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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 47168/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone del 27 settembre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile per carenza di interesse, atteso che, laddove si ritenesse inidonea l'elezione del domicilio presso il quale è stato notificato all'imputato il decreto di citazione per il giudizio di appello, l'appello sarebbe inammissibile per la mancanza dell'allegazione o indicazione dell'elezione del domicilio dell'imputato all'atto di appello, inammissibilità rilevabile di ufficio e che determinerebbe comunque il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone del 27 settembre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile per carenza di interesse, atteso che, laddove si ritenesse inidonea l'elezione del domicilio presso il quale è stato notificato all'imputato il decreto di citazione per il giudizio di appello, l'appello sarebbe inammissibile per la mancanza dell'allegazione o indicazione dell'elezione del domicilio dell'imputato all'atto di appello, inammissibilità rilevabile di ufficio e che determinerebbe comunque il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 47168/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris