Lorenzano al momento della commissione del reato, 06/10/2017, da alcuna condanna irrevocabile valutabile agli effetti penali della recidiva, atteso che, con riferimento a precedente condanna, con ordinanza del 14/4/2015 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 47 comma 12 L. 345/1975 in relazione all'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali. 2. Con requisitoria scritta il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il ricorso è fondato. Dal certificato del casellario giudiziale emerge che, con riferimento alla sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti emessa dal GIP del Tribunale di Cremona in data 19/04/2012, irrevocabile il 08/05/2013, con ordinanza del 14/4/2015 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 47 comma 12 L. 345/1975 in relazione all'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali e, come riconosciuto anche dalle sezioni unite di questa Corte di legittimità, l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva. (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Rv. 251688). La sentenza impugnata, però, non ha fondato il riconoscimento della recidiva sulla condanna a pena estinta dall'esito positivo dell'affidamento in prova, rilevando che si trattava soli di "una delle molteplici sentenze di condanna riportate dall'appellante, bastando in senso contrario alla richiesta difensiva la sentenza di cui al punto n. 9 del casellario, per fatto dell'agosto 2017, irrevocabile il 27 luglio 2019, che statuiva peraltro già il riconoscimento dell'art. 99 comma quarto seconda ipotesi codice penale a carico del medesimo". Evocando, però, sia pure a titolo apparentemente esemplificativo tra le "molteplici sentenze di condanna riportate" dal Lorenzano, una sentenza per fatto del 20/08/2017, precedente al reato per cui si procede (6/10/2017), ma pronunciata il 14/02/2019 e divenuta irrevocabile solo il 27/07/2019, (n. 9 del casellario giudiziale) la Corte territoriale ha fondato il riconoscimento della recidiva su una sentenza non utilizzabile a tal fine. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, infatti, l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna. (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, Rv. 282515; Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rv. 281381; confr. anche Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878, secondo cui "in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice). 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, limitatamente al giudizio inerente "ssistenza della contestata recidiva, che andrà effettuato valutando, tra le "molteplici sentenze di condanna riportate" dal Lorenzano, unicamente quelle divenute irrevocabili prima della commissione del fatto oggetto del giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla sussistenza della contestata recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deliberato in camera di consiglio, il 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Luc.a mperiali