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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08133/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 25907-2012 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona dei curatori p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 48, presso io studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso - Ricorrente e resistente incidentale CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pt., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -- Resistente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 42/11/2012 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 marzo 2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 dicemb-e 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. sentite le parti ed il PM, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA].

RGN 25907/2012 Consi e Fede rici ,'(; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa fu notificato l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle entrate rideterminò, ai fini Ires, Irap ed Iva, l'imponibile della società, chiedendo maggiori imposte, oltre che interessi e sanzioni.

Con l'accertamento, che seguiva la redazione del processo verbale di constatazione, erano contestati alla contribuente, operante nel settore dei metalli ferrosi, costi ritenuti indeducibili e ricavi non dichiarati.

La società propose ricorso avverso l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 361/03/2010 accolse solo in parte le ragioni, confermando l'atto impugnato per il resto.

La decisione fu appellata dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte ribadì le statuizioni di primo grado.

Nello specifico, per quanto qui di interesse, il giudice d'appello ha ritenuto regolare e tempestiva la notificazione dell'avviso d'accertamento.

Nel merito ha ritenuto di confermare la ripresa ad imponibile di plusvalenze non contabilizzate e di minusvalenze indeducibili ai fini Ires; la ripresa ad imponibile di oneri diversi di gestione ai fini Irap; ai fini Iva ha considerato corretto il recupero del Viva relativa alle fatture emesse in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 74 de' d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; ha poi confermato la sentenza di primo grado quanto all'annullamento dell'atto impositivo relativamente alla ripresa ad imponibile delle agevolazioni previste dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in I. 24 novembre 2003, n. 326.

La sentenza è stata censurata dalla [OSCURATO:PERSONA] con undici motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Nella pubblica udienza del 14 dicembre 2021 la causa è stata discussa e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Nell'ordine deve esaminarsi il ricorso della contribuente.

Con il primo motivo la società si duole della violazione degli artt. 43 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché erroneamente il giudice d'appello RGN 25907/2012 ConsiO e es .

Federici avrebbe ritenuto tempestivo l'atto impositivo, tenendo conto del momento della sua consegna al messo comunale; con il secondo motivo ha denunciato l'insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per l'incomprensibilità degli elementi ponderati dal giudice di merito ai fini della decisione, per ritenere compiuta l'esecuzione della notifica in data 29 dicembre 2012 (sic, ma da intendersi 2009); con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 140 e 148 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., quanto alla conferma della validità della notifica, pur in mancanza di una relata in cui fosse attestata "l'affissione presso la sede della società dell'avviso di deposito dell'atto impositivo presso la casa comunale".

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché tra loro intrinsecamente connessi.

Con essi la difesa della contribuente intende insistere sulla tardività della notificazione, che compiendosi nelle mani del destinatario ii 5 gennaio 2010, doveva considerarsi tardiva.

I motivi sono infondati.

Questa Corte ha affermato che la notificazione degli atti tributari, ove effettuata tramite richiesta al Comune di provvedervi a mezzo di messo comunale, si perfeziona per l'Amministrazione finanziaria con la consegna dell'atto al Comune e non al messo comunale, che s'incardina nell'ente territoriale, per cui è da tale momento che decorre il termine di decadenza dell'azione impositiva, essendo invece irrilevante la materiale ricezione dell'atto da parte di quel messo (Cass., 26 gennaio 2017, n. 2030; cfr. anche 30 agosto 2017, n. 20582).

Nel caso di specie ciò che la società ha contestato è l'aver riconosciuto, quale momento di perfezionamento della notificazione dell'atto al contribuente, il suo deposito presso la casa comunale, nonché l'assenza, nella relata di notifica, dell'attestazione della avvenuta affissione presso la sede della società dell'avviso di deposito dell'atto impositivo presso la casa comunale.

Di contro, come narrato dalla medesima ricorrente, e come comunque affermato in sentenza, che a sua volta si riporta alle attività formalizzate dall'incaricato del Comune, risulta che l'Amministrazione finanziaria abbia provveduto a portare l'atto da notificare presso la casa comunale in data 29 dicembre 2009; risulta dagli atti che nel primo accesso presso la sede sociale il messo, non trovando RGN 25907/2012 Consitjere est.

Fede rici nessuno, procedette alla redazione dell'avviso ex art. 140 cod. proc. civ.

Non risulta neppure contestato che il giorno 5 gennaio 2010 il messo, che pur aveva adempiuto agli oneri prescritti dall'art. 140 cit. il giorno 4 gennaio 2010, cioè in occasione del primo tentativo di notifica, si sia ripresentato presso la sede sociale per procedere alla consegna a mani dell'atto.

Ne discende che, quanto alla tempestività della notifica da parte dei mittente, è pacifico che essa sia avvenuta entro il termine prescritto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, che scadeva il 31 dicembre 2009.

Risulta altrettanto incontestabile che l'atto sia pervenuto comunque a conoscenza della destinataria il 5 gennaio 2010.

Rispetto al compimento della notifica, la circostanza che il giorno precedente il messo, non trovando in loco nessuno, avesse adempiuto agli oneri prescritti dall'art. 140 cod. proc. non vuol significare che con tale adempimento si fosse definitivamente spogliato di ogni ulteriore condotta finalizzata alla notificazione dell'atto.

La notificazione resta sempre e solo un atto strumentale finalizzato a garantire la conoscenza del documento che si vuol notificare.

Eventuali irregolarità, nel caso di specie neppure provate, non possono pertanto inficiare la validità dell'attività complessiva, quando con essa le operazioni di notificazione abbiano nel concreto raggiunto il risultato.

Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver negato il giudice d'appello l'applicabilità del regime del reverse charge alle operazioni contestate, assumendo che il concessionario non fosse "soggetto passivo nel territorio dello Stato".

Al contrario, sostiene la contribuente, le operazioni erano avvenute tra due soggetti Iva, così che, per le operazioni di cessione di materiale ferroso alla società tedesca Goldbach K.G.

Edelstahl, correttamente la contribuente aveva emesso le undici fatture senza applicazione dell'iva, rientrando quelle operazioni nella disciplina dell'inversione contabile, con conseguente obbligo di versamento dell'imposta a carico del cessionario.

Con il quinto motivo si denuncia l'omessa motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto al fatto che la cessionaria fosse dotata di una stabile organizzazione in Italia; con il settimo motivo si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n, 4 RGN 25907/2012 Cons I re e t.

Federici 5 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla assoggettabilità delle suddette operazioni, fatturate senza applicazione dell'iva, alla disciplina regolata dall'art. 41 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in I. 29 ottobre 1993, n. 427.

I tre motivi vanno trattati congiuntamente per essere tra loro connessi dalla finalità di dimostrare che la cedente non era tenuta ad applicare Viva alle operazioni di cessione del materiale ferroso alla Goldbach K.G.

Edelstahl, riportate nelle undici fatture.

Nello specifico l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la cessionaria non fosse "soggetto passivo' iva nel territorio dello Stato, non essendosi identificata direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, né avendo nominato un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 17 del medesimo d.P.R.

Al contrario, la ricorrente assume che la società cessionaria doveva considerarsi soggetto iva ai fini della disciplina dell'art. 74 cit., per esercitare in modo continuativo il commercio di rottami.

Quanto alla esistenza di una stabile organizzazione in Italia, la società ricorrente sostiene che nel ricorso introduttivo, e poi nell'atto d'appello, sulla questione aveva diffusamente insistito, evidenziando, in sede d'appello, che «il ricorso contiene un'apposita sezione (punto 4.a Qualifica di soggetto passivo da parte della società acquirente) dove in ben 7 pagine (da pagina 19 a pagina 26) vengono esposti e documentati elementi e questioni di fatto che configurano l'esistenza di una stabile organizzazione da parte delle società intracomunitarie operanti in Italia».

A tali fatti e argomentazioni giudice d'appello non avrebbe dedicato alcuna attenzione.

Si duole ancora della completa omissione, in sentenza, di ogni riferimento alla ulteriore ragione, proposta nel ricorso introduttivo e reiterata in sede d'appello, alla disciplina prevista dal d.l. 331 del 1993, pur invocata dalla ricorrente, in ordine alla non imponibilità delle vendite in quanto rivolte a soggetto intracomunitario, così come previsto dagli artt. 41 e 50 di quella disciplina.

La sentenza della Commissione regionale lombarda ha respinto le difese della contribuente in ordine al recupero dell'iva non applicata alle operazioni di cessione di materiale ferroso alla società tedesca, riportate nelle undici fatture, con la seguente motivazione: «Anche per i rilievi ai fini IVA l'analisi effettuata dai primi giudici è corretta e va confermata.

In mancanza di stabile organizzazione in Italia da parte della società RGN 25907/2012 Consi re e t.

Fede rici acquirente, questa non può essere considerata soggetto passivo e d; conseguenza non poteva essere emessa fattura in esenzione d'imposta prevista dall'art. 74, DPR 633/72.

Come è risultato anche ai primi giudici, le fatture emesse hanno dimostrato che si è in presenza di un cliente tedesco, con sede e partita IVA in Germania, senza stabile organizzazione in Italia e senza la nomina di un rappresentante tributario.

La mancata emissione di fattura senza IVA conferisce legittimità all'Ufficio del recupero di essa...».

La disciplina ratione temporis vigente prevedeva nell'art. 17 dei d.P.R., per quanto qui di interesse, che «Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuto o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nei territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'art. 1, comma 4, dei decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. il rappresentante fiscal risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in matria di imposta sui valore aggiunto.

La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione».

L'art. 35 ter, ratione temporís vigente, prescriveva che «1.

I soggetti non residenti nei territorio dello Stato, che, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si viole adottare i; suddetto sistema.

2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attività è esercitata; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attività è esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.. ».

RGN 25907/2012 Consi re egst. [OSCURATO:PERSONA] poi alla stabile organizzazione, la giurisprudenza di questa Corte ha valorizzato gli elementi essenziali da cui desumerne la sussistenza, nello specifico affermando che è soggetto passivo iva la stabile organizzazione in Italia di soggetto domiciliato e residente all'estero, tale essendo qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica della casa madre di cui all'art. 10 del reg.

UE n. 282/11, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini mezzi umani e tecnici atti a consentire di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze, rilevando ai fini dell'autonoma soggettività fiscale di diritto interno in relazione al soggetto non residente che la succursale possa essere considerata autonoma, nel senso che sopporta il rischio economico inerente alla propria attività, a prescindere dai fatto che sia o meno dotata di personalità giuridica in Italia (cfr. Cass., 5 agosto 2021, n. 22312).

In una prospettiva anche più ampia si è peraltro affermato che, ai fini della assoggettabilità ad imposizione fiscale di soggetti non residenti nel territorio nazionale, che per la sussistenza del requisito della stabile organizzazione in Italia non è necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività (Cass., 4 dicembre 2019, n. 31609; 12 dicembre 2018, n. 32078).

Ebbene, a fronte delle difese articolate dalla contribuente, la motivazione della decisione è innanzitutto carente, perché, aderendo pressocché passivamente alle statuizioni del giudice di primo grado, senza neppure far intendere quale percorso logico sia stato seguito per aderire alla sentenza impugnata in sede d'appello, non offre una possibilità di controllo sulla correttezza della statuizione medesima.

Va rammentato che trattandosi di decisione pubblicata in epoca anteriore alla novella dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in I. 7 agosto 2012, n. 134, ad esso trova applicazione la precedente formulazione della norma.

A tal fine deve rammentarsi che in materia di vizio di motivazione questa Corte aveva affermato che la sua deduzione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di RGN 25907/2012 Cons ere est.

Federici L- controllo, sotto ii profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione dei procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass., 24 maggio 2018, n. 12967; 4 agosto 2017, n. 19547; 9 agosto 2007, n. 17477).

Nel caso di specie, nonostante la contribuente avesse diffusamente evidenziato le ragioni per le quali la cessionaria fosse dotata di stabile organizzazione in Italia, il giudice d'appello si è limitato ad una negazione dello status, senza alcuna argomentazione e senza che si evinca, anche solo indirettamente, che abbia tenuto conto delle difese articolate dalla contribuente.

Così che, sebbene non possa in sé censurarsi l'affermazione generale, secondo cui, quando assente l'identificazione del soggetto non residente ai sensi dell'art. 35 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, o quando non nominato un rappresentante ai sensi dell'art. 17 della medesima disciplina, non può trovare applicazione l'inversione contabile di cui all'art. 74 cit., l'assenza di qualunque supporto argomentativo in ordine al disconoscimento di una stabile organizzazione, vizia la scarna motivazione della sentenza.

La sentenza peraltro non accenna affatto alla pur invocata applicazione del d.l. n. 331 del 1993, in ordine alla non imponibilità delle vendite quando rivolte a soggetto ìntracomunitario, così come previsto dagli artt. 41 e 50 d: quella disciplina.

Così che, sotto tale prospettiva, essa è viziata da errore processuale per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed è pertanto nulla.

RGN 25907/2012 Consiie e.

Federici I tre motivi vanno pertanto accolti.

L'accoglimento di essi assorbe i! sesto motivo, con cui la ricorrente si è doluta della violazione dell'art. 19 dei d.P.R. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al divieto di doppia imposizione.

Con l'ottavo motivo la contribuente eccepisce la nullità della decisione, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto all'omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni ex artt. 2, comma 2, 5, comma 1, e 6 dei d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Anche questo motivo è fondato, avendo la contribuente chiesto l'esimente dalle sanzioni tanto nel ricorso introduttivo quanto nell'atto d'appello, come riportato correttamente in ricorso nei rispetto del principio di autosufficienza, e non avendo ottenuto alcuna decisione sul punto da parte del giudice regionale.

Inutilmente nei controricorso l'Amministrazione finanziaria sostiene che sulle sanzioni non risultano formulate specifiche domande, per essersi limitata la contribuente a proporre eccezioni in seno al motivo relativo all'applicabilità del regime de, "reverse charge".

La controricorrente non coglie l'essenza della questione, contraddicendosi laddove ammette che già nel giudizio di primo grado l'Ufficio finanziario aveva contestato le istanze di dispensa dalle sanzioni, con ciò evidentemente riconoscendo che la contribuente aveva formulato una specifica domanda in tal senso.

Con il nono motivo si lamenta l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla conferma della ripresa a tassazione di plusvalenze non contabilizzate e non dichiarate, per l'importo di C 10.032,00 per mancata allegazione alla dichiarazione del prospetto indicante la differenza tra valore civilistico e valore fiscale di alcuni cespiti ceduti nel 2004, senza considerare che le cessioni era state realizzate ir, regime di neutralità d'imposta; con il decimo motivo lamenta l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla conferma della ripresa a tassazione di minusvalenze, dell'importo di C 16.688,00, per mancata allegazione alla dichiarazione del prospetto indicante la differenza tra valore civilistico e valore fiscale di alcuni cespiti ceduti nel 2004, senza considerare ll fatto, RGN 25907/2012 Consig e est.

Fede rici se • lo dedotto in giudizio, che le cessioni erano state realizzate in regime izU neutralità d'imposta e che comunque la maggiore minusvalenza non era stata neppure dedotta dalla società.

Anche questi due motivi possono trattarsi congiuntamente perché connessi.

Sul punto la sentenza impugnata, nel confermare l'atto impositivo, si limita ad affermare che «...i primi giudici hanno analizzato le riprese effettuate dall'Ufficio ed hanno trovato per le plusvalenze non contabilizzate e dichiarate, e le minusvalenze indeducibili, che non risultava l'esistenza del prospetto, a dimostrazione della differenza tra valore civilistico e valore fiscale, da allegare alla dichiarazione dei redditi, né detto prospetto era stato allegato al ricorso introduttivo.

La mancanza di detto prospetto giustifica la ripresa operata dall'Ufficio».

Con tale motivazione il giudice d'appello ha mostrato di non tenere assolutamente in conto le ragioni della difesa della società contribuente, incentrate sulla prospettata neutralità d'imposta delle operazioni e, quanto alle minusvalenze, anche la circostanza che la stesse nei concreto non erano state dedotte.

Anche in questo caso il vizio di motivazione della decisione appare dunque evidente, configurandosi nella statuizione una pronuncia claudicante proprio sotto l'aspetto della mancata considerazione delle ragioni difensive prospettate del contribuente.

I motivi vanno pertanto accolti.

Con l'undicesimo motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla conferma della esclusione della deducibilità di C 939.525,00, ai fini Irap, contabilizzati come oneri diversi di gestione.

La società afferma il diritto alla deducibilità dell'importo perché connesso ad alcune vendite operate nel 2004, per le quali vi erano stati aggravi di costi per transazioni commerciali, dipendenti non da operazioni di finanziamento ma dalla fluttuazione dei cambi.

Per questo aveva insistito nel rappresentare che quei costi dovevano ricondursi ad oneri di natura commerciale e non finanziaria, come tali legittimamente considerati ai fini della determinazione dell'imponibile Irap.

Sul punto la motivazione della decisione del giudice regionale si limita succintamente ad affermare che «relativamente agli oneri diversi di gestione ripresi a tassazione ai fini IRAP ; la natura di detti oneri non può che essere di tipo finanziario e, come tale, non può essere considerata ai fini IRAP».

Per quanto già chiarito sulla RGN 25907/2012 Co liere,est.

Federici • configurabilità del vizio di motivazione secondo il dettato normativo vigente in epoca anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, la statuizione del giudice regionale è meramente assertiva, priva di qualunque sostegno argomentativo, così che, ove non la si voglia considerare una motivazione apparente, essa è certamente affetta da un vizio motivazionale.

Anche sotto tale aspetto la sentenza va cassata.

Esaminando infine l'unico motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, con esso ci si duole della falsa applicazione dell'art. 1 del d.i. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché dell'omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla quota di reddito, esentata da imposte nella dichiarazione dalla società, ma ripresa a tassazione dall'Agenzia delle entrate per carenza dei requisiti richiesti dalla normativa (cd. agevolazioni [OSCURATO:PERSONA]).

Sul punto l'Amministrazione riferisce che in sede d'appello ha ampiamente argomentato sulle ragioni del recupero ad imponibile delle agevolazioni fruite dalla società.

A fronte delle difese dell'Ufficio, che sui punto aveva proposto appello incidentale, il giudice regionale ha deciso limitandosi ad affermare che «per il reddito esente, ripreso a tassazione per mancanza dei requisiti richiesti dall'agevolazione Tecno_Tremonti, le considerazioni apportate dai primi giudici sono da considerare corrette.

Si conferma l'annullamento della ripresa...».

Valgono anche in riferimento a tale motivo d'impugnazione le considerazioni già svolte per i motivi dei ricorso principale che hanno denunciato il vizio motivazionale della decisione.

Il mero asettico richiamo alla decisione di primo grado, senza spiegare le ragioni della adesione alla statuizione del giudice di primo grado, non sostituisce l'obbligo del giudice d'appello di motivare la decisione medesima.

Con riguardo alla motivazione per relationem, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in sede di gravame la decisione può essere legittimamente motivata anche per relationem, ove il giudice d'appek), facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pure in modo sintetico le ragioni della conferma della pronuncia in relazione a; motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo RGN 25907/2012 Consil" re st.

Federici 7 adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da renderne possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata.

Conseguentemente va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).

Nel caso di specie non è dato comprendere quali ragioni siano state poste a sostegno della statuizione de; giudice di primo grado, impugnata dall'Agenzia delle entrate.

Anche i! motivo incidentale va in conclusione accolto.

La sentenza va dunque cassata in ragione dei motivi accolti e il giudizio va rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che in diversa composizione deciderà tenendo conto dei principi di diritto enunciati, oltre che sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il quarto, quinto, settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo motivo del ricorso principale; assorbito il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 25907-2012 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona dei curatori p.t., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 48, presso io studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso - Ricorrente e resistente incidentale CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pt., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -- Resistente e ricorrente incidentale Avverso la sentenza n. 42/11/2012 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 marzo 2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 dicemb-e 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. sentite le parti ed il PM, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA]. RGN 25907/2012 Consi e Fede rici ,'(; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa fu notificato l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle entrate rideterminò, ai fini Ires, Irap ed Iva, l'imponibile della società, chiedendo maggiori imposte, oltre che interessi e sanzioni. Con l'accertamento, che seguiva la redazione del processo verbale di constatazione, erano contestati alla contribuente, operante nel settore dei metalli ferrosi, costi ritenuti indeducibili e ricavi non dichiarati. La società propose ricorso avverso l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 361/03/2010 accolse solo in parte le ragioni, confermando l'atto impugnato per il resto. La decisione fu appellata dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte ribadì le statuizioni di primo grado. Nello specifico, per quanto qui di interesse, il giudice d'appello ha ritenuto regolare e tempestiva la notificazione dell'avviso d'accertamento. Nel merito ha ritenuto di confermare la ripresa ad imponibile di plusvalenze non contabilizzate e di minusvalenze indeducibili ai fini Ires; la ripresa ad imponibile di oneri diversi di gestione ai fini Irap; ai fini Iva ha considerato corretto il recupero del Viva relativa alle fatture emesse in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 74 de' d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; ha poi confermato la sentenza di primo grado quanto all'annullamento dell'atto impositivo relativamente alla ripresa ad imponibile delle agevolazioni previste dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in I. 24 novembre 2003, n. 326. La sentenza è stata censurata dalla [OSCURATO:PERSONA] con undici motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Nella pubblica udienza del 14 dicembre 2021 la causa è stata discussa e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Nell'ordine deve esaminarsi il ricorso della contribuente. Con il primo motivo la società si duole della violazione degli artt. 43 e 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché erroneamente il giudice d'appello RGN 25907/2012 ConsiO e es . Federici avrebbe ritenuto tempestivo l'atto impositivo, tenendo conto del momento della sua consegna al messo comunale; con il secondo motivo ha denunciato l'insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per l'incomprensibilità degli elementi ponderati dal giudice di merito ai fini della decisione, per ritenere compiuta l'esecuzione della notifica in data 29 dicembre 2012 (sic, ma da intendersi 2009); con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 140 e 148 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., quanto alla conferma della validità della notifica, pur in mancanza di una relata in cui fosse attestata "l'affissione presso la sede della società dell'avviso di deposito dell'atto impositivo presso la casa comunale". I tre motivi possono essere trattati congiuntamente perché tra loro intrinsecamente connessi. Con essi la difesa della contribuente intende insistere sulla tardività della notificazione, che compiendosi nelle mani del destinatario ii 5 gennaio 2010, doveva considerarsi tardiva. I motivi sono infondati. Questa Corte ha affermato che la notificazione degli atti tributari, ove effettuata tramite richiesta al Comune di provvedervi a mezzo di messo comunale, si perfeziona per l'Amministrazione finanziaria con la consegna dell'atto al Comune e non al messo comunale, che s'incardina nell'ente territoriale, per cui è da tale momento che decorre il termine di decadenza dell'azione impositiva, essendo invece irrilevante la materiale ricezione dell'atto da parte di quel messo (Cass., 26 gennaio 2017, n. 2030; cfr. anche 30 agosto 2017, n. 20582). Nel caso di specie ciò che la società ha contestato è l'aver riconosciuto, quale momento di perfezionamento della notificazione dell'atto al contribuente, il suo deposito presso la casa comunale, nonché l'assenza, nella relata di notifica, dell'attestazione della avvenuta affissione presso la sede della società dell'avviso di deposito dell'atto impositivo presso la casa comunale. Di contro, come narrato dalla medesima ricorrente, e come comunque affermato in sentenza, che a sua volta si riporta alle attività formalizzate dall'incaricato del Comune, risulta che l'Amministrazione finanziaria abbia provveduto a portare l'atto da notificare presso la casa comunale in data 29 dicembre 2009; risulta dagli atti che nel primo accesso presso la sede sociale il messo, non trovando RGN 25907/2012 Consitjere est. Fede rici nessuno, procedette alla redazione dell'avviso ex art. 140 cod. proc. civ. Non risulta neppure contestato che il giorno 5 gennaio 2010 il messo, che pur aveva adempiuto agli oneri prescritti dall'art. 140 cit. il giorno 4 gennaio 2010, cioè in occasione del primo tentativo di notifica, si sia ripresentato presso la sede sociale per procedere alla consegna a mani dell'atto. Ne discende che, quanto alla tempestività della notifica da parte dei mittente, è pacifico che essa sia avvenuta entro il termine prescritto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, che scadeva il 31 dicembre 2009. Risulta altrettanto incontestabile che l'atto sia pervenuto comunque a conoscenza della destinataria il 5 gennaio 2010. Rispetto al compimento della notifica, la circostanza che il giorno precedente il messo, non trovando in loco nessuno, avesse adempiuto agli oneri prescritti dall'art. 140 cod. proc. non vuol significare che con tale adempimento si fosse definitivamente spogliato di ogni ulteriore condotta finalizzata alla notificazione dell'atto. La notificazione resta sempre e solo un atto strumentale finalizzato a garantire la conoscenza del documento che si vuol notificare. Eventuali irregolarità, nel caso di specie neppure provate, non possono pertanto inficiare la validità dell'attività complessiva, quando con essa le operazioni di notificazione abbiano nel concreto raggiunto il risultato. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per aver negato il giudice d'appello l'applicabilità del regime del reverse charge alle operazioni contestate, assumendo che il concessionario non fosse "soggetto passivo nel territorio dello Stato". Al contrario, sostiene la contribuente, le operazioni erano avvenute tra due soggetti Iva, così che, per le operazioni di cessione di materiale ferroso alla società tedesca Goldbach K.G. Edelstahl, correttamente la contribuente aveva emesso le undici fatture senza applicazione dell'iva, rientrando quelle operazioni nella disciplina dell'inversione contabile, con conseguente obbligo di versamento dell'imposta a carico del cessionario. Con il quinto motivo si denuncia l'omessa motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto al fatto che la cessionaria fosse dotata di una stabile organizzazione in Italia; con il settimo motivo si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n, 4 RGN 25907/2012 Cons I re e t. Federici 5 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla assoggettabilità delle suddette operazioni, fatturate senza applicazione dell'iva, alla disciplina regolata dall'art. 41 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in I. 29 ottobre 1993, n. 427. I tre motivi vanno trattati congiuntamente per essere tra loro connessi dalla finalità di dimostrare che la cedente non era tenuta ad applicare Viva alle operazioni di cessione del materiale ferroso alla Goldbach K.G. Edelstahl, riportate nelle undici fatture. Nello specifico l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la cessionaria non fosse "soggetto passivo' iva nel territorio dello Stato, non essendosi identificata direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, né avendo nominato un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell'art. 17 del medesimo d.P.R. Al contrario, la ricorrente assume che la società cessionaria doveva considerarsi soggetto iva ai fini della disciplina dell'art. 74 cit., per esercitare in modo continuativo il commercio di rottami. Quanto alla esistenza di una stabile organizzazione in Italia, la società ricorrente sostiene che nel ricorso introduttivo, e poi nell'atto d'appello, sulla questione aveva diffusamente insistito, evidenziando, in sede d'appello, che «il ricorso contiene un'apposita sezione (punto 4.a Qualifica di soggetto passivo da parte della società acquirente) dove in ben 7 pagine (da pagina 19 a pagina 26) vengono esposti e documentati elementi e questioni di fatto che configurano l'esistenza di una stabile organizzazione da parte delle società intracomunitarie operanti in Italia». A tali fatti e argomentazioni giudice d'appello non avrebbe dedicato alcuna attenzione. Si duole ancora della completa omissione, in sentenza, di ogni riferimento alla ulteriore ragione, proposta nel ricorso introduttivo e reiterata in sede d'appello, alla disciplina prevista dal d.l. 331 del 1993, pur invocata dalla ricorrente, in ordine alla non imponibilità delle vendite in quanto rivolte a soggetto intracomunitario, così come previsto dagli artt. 41 e 50 di quella disciplina. La sentenza della Commissione regionale lombarda ha respinto le difese della contribuente in ordine al recupero dell'iva non applicata alle operazioni di cessione di materiale ferroso alla società tedesca, riportate nelle undici fatture, con la seguente motivazione: «Anche per i rilievi ai fini IVA l'analisi effettuata dai primi giudici è corretta e va confermata. In mancanza di stabile organizzazione in Italia da parte della società RGN 25907/2012 Consi re e t. Fede rici acquirente, questa non può essere considerata soggetto passivo e d; conseguenza non poteva essere emessa fattura in esenzione d'imposta prevista dall'art. 74, DPR 633/72. Come è risultato anche ai primi giudici, le fatture emesse hanno dimostrato che si è in presenza di un cliente tedesco, con sede e partita IVA in Germania, senza stabile organizzazione in Italia e senza la nomina di un rappresentante tributario. La mancata emissione di fattura senza IVA conferisce legittimità all'Ufficio del recupero di essa...». La disciplina ratione temporis vigente prevedeva nell'art. 17 dei d.P.R., per quanto qui di interesse, che «Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuto o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'art. 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nei territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'art. 1, comma 4, dei decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. il rappresentante fiscal risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in matria di imposta sui valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione». L'art. 35 ter, ratione temporís vigente, prescriveva che «1. I soggetti non residenti nei territorio dello Stato, che, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si viole adottare i; suddetto sistema. 2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni: a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attività è esercitata; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attività è esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.. ». RGN 25907/2012 Consi re egst. [OSCURATO:PERSONA] poi alla stabile organizzazione, la giurisprudenza di questa Corte ha valorizzato gli elementi essenziali da cui desumerne la sussistenza, nello specifico affermando che è soggetto passivo iva la stabile organizzazione in Italia di soggetto domiciliato e residente all'estero, tale essendo qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica della casa madre di cui all'art. 10 del reg. UE n. 282/11, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini mezzi umani e tecnici atti a consentire di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze, rilevando ai fini dell'autonoma soggettività fiscale di diritto interno in relazione al soggetto non residente che la succursale possa essere considerata autonoma, nel senso che sopporta il rischio economico inerente alla propria attività, a prescindere dai fatto che sia o meno dotata di personalità giuridica in Italia (cfr. Cass., 5 agosto 2021, n. 22312). In una prospettiva anche più ampia si è peraltro affermato che, ai fini della assoggettabilità ad imposizione fiscale di soggetti non residenti nel territorio nazionale, che per la sussistenza del requisito della stabile organizzazione in Italia non è necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività (Cass., 4 dicembre 2019, n. 31609; 12 dicembre 2018, n. 32078). Ebbene, a fronte delle difese articolate dalla contribuente, la motivazione della decisione è innanzitutto carente, perché, aderendo pressocché passivamente alle statuizioni del giudice di primo grado, senza neppure far intendere quale percorso logico sia stato seguito per aderire alla sentenza impugnata in sede d'appello, non offre una possibilità di controllo sulla correttezza della statuizione medesima. Va rammentato che trattandosi di decisione pubblicata in epoca anteriore alla novella dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b) d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in I. 7 agosto 2012, n. 134, ad esso trova applicazione la precedente formulazione della norma. A tal fine deve rammentarsi che in materia di vizio di motivazione questa Corte aveva affermato che la sua deduzione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di RGN 25907/2012 Cons ere est. Federici L- controllo, sotto ii profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione dei procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass., 24 maggio 2018, n. 12967; 4 agosto 2017, n. 19547; 9 agosto 2007, n. 17477). Nel caso di specie, nonostante la contribuente avesse diffusamente evidenziato le ragioni per le quali la cessionaria fosse dotata di stabile organizzazione in Italia, il giudice d'appello si è limitato ad una negazione dello status, senza alcuna argomentazione e senza che si evinca, anche solo indirettamente, che abbia tenuto conto delle difese articolate dalla contribuente. Così che, sebbene non possa in sé censurarsi l'affermazione generale, secondo cui, quando assente l'identificazione del soggetto non residente ai sensi dell'art. 35 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, o quando non nominato un rappresentante ai sensi dell'art. 17 della medesima disciplina, non può trovare applicazione l'inversione contabile di cui all'art. 74 cit., l'assenza di qualunque supporto argomentativo in ordine al disconoscimento di una stabile organizzazione, vizia la scarna motivazione della sentenza. La sentenza peraltro non accenna affatto alla pur invocata applicazione del d.l. n. 331 del 1993, in ordine alla non imponibilità delle vendite quando rivolte a soggetto ìntracomunitario, così come previsto dagli artt. 41 e 50 d: quella disciplina. Così che, sotto tale prospettiva, essa è viziata da errore processuale per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed è pertanto nulla. RGN 25907/2012 Consiie e. Federici I tre motivi vanno pertanto accolti. L'accoglimento di essi assorbe i! sesto motivo, con cui la ricorrente si è doluta della violazione dell'art. 19 dei d.P.R. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al divieto di doppia imposizione. Con l'ottavo motivo la contribuente eccepisce la nullità della decisione, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto all'omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni ex artt. 2, comma 2, 5, comma 1, e 6 dei d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Anche questo motivo è fondato, avendo la contribuente chiesto l'esimente dalle sanzioni tanto nel ricorso introduttivo quanto nell'atto d'appello, come riportato correttamente in ricorso nei rispetto del principio di autosufficienza, e non avendo ottenuto alcuna decisione sul punto da parte del giudice regionale. Inutilmente nei controricorso l'Amministrazione finanziaria sostiene che sulle sanzioni non risultano formulate specifiche domande, per essersi limitata la contribuente a proporre eccezioni in seno al motivo relativo all'applicabilità del regime de, "reverse charge". La controricorrente non coglie l'essenza della questione, contraddicendosi laddove ammette che già nel giudizio di primo grado l'Ufficio finanziario aveva contestato le istanze di dispensa dalle sanzioni, con ciò evidentemente riconoscendo che la contribuente aveva formulato una specifica domanda in tal senso. Con il nono motivo si lamenta l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla conferma della ripresa a tassazione di plusvalenze non contabilizzate e non dichiarate, per l'importo di C 10.032,00 per mancata allegazione alla dichiarazione del prospetto indicante la differenza tra valore civilistico e valore fiscale di alcuni cespiti ceduti nel 2004, senza considerare che le cessioni era state realizzate ir, regime di neutralità d'imposta; con il decimo motivo lamenta l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla conferma della ripresa a tassazione di minusvalenze, dell'importo di C 16.688,00, per mancata allegazione alla dichiarazione del prospetto indicante la differenza tra valore civilistico e valore fiscale di alcuni cespiti ceduti nel 2004, senza considerare ll fatto, RGN 25907/2012 Consig e est. Fede rici se • lo dedotto in giudizio, che le cessioni erano state realizzate in regime izU neutralità d'imposta e che comunque la maggiore minusvalenza non era stata neppure dedotta dalla società. Anche questi due motivi possono trattarsi congiuntamente perché connessi. Sul punto la sentenza impugnata, nel confermare l'atto impositivo, si limita ad affermare che «...i primi giudici hanno analizzato le riprese effettuate dall'Ufficio ed hanno trovato per le plusvalenze non contabilizzate e dichiarate, e le minusvalenze indeducibili, che non risultava l'esistenza del prospetto, a dimostrazione della differenza tra valore civilistico e valore fiscale, da allegare alla dichiarazione dei redditi, né detto prospetto era stato allegato al ricorso introduttivo. La mancanza di detto prospetto giustifica la ripresa operata dall'Ufficio». Con tale motivazione il giudice d'appello ha mostrato di non tenere assolutamente in conto le ragioni della difesa della società contribuente, incentrate sulla prospettata neutralità d'imposta delle operazioni e, quanto alle minusvalenze, anche la circostanza che la stesse nei concreto non erano state dedotte. Anche in questo caso il vizio di motivazione della decisione appare dunque evidente, configurandosi nella statuizione una pronuncia claudicante proprio sotto l'aspetto della mancata considerazione delle ragioni difensive prospettate del contribuente. I motivi vanno pertanto accolti. Con l'undicesimo motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla conferma della esclusione della deducibilità di C 939.525,00, ai fini Irap, contabilizzati come oneri diversi di gestione. La società afferma il diritto alla deducibilità dell'importo perché connesso ad alcune vendite operate nel 2004, per le quali vi erano stati aggravi di costi per transazioni commerciali, dipendenti non da operazioni di finanziamento ma dalla fluttuazione dei cambi. Per questo aveva insistito nel rappresentare che quei costi dovevano ricondursi ad oneri di natura commerciale e non finanziaria, come tali legittimamente considerati ai fini della determinazione dell'imponibile Irap. Sul punto la motivazione della decisione del giudice regionale si limita succintamente ad affermare che «relativamente agli oneri diversi di gestione ripresi a tassazione ai fini IRAP ; la natura di detti oneri non può che essere di tipo finanziario e, come tale, non può essere considerata ai fini IRAP». Per quanto già chiarito sulla RGN 25907/2012 Co liere,est. Federici • configurabilità del vizio di motivazione secondo il dettato normativo vigente in epoca anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, la statuizione del giudice regionale è meramente assertiva, priva di qualunque sostegno argomentativo, così che, ove non la si voglia considerare una motivazione apparente, essa è certamente affetta da un vizio motivazionale. Anche sotto tale aspetto la sentenza va cassata. Esaminando infine l'unico motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, con esso ci si duole della falsa applicazione dell'art. 1 del d.i. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché dell'omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla quota di reddito, esentata da imposte nella dichiarazione dalla società, ma ripresa a tassazione dall'Agenzia delle entrate per carenza dei requisiti richiesti dalla normativa (cd. agevolazioni [OSCURATO:PERSONA]). Sul punto l'Amministrazione riferisce che in sede d'appello ha ampiamente argomentato sulle ragioni del recupero ad imponibile delle agevolazioni fruite dalla società. A fronte delle difese dell'Ufficio, che sui punto aveva proposto appello incidentale, il giudice regionale ha deciso limitandosi ad affermare che «per il reddito esente, ripreso a tassazione per mancanza dei requisiti richiesti dall'agevolazione Tecno_Tremonti, le considerazioni apportate dai primi giudici sono da considerare corrette. Si conferma l'annullamento della ripresa...». Valgono anche in riferimento a tale motivo d'impugnazione le considerazioni già svolte per i motivi dei ricorso principale che hanno denunciato il vizio motivazionale della decisione. Il mero asettico richiamo alla decisione di primo grado, senza spiegare le ragioni della adesione alla statuizione del giudice di primo grado, non sostituisce l'obbligo del giudice d'appello di motivare la decisione medesima. Con riguardo alla motivazione per relationem, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in sede di gravame la decisione può essere legittimamente motivata anche per relationem, ove il giudice d'appek), facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pure in modo sintetico le ragioni della conferma della pronuncia in relazione a; motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo RGN 25907/2012 Consil" re st. Federici 7 adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da renderne possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Conseguentemente va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). Nel caso di specie non è dato comprendere quali ragioni siano state poste a sostegno della statuizione de; giudice di primo grado, impugnata dall'Agenzia delle entrate. Anche i! motivo incidentale va in conclusione accolto. La sentenza va dunque cassata in ragione dei motivi accolti e il giudizio va rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che in diversa composizione deciderà tenendo conto dei principi di diritto enunciati, oltre che sulle spese. P.Q.M. Accoglie il quarto, quinto, settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo motivo del ricorso principale; assorbito il
Sentenza Cassazione n. 08133/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris