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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10293/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TO GIUDIZIALEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ANNO PRECEDENTEESCLUSIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 17956/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17956/2022 R.G., propostoComune di Roseto degli Abruzzi (TE), in persona del Sindacopro tempore, autorizzato ad instaurare il presenteprocedimento in virtù di deliberazione adottata dalla GiuntaComunale il 30 giugno 2022, n. 204, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Francavilla al Mare(CH), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifichee comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in allegato al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA].” (già “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.S.a.s.”), con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), in persona delprocuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura amezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal NotaioTeresa [OSCURATO:PERSONA] da Castellalto (TE) il 5 maggio 2022, rep. n.Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/202667912, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Abruzzo il 6 aprile 2022, n. 236/1/2022,notificata il 7 maggio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) ha proposto ricorsoper la cassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per l’Abruzzo il 6 aprile 2022, n.236/1/2022, notificata il 7 maggio 2022, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione di invito alpagamento e messa in mora del 18 luglio 2019 per la TARIrelativa all’anno 2018 da parte della “[OSCURATO:PERSONA] diPierandozzi [OSCURATO:SOCIETA].”, con riguardo ad unostabilimento balneare ubicato nel medesimo Comune, haparzialmente accolto l’appello proposto da quest’ultima neiconfronti del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diTeramo il 12 novembre 2020, n. 208/1/2020, concompensazione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisionedi prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario dellaNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026contribuente – nel senso di disporre l’applicazione per la TARIrelativa all’anno 2018 delle tariffe in vigore per l’anno 2019 edil versamento della TARI relativa all’anno 2018 (sulla base delletariffe in vigore per l’anno 2019) da parte della contribuente,per l’intero nella misura fissa e per il 20% nella misuravariabile, sul presupposto che la contribuente aveva diritto allosgravio del tributo per le seguenti ragioni: 1) la gestione deirifiuti assimilati agli urbani non rientrava nel diritto di privativacomunale; 2) in base all’art. 59, comma 2, del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, nelle zone in cui non era effettuata laraccolta in regime di privativa, la tassa era dovuta in misuranon superiore al 40% e, quindi, correttamente la contribuenteaveva proceduto allo svolgimento in via autonoma del serviziodi raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati nonpericolosi; 3) andava applicata la misura del 20% della tariffadi cui all’art. 21, comma 3, del regolamento comunale, a tenoredel quale «il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffanei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestionerifiuti», avendo la società provveduto in via autonoma allaraccolta e allo smaltimento dei rifiuti speciali (in conformità allaprevisione dell’art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre2013, n. 147).3.

La “[OSCURATO:SOCIETA].” (già “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”) ha resistito con controricorso, proponendo ricorsoincidentale avverso la medesima sentenza.4.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale è affidato a quattro motivi.1.1 Preliminarmente, si deve respingere l’eccezione diinammissibilità del ricorso, essendo irrilevante la difettosaNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026indicazione dell’oggetto del giudizio, del valore dellacontroversia e della sintesi dei motivi di impugnazione.Infatti, i dati omessi non integrano violazione dell’art. 366 cod.proc. civ., il quale effettua un’indicazione tassativa deglielementi che devono essere contenuti nel ricorso a pena diinammissibilità.

La norma, infatti, non richiede gli elementiindicati come mancanti dalla controricorrente.

Inoltre, alcunasanzione di inammissibilità (non prevista) opera in ragionedell’omesso riferimento al sottofascicolo ex art. 369 cod. proc.civ.1.2 Parimenti, si deve disattendere anche l’eccezione digiudicato esterno con riguardo alla sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per l’Abruzzo il 7 aprile 2021,n. 242/1/2021, che non risulta trascritta né allegata alcontroricorso, con la conseguenza che è impossibile valutarnel’eventuale incidenza nel presente procedimento.Ad ogni modo, posto che, in base alla prospettazione dellacontroricorrente, tale decisione avrebbe stabilito l’applicazioneretroattiva della tariffa approvata per l’anno 2019 per la TARIrelativa all’anno 2018 «in considerazione di quanto attestatodalla dirigente del settore V dell’ente nella relazione depositatain quel giudizio dal Comune» (pagina 31 del controricorso), vaconsiderato che, trattandosi di un giudicato c.d.“interpretativo”, esso sarebbe privo di efficacia espansivaesterna.

Difatti, in materia tributaria, l'effetto vincolante delgiudicato esterno opera nel caso di giudizi identici (persoggetti, causa petendi e petitum), ma nei soli limitidell'accertamento delle questioni di fatto e non anche inrelazione alle conseguenze giuridiche (da ultima: Cass., Sez.Trib., 11 marzo 2025, n. 6405).Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026Peraltro, alla luce delle deduzioni aggiunte dallacontroricorrente nella memoria illustrativa, è emerso che talegiudicato attiene a controversia vertente inter alios, per cui nonpuò esserne invocata la vincolatività nella presentecontroversia.2.

Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.,con riguardo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondogrado che le tariffe per la TARI relativa all’anno 2019 fosseroapplicabili anche per la TARI relativa all’anno 2018, dopol’annullamento, con sentenza depositata dal T.A.R. perl’Abruzzo il 5 febbraio 2019, n. 83/2019 (passata in giudicato),delle deliberazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 6 marzo2018, nn. 7 e 8, con le quali il Comune di Roseto degli Abruzzi(TE) aveva approvato, rispettivamente, il piano finanziarioTARI per la determinazione dei costi del servizio di gestione deirifiuti e per la determinazione delle tariffe per la TARI relativaall’anno 2018 e le tariffe TARI per l’anno 2018, ancorché «mainell’appello il contribuente ha chiesto l’applicazione, per l’anno2018, delle tariffe TARI valide per l’anno 2019, sicché èevidente che la Commissione Tributaria ha deciso ultra petita»(pagina 7 del ricorso)..2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cuisi afferma che: «Il Comune, peraltro, poiché le tariffe dell’anno2017 erano più gravose per i contribuenti rispetto allesuccessive tariffe approvate per il 2019, in base al principio diaffidamento dei contribuenti, reputava applicabili le tariffe perNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026l’anno 2019, “che evidenzia nella stampa parallela la maggiortariffa Tari 2017 rispetto all’annualità 2018”.

Pertanto, deveessere applicata per l’anno 2018 la tariffa Tari relativa all’anno2019».2.3 In proposito, va considerato come l'appello costituisca ungravame ad effetto devolutivo limitato dalle censure propostecon l'atto di impugnazione, data la sua natura di revisio priorisinstantiae e non di novum iudicium, che lo renderigorosamente circoscritto alle questioni specificamentededotte con i motivi di impugnazione, principale o incidentale,ovvero con la riproposizione delle domande o delle eccezioninon accolte o rimaste assorbite, costituenti il themadecidendum.

Sicché i motivi proposti devono esserespecificamente indicati ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., inquanto individuano l'oggetto della domanda di appello el'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame dellasentenza impugnata.Dunque, il thema decidendum nel giudizio di secondo grado èdelimitato dai motivi di impugnazione, la cui specificaindicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per laindividuazione dell'oggetto della domanda di appello e perstabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesamedella sentenza impugnata.

Ne consegue che, se il riesameesorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod.proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 16 maggio 2003, n.7629; Cass., Sez. 3^, 20 febbraio 2013, n. 4243; Cass., Sez.2^,11 ottobre 2016, n. 20457; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2021,n. 20009; Cass., Sez. 3^, 21 luglio 2022, n. 22826; Cass., Sez.3^, 3 novembre 2023, n. 30507; Cass., Sez. 2^, 11 ottobre2024, n. 26531; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2025, n. 7648).Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026Pertanto, incorre nella violazione del principiodella corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice diappello che esamini una questione non espressamenteprospettata nei motivi di impugnazione (Cass., Sez. 3^, 7novembre 2017, n. 26305), conseguendone in tal modoun’inammissibile dilatazione del thema decidendum.2.4 Nella specie, con i due motivi di appello (trascritti incontroricorso), la contribuente aveva insistito perl’insussistenza dell’obbligazione a suo carico di versare la TARIrelativa all’anno 2018 dopo la caducazione giudiziale delletariffe corrispondenti a tale annata, o, al più, in subordine, perla sola debenza all’ente impositore della quota fissa inconseguenza del diritto allo sgravio totale della quota variabileper l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti ad undiverso gestore, ma non aveva mai invocato (come già nelgiudizio di prime cure) l’applicazione retroattiva della tariffa perla TARI relativa all’anno 2019.

Per cui, la decisione favorevoledel gravame in tal senso trascende i limiti connaturati alpetitum riproposto nel giudizio di secondo grado.3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di secondo grado che le tariffe per la TARI relativaall’anno 2019 potessero essere applicate ex tunc anche per laTARI relativa all’anno 2018.Secondo il ricorrente, «la sentenza della CommissioneRegionale Tributaria va censurata, sotto altro profilo, semprenella parte in cui, in parziale accoglimento del ricorsoprincipale, dispone l’applicazione per l’anno 2018 delle tariffeTari per l’anno 2019».Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026A suo dire, «a prescindere dalla inesistenza della relazione, ladecisone di ritenere applicabile per l’anno 2018 le tariffe TARI2019 anziché quelle del 2017, è in palese contrasto con l’art. 1comma 169 della 296/2006 oltre che essere ingiusta e in dannodell’Amministrazione.

Occorre evidenziare che con sentenzaTAR n. 83/2019 è stato parzialmente accolto il ricorso dellaSocietà Balneatori con il quale si chiedeva l’annullamento delleDelibere consiliari nn. 7 e 8 del 6.3.2018 di approvazione delPiano economico-finanziario e di determinazione della tariffaTari anno 2018.

Secondo il Tar il piano avrebbe violato laLegge 147/2013 per aver convertito crediti non ancora risultatiinesigibili in un onere per i contribuenti e per aver inserito nellaparte variabile i costi per il servizio di raccolta differenziata.L’annullamento (parziale o totale) delle delibere, come giàevidenziato dalla Commissione Tributaria provinciale, nonpoteva portare all’esonero totale da ogni pagamento.

LaCommissione Tributaria Regionale, pur ritenendo applicabilel’art. 1 comma 169 della 296/2006, e quindi la proroga delletariffe dell’anno precedente (quelle del 2017 anche per il2018), giunge tuttavia a conclusioni errate non solo applicandoerroneamente il documento prot n. 22820 del 19.6.2018 maiprodotto, ma interpretando in modo inesatto lo stesso e(pagine 7 e 8 del ricorso).4.

Con unico motivo di ricorso incidentale, si denunciaviolazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 169, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteritenuto dal giudice di secondo grado che l’annullamentogiudiziale delle tariffe TARI per l’anno 2018 imponesse di«determinare la tariffa applicabile in sostituzione di quellaNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026annullata, con sentenza passata in cosa giudicata, dal TarAbruzzo».Secondo la controricorrente: «Così non è perché l’art. 1 comma169 della Legge 296/1996 ritenuto applicabile al caso di speciedalla [OSCURATO:PERSONA] prevede che le tariffe e lealiquote previgenti si intendono prorogate di anno in anno sel’ente locale non abbia proceduto all’approvazione della nuovatariffa».

Per cui: «Per effetto del giudicato formatosi sullasentenza del Tar che ha interamente annullato le delibera diapprovazione della tariffa per l’anno 2018, non può trovareapplicazione la norma concernente l’ultrattività della tariffaprecedente, perché tale norma opera solamente nel caso in cuil’ente impositore non abbia approvato la nuova tariffa, mentrenel caso di specie la tariffa per il 2018 è stata approvata neitermini di legge, ma è stata annullata, unitamente alle delibereapprovative, dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA]Aquila, passata in cosagiudicata» (pagine 28 e 30 del controricorso).5.

La comunanza della questione controversa suggeriscel’esame congiunto dei predetti motivi (in deroga all’ordine diprospettazione dei ricorsi), ritenendosi la fondatezza del primoe l’infondatezza del secondo.5.1 Come è noto, l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre2006, n. 296, dispone – in materia di TARI - che: «296.

Gli entilocali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di lorocompetenza entro la data fissata da norme statali per ladeliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all’inizio dell’eserciziopurché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1ºgennaio dell’anno di riferimento.

In caso di mancataapprovazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquotesi intendono prorogate di anno in anno».Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026Tale norma è stata formulata sulla falsariga dell’art. 69, comma1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la quale – in materiadi TARSU – prevede che: «1.

Entro il 31 ottobre i Comunideliberano, in base alla classificazione ed ai criteri digraduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità disuperficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie osottocategorie, da applicare nell'anno successivo.

In caso dimancata deliberazione nel termine suddetto si intendonoprorogate le tariffe approvate per l'anno in corso», essendoispirata da identità di ratio con riguardo all’ultrattività delletariffe approvate nell’anno antecedente a quello di riferimentoper l’applicazione del tributo».5.2 Pertanto, nulla osta alla pedissequa estensione alla TARIdel principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui,in tema di TARSU, l'eventuale illegittimità di una deliberacomunale riguardante le tariffe non comporta la liberazione delcontribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizioprestatogli di raccolta dei rifiuti, bensì l'applicazione dellatariffa vigente in precedenza, ai sensi dell'art. 69, comma 1,ultimo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Cass.,Sez. 5^, 14 febbraio 2010, n. 8870; Cass., Sez. 5^, 2 aprile2010, n. 8088; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2010, n. 8870; Cass.,Sez. 5^, 31 gennaio 2011, n. 2201; Cass., Sez. 5^, 27settembre 2017, nn. 22526, 22527, 22529, 22535, 22536 e22537; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1998; Cass., Sez.5^, 11 aprile 2019, n. 10163; Cass., Sez. 5^, 14 giugno 2022,n. 19199; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2025, nn. 7648 e 7650;Cass., Sez. Trib., 29 marzo 2025, nn. 8324, 8325, 8326, 8327e 8328).5.3 Pertanto, l’annullamento (con sentenza passata ingiudicato del giudice amministrativo) della delibera comunaleNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026sulle tariffe per la TARI relativa all’anno 2018 comportava laproroga ex lege delle tariffe per la TARI relativa all’anno 2017,ma non anche l’anticipazione delle tariffe per la TARI relativaall’anno 2019.

Né poteva escludersene la proroga in base aduna distorta interpretazione del principio di buona fede edaffidamento dei contribuenti, in ossequio al principio per cui laconseguenza della eventuale illegittimità di una deliberatariffaria ha come conseguenza non già la liberazione dellacontribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il serviziodi raccolta dei rifiuti, bensì l'applicazione della tariffa vigente inprecedenza, trattandosi pur sempre di carenza, originaria osopravvenuta, di tariffe (Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2025, nn.7648 e 7650).6.

Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazioneo falsa applicazione dell'art. 10 del regolamento comunale perla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati agliurbani, violazione o falsa applicazione dell'art. 5 delregolamento per la determinazione della tariffa TARI,violazione dell’art. 184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice disecondo grado che: «Invero, l’art. 5 del regolamento delComune di Roseto prevede, al primo comma che al comune o,qualora sia individuato un gestore mediante le procedurepreviste dal decreto legislativo 163/2007 competonoobbligatoriamente, con diritto di privativa pubblica le seguentib) la gestione dei rifiuti assimilati rifiuti urbani in tutte lesingole fasi”.

Tuttavia, il secondo comma dispone che “laprivativa non si applica alle attività di recupero dei rifiutiassimilabili agli urbani, i quali pertanto devono essere conferitiNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia aterzi autorizzati”.

L’art. 10 del regolamento comunale(assimilazione ai rifiuti urbani), poi, dispone che “sonoassimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivantida utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualitàe quantità riportati ai commi successivi al presente articolo”.

Alsecondo comma, si chiarisce che “la gestione dei rifiutiassimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitatadal gestore del servizio senza diritto di privativa.

Pertanto, talegestione non costituisce parimenti un obbligo per il soggettogestore.” Al sesto comma dell’art. 10 si precisa che “qualora laproduzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissatidal presente articolo, il produttore dovrà procedereautonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiticome rifiuti speciali”. (...) Invero per la Suprema Corte, in temadi TARSU, ove il Comune abbia istituito ed attivato il servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si troval’immobile del contribuente e quest’ultimo, tuttavia, abbiaprovveduto a gestire direttamente gli stessi,indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto,la tassa è ugualmente dovuta – essendo finalizzata aconsentire all’amministrazione locale di soddisfare le esigenzegenerali della collettività e non di fornire, secondo una logicacommutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti – ma inmisura ridotta ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. n.507/1993 (Cass. sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11451). […]Pertanto, in base alla normativa sopra richiamata,correttamente la società ha proceduto allo smaltimento in viaautonoma dei rifiuti speciali assimilati non pericolosi, affidatoal AM [OSCURATO:PERSONA] (con contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con laproduzione dei formulari di trasporto, dell’autorizzazioneNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026all’esercizio dell’impianto dei destinatari dei rifiuti,dell’iscrizione del trasportatore all’albo dei gestori ambientali.Trattandosi di conduzione di stabilimento balneare, la specificainizio 15 maggio e termine 18 ottobre”»Secondo il ricorrente, «non rileverebbe affatto il mancatosuperamento dei limiti quantitativi indicati nel regolamentocomunale, giacché all’art. 10 del regolamento stesso sarebbeprevisto, al secondo comma, l’assenza di un diritto di privativadel Comune con riferimento alla gestione dei rifiuti assimilaticome rifiuti urbani».

Inoltre, «con la sentenza qui impugnata,non rileverebbe affatto il mancato superamento dei limitiquantitativi indicati nel regolamento comunale, giacché all’art.10 del regolamento stesso sarebbe previsto, al secondocomma, l’assenza di un diritto di privativa del Comune conriferimento alla gestione dei rifiuti assimilati come rifiuti urbani.Erra palesemente la Commissione nell’affermare quanto sopraappena riportato: per far sì che i rifiuti speciali siano assimilatiagli urbani e che quindi possano beneficiare del serviziocomunale di raccolta, devono necessariamente rispettarsi icriteri qualitativi e quantitativi fissati dall’ente» (pagina 17 delricorso).6.1 Il predetto motivo è fondato.6.2 In base all’art. 1, comma 649, quarto periodo, della legge27 dicembre 2013, n. 147, il servizio di raccolta e smaltimentodei rifiuti speciali assimilabili ed assimilati, in linea di principio,compete all’ente impositore, salva la riduzione della quotavariabile della TARI per i contribuenti che provvedano alrelativo riciclo in proprio o con l’ausilio di imprese autorizzate.In tal senso, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons.Stato, Sez. 6^, 12 aprile 2023, n. 5257), la privativa comunaleNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026è prevista all’art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondocui: «I Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e deirifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime diprivativa», e sarebbe, invero, limitata ai soli rifiuti urbani chesiano avviati a smaltimento, mentre non risulterebberosoggetti a privativa i rifiuti urbani avviati a recupero.

Taledisposizione si pone in continuità con la previgente normativarappresentata dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio1997, n. 22, il quale stabiliva, con espressione poi ripresa dald.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che: «I Comuni effettuano lagestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allosmaltimento in regime di privativa», precisando al comma 7che: «La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivitàdi recupero dei rifiuti urbani e assimilati».In tale direzione, anche l’art. 10 del regolamento comunaleconserva il regime di privativa per la raccolta dei rifiutiassimilati fino al raggiungimento del limite quantitativo,consentendo ai privati di avvalersi di imprese autorizzate perla sola raccolta dell’eccedenza.

Per cui, è condivisibile l’assuntodell’ente impositore, secondo cui, «al di sotto dei limitiquantitativi stabiliti per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelliurbani, il contribuente può ottenere lo sgravio della postavariabile della TARI, ma solo notiziando il Comune dellanecessità di avvalersi di una modalità di raccolta diversa dalservizio pubblico e solo previo ottenimento della relativaautorizzazione comunale».

Con la conseguenza che, «laddovemanchi l'autorizzazione comunale al conferimento dei rifiutispeciali assimilati ad un gestore esterno, il contribuente èsempre tenuto al pagamento della TARI in misura piena, anchenel caso in cui non usufruisca in concreto del servizio pubblico»(pagine 22 e 24 del ricorso).Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/20266.3 Dal confronto tra la domanda di sgravio presentata dallacontribuente e la tabella riepilogativa delle quantità minime dirifiuti nel regolamento comunale si evince, quindi, che lacontribuente non aveva la possibilità di procedere in viaautonoma allo smaltimento, ma era tenuta ad usufruire delservizio comunale, rientrando in regime di privativa.In effetti, visto che, al di sotto delle soglie specificate dall'art.10 del regolamento comunale, i rifiuti speciali sono assimilabilia quelli urbani, questi confluiscono nell'ambito del servizio diraccolta gestito dall'amministrazione comunale (Cass., Sez.Trib., 22 marzo 2025, nn. 7648 e 7650).7.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell'art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre2013, n. 147, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di secondo grado che la contribuente avesse diritto allosgravio nella misura del 20% della TARI, avendo provveduto invia autonoma allo smaltimento dei rifiuti speciali.Secondo il ricorrente, «la sentenza è illegittima laddove laCommissione tributaria Regionale ha ritenuto erroneamenteapplicabile la misura di sgravio pari al 20% della tariffa TARIaffermando che “poiché risulta che la società contribuente haeffettuato il proprio servizio di smaltimento dei rifiuti speciali,non pericolosi, assimilati a quelli urbani, per l’anno 2018, comeda documentazione allegata, non contestata in alcun modo dalComune, la contribuente dovrà pagare integralmente la partefissa della Tari oltre la parte variabile nella misura,quest’ultima, del 20%” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).

LaCommissione ha fatto riferimento all’art. 21 comma 3Regolamento del Comune di Roseto n. 27/2014 il qualeprevede che il tributo è dovuto nella misura del 20% nei periodiNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,avendo la società provveduto in via autonoma allosmaltimento» (pagina 25 del ricorso).7.1 Il predetto motivo è fondato.7.2 L’art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,dispone che: «La TARI è dovuta nella misura massima del 20per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento delservizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dellostesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchédi interruzione del servizio per motivi sindacali o perimprevedibili impedimenti organizzativi che abbianodeterminato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitariadi danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente».Secondo questa Corte, presupponendo una sensibilecontrazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiutia favore dell’intera platea degli utenti, la riduzione in questionepuò essere riconosciuta senza la necessità di una specifica epreventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioniper fruirne, incombendo, però, sul contribuente il solo onere diprovarne i presupposti normativi (in termini: Cass., Sez. 5^,22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre2021, n. 28945; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34298;Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, nn. 34489 e 34635; Cass.,Sez.

Trib., 24 febbraio 2023, n. 5766; Cass., Sez. Trib., 29settembre 2023, nn. 8851, 8858 , 8861 e 8863; Cass., Sez.Trib., 22 marzo 2025, nn. 7648 e 7650).7.3 Nella specie, come è stato rilevato dal ricorrente, non vi èstata alcuna prova da parte della contribuente sul mancatoesercizio della raccolta dei rifiuti speciali da parte dell’enteimpositore.

Né ciò è avvenuto in sede di presentazione delladomanda, né tantomeno in sede processuale.

Tale circostanza,Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026mai dedotta né provata dal contribuente, è essenziale per poterusufruire della riduzione della TARI nella misura del 20% dellatariffa variabile, non potendo indirettamente desumersi talesituazione dallo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali.È evidente, quindi, che la ragione del mancato conferimentodei rifiuti speciali non è avvenuto per disservizi oinadempimenti imputabili all’ente impositore, ma semmai peruna libera scelta della stessa contribuente.8.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti con il ricorsoprincipale e l’infondatezza del motivo dedotto col ricorsoincidentale, il ricorso principale può trovare integraleaccoglimento, mentre il ricorso incidentale deve essererespinto; al contempo, la sentenza impugnata deve esserecassata in relazione al ricorso accolto con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo (aisensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022,n. 130), in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.9.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della controricorrente/ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorsoaccolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenzaNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026dei presupposti per il versamento, da parte dellacontroricorrente/ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO GIUDIZIALEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ANNO PRECEDENTEESCLUSIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatoreDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 17956/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17956/2022 R.G., propostoComune di Roseto degli Abruzzi (TE), in persona del Sindacopro tempore, autorizzato ad instaurare il presenteprocedimento in virtù di deliberazione adottata dalla GiuntaComunale il 30 giugno 2022, n. 204, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Francavilla al Mare(CH), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifichee comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in allegato al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA].” (già “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.S.a.s.”), con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), in persona delprocuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura amezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal NotaioTeresa [OSCURATO:PERSONA] da Castellalto (TE) il 5 maggio 2022, rep. n.Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/202667912, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in calce al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Abruzzo il 6 aprile 2022, n. 236/1/2022,notificata il 7 maggio 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) ha proposto ricorsoper la cassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per l’Abruzzo il 6 aprile 2022, n.236/1/2022, notificata il 7 maggio 2022, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione di invito alpagamento e messa in mora del 18 luglio 2019 per la TARIrelativa all’anno 2018 da parte della “[OSCURATO:PERSONA] diPierandozzi [OSCURATO:SOCIETA].”, con riguardo ad unostabilimento balneare ubicato nel medesimo Comune, haparzialmente accolto l’appello proposto da quest’ultima neiconfronti del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diTeramo il 12 novembre 2020, n. 208/1/2020, concompensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisionedi prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario dellaNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026contribuente – nel senso di disporre l’applicazione per la TARIrelativa all’anno 2018 delle tariffe in vigore per l’anno 2019 edil versamento della TARI relativa all’anno 2018 (sulla base delletariffe in vigore per l’anno 2019) da parte della contribuente,per l’intero nella misura fissa e per il 20% nella misuravariabile, sul presupposto che la contribuente aveva diritto allosgravio del tributo per le seguenti ragioni: 1) la gestione deirifiuti assimilati agli urbani non rientrava nel diritto di privativacomunale; 2) in base all’art. 59, comma 2, del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, nelle zone in cui non era effettuata laraccolta in regime di privativa, la tassa era dovuta in misuranon superiore al 40% e, quindi, correttamente la contribuenteaveva proceduto allo svolgimento in via autonoma del serviziodi raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali assimilati nonpericolosi; 3) andava applicata la misura del 20% della tariffadi cui all’art. 21, comma 3, del regolamento comunale, a tenoredel quale «il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffanei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestionerifiuti», avendo la società provveduto in via autonoma allaraccolta e allo smaltimento dei rifiuti speciali (in conformità allaprevisione dell’art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre2013, n. 147).3. La “[OSCURATO:SOCIETA].” (già “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”) ha resistito con controricorso, proponendo ricorsoincidentale avverso la medesima sentenza.4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale è affidato a quattro motivi.1.1 Preliminarmente, si deve respingere l’eccezione diinammissibilità del ricorso, essendo irrilevante la difettosaNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026indicazione dell’oggetto del giudizio, del valore dellacontroversia e della sintesi dei motivi di impugnazione.Infatti, i dati omessi non integrano violazione dell’art. 366 cod.proc. civ., il quale effettua un’indicazione tassativa deglielementi che devono essere contenuti nel ricorso a pena diinammissibilità. La norma, infatti, non richiede gli elementiindicati come mancanti dalla controricorrente. Inoltre, alcunasanzione di inammissibilità (non prevista) opera in ragionedell’omesso riferimento al sottofascicolo ex art. 369 cod. proc.civ.1.2 Parimenti, si deve disattendere anche l’eccezione digiudicato esterno con riguardo alla sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per l’Abruzzo il 7 aprile 2021,n. 242/1/2021, che non risulta trascritta né allegata alcontroricorso, con la conseguenza che è impossibile valutarnel’eventuale incidenza nel presente procedimento.Ad ogni modo, posto che, in base alla prospettazione dellacontroricorrente, tale decisione avrebbe stabilito l’applicazioneretroattiva della tariffa approvata per l’anno 2019 per la TARIrelativa all’anno 2018 «in considerazione di quanto attestatodalla dirigente del settore V dell’ente nella relazione depositatain quel giudizio dal Comune» (pagina 31 del controricorso), vaconsiderato che, trattandosi di un giudicato c.d.“interpretativo”, esso sarebbe privo di efficacia espansivaesterna. Difatti, in materia tributaria, l'effetto vincolante delgiudicato esterno opera nel caso di giudizi identici (persoggetti, causa petendi e petitum), ma nei soli limitidell'accertamento delle questioni di fatto e non anche inrelazione alle conseguenze giuridiche (da ultima: Cass., Sez.Trib., 11 marzo 2025, n. 6405).Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026Peraltro, alla luce delle deduzioni aggiunte dallacontroricorrente nella memoria illustrativa, è emerso che talegiudicato attiene a controversia vertente inter alios, per cui nonpuò esserne invocata la vincolatività nella presentecontroversia.2. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.,con riguardo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondogrado che le tariffe per la TARI relativa all’anno 2019 fosseroapplicabili anche per la TARI relativa all’anno 2018, dopol’annullamento, con sentenza depositata dal T.A.R. perl’Abruzzo il 5 febbraio 2019, n. 83/2019 (passata in giudicato),delle deliberazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] il 6 marzo2018, nn. 7 e 8, con le quali il Comune di Roseto degli Abruzzi(TE) aveva approvato, rispettivamente, il piano finanziarioTARI per la determinazione dei costi del servizio di gestione deirifiuti e per la determinazione delle tariffe per la TARI relativaall’anno 2018 e le tariffe TARI per l’anno 2018, ancorché «mainell’appello il contribuente ha chiesto l’applicazione, per l’anno2018, delle tariffe TARI valide per l’anno 2019, sicché èevidente che la Commissione Tributaria ha deciso ultra petita»(pagina 7 del ricorso)..2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 La censura attinge la sentenza impugnata nella parte in cuisi afferma che: «Il Comune, peraltro, poiché le tariffe dell’anno2017 erano più gravose per i contribuenti rispetto allesuccessive tariffe approvate per il 2019, in base al principio diaffidamento dei contribuenti, reputava applicabili le tariffe perNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026l’anno 2019, “che evidenzia nella stampa parallela la maggiortariffa Tari 2017 rispetto all’annualità 2018”. Pertanto, deveessere applicata per l’anno 2018 la tariffa Tari relativa all’anno2019».2.3 In proposito, va considerato come l'appello costituisca ungravame ad effetto devolutivo limitato dalle censure propostecon l'atto di impugnazione, data la sua natura di revisio priorisinstantiae e non di novum iudicium, che lo renderigorosamente circoscritto alle questioni specificamentededotte con i motivi di impugnazione, principale o incidentale,ovvero con la riproposizione delle domande o delle eccezioninon accolte o rimaste assorbite, costituenti il themadecidendum. Sicché i motivi proposti devono esserespecificamente indicati ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., inquanto individuano l'oggetto della domanda di appello el'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame dellasentenza impugnata.Dunque, il thema decidendum nel giudizio di secondo grado èdelimitato dai motivi di impugnazione, la cui specificaindicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per laindividuazione dell'oggetto della domanda di appello e perstabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesamedella sentenza impugnata. Ne consegue che, se il riesameesorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio dellacorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod.proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 16 maggio 2003, n.7629; Cass., Sez. 3^, 20 febbraio 2013, n. 4243; Cass., Sez.2^,11 ottobre 2016, n. 20457; Cass., Sez. 5^, 14 luglio 2021,n. 20009; Cass., Sez. 3^, 21 luglio 2022, n. 22826; Cass., Sez.3^, 3 novembre 2023, n. 30507; Cass., Sez. 2^, 11 ottobre2024, n. 26531; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2025, n. 7648).Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026Pertanto, incorre nella violazione del principiodella corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice diappello che esamini una questione non espressamenteprospettata nei motivi di impugnazione (Cass., Sez. 3^, 7novembre 2017, n. 26305), conseguendone in tal modoun’inammissibile dilatazione del thema decidendum.2.4 Nella specie, con i due motivi di appello (trascritti incontroricorso), la contribuente aveva insistito perl’insussistenza dell’obbligazione a suo carico di versare la TARIrelativa all’anno 2018 dopo la caducazione giudiziale delletariffe corrispondenti a tale annata, o, al più, in subordine, perla sola debenza all’ente impositore della quota fissa inconseguenza del diritto allo sgravio totale della quota variabileper l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti ad undiverso gestore, ma non aveva mai invocato (come già nelgiudizio di prime cure) l’applicazione retroattiva della tariffa perla TARI relativa all’anno 2019. Per cui, la decisione favorevoledel gravame in tal senso trascende i limiti connaturati alpetitum riproposto nel giudizio di secondo grado.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di secondo grado che le tariffe per la TARI relativaall’anno 2019 potessero essere applicate ex tunc anche per laTARI relativa all’anno 2018.Secondo il ricorrente, «la sentenza della CommissioneRegionale Tributaria va censurata, sotto altro profilo, semprenella parte in cui, in parziale accoglimento del ricorsoprincipale, dispone l’applicazione per l’anno 2018 delle tariffeTari per l’anno 2019».Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026A suo dire, «a prescindere dalla inesistenza della relazione, ladecisone di ritenere applicabile per l’anno 2018 le tariffe TARI2019 anziché quelle del 2017, è in palese contrasto con l’art. 1comma 169 della 296/2006 oltre che essere ingiusta e in dannodell’Amministrazione. Occorre evidenziare che con sentenzaTAR n. 83/2019 è stato parzialmente accolto il ricorso dellaSocietà Balneatori con il quale si chiedeva l’annullamento delleDelibere consiliari nn. 7 e 8 del 6.3.2018 di approvazione delPiano economico-finanziario e di determinazione della tariffaTari anno 2018. Secondo il Tar il piano avrebbe violato laLegge 147/2013 per aver convertito crediti non ancora risultatiinesigibili in un onere per i contribuenti e per aver inserito nellaparte variabile i costi per il servizio di raccolta differenziata.L’annullamento (parziale o totale) delle delibere, come giàevidenziato dalla Commissione Tributaria provinciale, nonpoteva portare all’esonero totale da ogni pagamento. LaCommissione Tributaria Regionale, pur ritenendo applicabilel’art. 1 comma 169 della 296/2006, e quindi la proroga delletariffe dell’anno precedente (quelle del 2017 anche per il2018), giunge tuttavia a conclusioni errate non solo applicandoerroneamente il documento prot n. 22820 del 19.6.2018 maiprodotto, ma interpretando in modo inesatto lo stesso e(pagine 7 e 8 del ricorso).4. Con unico motivo di ricorso incidentale, si denunciaviolazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 169, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteritenuto dal giudice di secondo grado che l’annullamentogiudiziale delle tariffe TARI per l’anno 2018 imponesse di«determinare la tariffa applicabile in sostituzione di quellaNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026annullata, con sentenza passata in cosa giudicata, dal TarAbruzzo».Secondo la controricorrente: «Così non è perché l’art. 1 comma169 della Legge 296/1996 ritenuto applicabile al caso di speciedalla [OSCURATO:PERSONA] prevede che le tariffe e lealiquote previgenti si intendono prorogate di anno in anno sel’ente locale non abbia proceduto all’approvazione della nuovatariffa». Per cui: «Per effetto del giudicato formatosi sullasentenza del Tar che ha interamente annullato le delibera diapprovazione della tariffa per l’anno 2018, non può trovareapplicazione la norma concernente l’ultrattività della tariffaprecedente, perché tale norma opera solamente nel caso in cuil’ente impositore non abbia approvato la nuova tariffa, mentrenel caso di specie la tariffa per il 2018 è stata approvata neitermini di legge, ma è stata annullata, unitamente alle delibereapprovative, dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA]Aquila, passata in cosagiudicata» (pagine 28 e 30 del controricorso).5. La comunanza della questione controversa suggeriscel’esame congiunto dei predetti motivi (in deroga all’ordine diprospettazione dei ricorsi), ritenendosi la fondatezza del primoe l’infondatezza del secondo.5.1 Come è noto, l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre2006, n. 296, dispone – in materia di TARI - che: «296. Gli entilocali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di lorocompetenza entro la data fissata da norme statali per ladeliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all’inizio dell’eserciziopurché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1ºgennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancataapprovazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquotesi intendono prorogate di anno in anno».Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026Tale norma è stata formulata sulla falsariga dell’art. 69, comma1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la quale – in materiadi TARSU – prevede che: «1. Entro il 31 ottobre i Comunideliberano, in base alla classificazione ed ai criteri digraduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità disuperficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie osottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso dimancata deliberazione nel termine suddetto si intendonoprorogate le tariffe approvate per l'anno in corso», essendoispirata da identità di ratio con riguardo all’ultrattività delletariffe approvate nell’anno antecedente a quello di riferimentoper l’applicazione del tributo».5.2 Pertanto, nulla osta alla pedissequa estensione alla TARIdel principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui,in tema di TARSU, l'eventuale illegittimità di una deliberacomunale riguardante le tariffe non comporta la liberazione delcontribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizioprestatogli di raccolta dei rifiuti, bensì l'applicazione dellatariffa vigente in precedenza, ai sensi dell'art. 69, comma 1,ultimo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Cass.,Sez. 5^, 14 febbraio 2010, n. 8870; Cass., Sez. 5^, 2 aprile2010, n. 8088; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2010, n. 8870; Cass.,Sez. 5^, 31 gennaio 2011, n. 2201; Cass., Sez. 5^, 27settembre 2017, nn. 22526, 22527, 22529, 22535, 22536 e22537; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2019, n. 1998; Cass., Sez.5^, 11 aprile 2019, n. 10163; Cass., Sez. 5^, 14 giugno 2022,n. 19199; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2025, nn. 7648 e 7650;Cass., Sez. Trib., 29 marzo 2025, nn. 8324, 8325, 8326, 8327e 8328).5.3 Pertanto, l’annullamento (con sentenza passata ingiudicato del giudice amministrativo) della delibera comunaleNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026sulle tariffe per la TARI relativa all’anno 2018 comportava laproroga ex lege delle tariffe per la TARI relativa all’anno 2017,ma non anche l’anticipazione delle tariffe per la TARI relativaall’anno 2019. Né poteva escludersene la proroga in base aduna distorta interpretazione del principio di buona fede edaffidamento dei contribuenti, in ossequio al principio per cui laconseguenza della eventuale illegittimità di una deliberatariffaria ha come conseguenza non già la liberazione dellacontribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il serviziodi raccolta dei rifiuti, bensì l'applicazione della tariffa vigente inprecedenza, trattandosi pur sempre di carenza, originaria osopravvenuta, di tariffe (Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2025, nn.7648 e 7650).6. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazioneo falsa applicazione dell'art. 10 del regolamento comunale perla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati agliurbani, violazione o falsa applicazione dell'art. 5 delregolamento per la determinazione della tariffa TARI,violazione dell’art. 184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice disecondo grado che: «Invero, l’art. 5 del regolamento delComune di Roseto prevede, al primo comma che al comune o,qualora sia individuato un gestore mediante le procedurepreviste dal decreto legislativo 163/2007 competonoobbligatoriamente, con diritto di privativa pubblica le seguentib) la gestione dei rifiuti assimilati rifiuti urbani in tutte lesingole fasi”. Tuttavia, il secondo comma dispone che “laprivativa non si applica alle attività di recupero dei rifiutiassimilabili agli urbani, i quali pertanto devono essere conferitiNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia aterzi autorizzati”. L’art. 10 del regolamento comunale(assimilazione ai rifiuti urbani), poi, dispone che “sonoassimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivantida utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualitàe quantità riportati ai commi successivi al presente articolo”. Alsecondo comma, si chiarisce che “la gestione dei rifiutiassimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitatadal gestore del servizio senza diritto di privativa. Pertanto, talegestione non costituisce parimenti un obbligo per il soggettogestore.” Al sesto comma dell’art. 10 si precisa che “qualora laproduzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissatidal presente articolo, il produttore dovrà procedereautonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiticome rifiuti speciali”. (...) Invero per la Suprema Corte, in temadi TARSU, ove il Comune abbia istituito ed attivato il servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si troval’immobile del contribuente e quest’ultimo, tuttavia, abbiaprovveduto a gestire direttamente gli stessi,indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto,la tassa è ugualmente dovuta – essendo finalizzata aconsentire all’amministrazione locale di soddisfare le esigenzegenerali della collettività e non di fornire, secondo una logicacommutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti – ma inmisura ridotta ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs. n.507/1993 (Cass. sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11451). […]Pertanto, in base alla normativa sopra richiamata,correttamente la società ha proceduto allo smaltimento in viaautonoma dei rifiuti speciali assimilati non pericolosi, affidatoal AM [OSCURATO:PERSONA] (con contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con laproduzione dei formulari di trasporto, dell’autorizzazioneNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026all’esercizio dell’impianto dei destinatari dei rifiuti,dell’iscrizione del trasportatore all’albo dei gestori ambientali.Trattandosi di conduzione di stabilimento balneare, la specificainizio 15 maggio e termine 18 ottobre”»Secondo il ricorrente, «non rileverebbe affatto il mancatosuperamento dei limiti quantitativi indicati nel regolamentocomunale, giacché all’art. 10 del regolamento stesso sarebbeprevisto, al secondo comma, l’assenza di un diritto di privativadel Comune con riferimento alla gestione dei rifiuti assimilaticome rifiuti urbani». Inoltre, «con la sentenza qui impugnata,non rileverebbe affatto il mancato superamento dei limitiquantitativi indicati nel regolamento comunale, giacché all’art.10 del regolamento stesso sarebbe previsto, al secondocomma, l’assenza di un diritto di privativa del Comune conriferimento alla gestione dei rifiuti assimilati come rifiuti urbani.Erra palesemente la Commissione nell’affermare quanto sopraappena riportato: per far sì che i rifiuti speciali siano assimilatiagli urbani e che quindi possano beneficiare del serviziocomunale di raccolta, devono necessariamente rispettarsi icriteri qualitativi e quantitativi fissati dall’ente» (pagina 17 delricorso).6.1 Il predetto motivo è fondato.6.2 In base all’art. 1, comma 649, quarto periodo, della legge27 dicembre 2013, n. 147, il servizio di raccolta e smaltimentodei rifiuti speciali assimilabili ed assimilati, in linea di principio,compete all’ente impositore, salva la riduzione della quotavariabile della TARI per i contribuenti che provvedano alrelativo riciclo in proprio o con l’ausilio di imprese autorizzate.In tal senso, secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons.Stato, Sez. 6^, 12 aprile 2023, n. 5257), la privativa comunaleNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026è prevista all’art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondocui: «I Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e deirifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime diprivativa», e sarebbe, invero, limitata ai soli rifiuti urbani chesiano avviati a smaltimento, mentre non risulterebberosoggetti a privativa i rifiuti urbani avviati a recupero. Taledisposizione si pone in continuità con la previgente normativarappresentata dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. 5 febbraio1997, n. 22, il quale stabiliva, con espressione poi ripresa dald.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che: «I Comuni effettuano lagestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allosmaltimento in regime di privativa», precisando al comma 7che: «La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attivitàdi recupero dei rifiuti urbani e assimilati».In tale direzione, anche l’art. 10 del regolamento comunaleconserva il regime di privativa per la raccolta dei rifiutiassimilati fino al raggiungimento del limite quantitativo,consentendo ai privati di avvalersi di imprese autorizzate perla sola raccolta dell’eccedenza. Per cui, è condivisibile l’assuntodell’ente impositore, secondo cui, «al di sotto dei limitiquantitativi stabiliti per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelliurbani, il contribuente può ottenere lo sgravio della postavariabile della TARI, ma solo notiziando il Comune dellanecessità di avvalersi di una modalità di raccolta diversa dalservizio pubblico e solo previo ottenimento della relativaautorizzazione comunale». Con la conseguenza che, «laddovemanchi l'autorizzazione comunale al conferimento dei rifiutispeciali assimilati ad un gestore esterno, il contribuente èsempre tenuto al pagamento della TARI in misura piena, anchenel caso in cui non usufruisca in concreto del servizio pubblico»(pagine 22 e 24 del ricorso).Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/20266.3 Dal confronto tra la domanda di sgravio presentata dallacontribuente e la tabella riepilogativa delle quantità minime dirifiuti nel regolamento comunale si evince, quindi, che lacontribuente non aveva la possibilità di procedere in viaautonoma allo smaltimento, ma era tenuta ad usufruire delservizio comunale, rientrando in regime di privativa.In effetti, visto che, al di sotto delle soglie specificate dall'art.10 del regolamento comunale, i rifiuti speciali sono assimilabilia quelli urbani, questi confluiscono nell'ambito del servizio diraccolta gestito dall'amministrazione comunale (Cass., Sez.Trib., 22 marzo 2025, nn. 7648 e 7650).7. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell'art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre2013, n. 147, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3) e5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di secondo grado che la contribuente avesse diritto allosgravio nella misura del 20% della TARI, avendo provveduto invia autonoma allo smaltimento dei rifiuti speciali.Secondo il ricorrente, «la sentenza è illegittima laddove laCommissione tributaria Regionale ha ritenuto erroneamenteapplicabile la misura di sgravio pari al 20% della tariffa TARIaffermando che “poiché risulta che la società contribuente haeffettuato il proprio servizio di smaltimento dei rifiuti speciali,non pericolosi, assimilati a quelli urbani, per l’anno 2018, comeda documentazione allegata, non contestata in alcun modo dalComune, la contribuente dovrà pagare integralmente la partefissa della Tari oltre la parte variabile nella misura,quest’ultima, del 20%” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata). LaCommissione ha fatto riferimento all’art. 21 comma 3Regolamento del Comune di Roseto n. 27/2014 il qualeprevede che il tributo è dovuto nella misura del 20% nei periodiNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,avendo la società provveduto in via autonoma allosmaltimento» (pagina 25 del ricorso).7.1 Il predetto motivo è fondato.7.2 L’art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,dispone che: «La TARI è dovuta nella misura massima del 20per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento delservizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dellostesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchédi interruzione del servizio per motivi sindacali o perimprevedibili impedimenti organizzativi che abbianodeterminato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitariadi danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente».Secondo questa Corte, presupponendo una sensibilecontrazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiutia favore dell’intera platea degli utenti, la riduzione in questionepuò essere riconosciuta senza la necessità di una specifica epreventiva domanda che contenga l'indicazione delle condizioniper fruirne, incombendo, però, sul contribuente il solo onere diprovarne i presupposti normativi (in termini: Cass., Sez. 5^,22 settembre 2020, n. 19767; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre2021, n. 28945; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34298;Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, nn. 34489 e 34635; Cass.,Sez. Trib., 24 febbraio 2023, n. 5766; Cass., Sez. Trib., 29settembre 2023, nn. 8851, 8858 , 8861 e 8863; Cass., Sez.Trib., 22 marzo 2025, nn. 7648 e 7650).7.3 Nella specie, come è stato rilevato dal ricorrente, non vi èstata alcuna prova da parte della contribuente sul mancatoesercizio della raccolta dei rifiuti speciali da parte dell’enteimpositore. Né ciò è avvenuto in sede di presentazione delladomanda, né tantomeno in sede processuale. Tale circostanza,Numero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026mai dedotta né provata dal contribuente, è essenziale per poterusufruire della riduzione della TARI nella misura del 20% dellatariffa variabile, non potendo indirettamente desumersi talesituazione dallo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali.È evidente, quindi, che la ragione del mancato conferimentodei rifiuti speciali non è avvenuto per disservizi oinadempimenti imputabili all’ente impositore, ma semmai peruna libera scelta della stessa contribuente.8. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti con il ricorsoprincipale e l’infondatezza del motivo dedotto col ricorsoincidentale, il ricorso principale può trovare integraleaccoglimento, mentre il ricorso incidentale deve essererespinto; al contempo, la sentenza impugnata deve esserecassata in relazione al ricorso accolto con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo (aisensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022,n. 130), in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della controricorrente/ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorsoaccolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenzaNumero registro generale 17956/2022Numero sezionale 2323/2026Numero di raccolta generale 10293/2026Data pubblicazione 20/04/2026dei presupposti per il versamento, da parte dellacontroricorrente/ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10293/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris