CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 49728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PALERMOnei confronti di: TRIBUNALE FIRENZEnel procedimento a carico di: - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso per la competenza del Tribunale di Firenze; udito il difensore: - Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Santo, che conclude chiedendo che si dichiari la competenza del Tribunale di Palermo; - Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e PETRONE Paolo, che conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Palermo; - Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, che conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Palermo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, nel procedimento n. 4960/2021 RGNR, ha pronunciato sentenza di incompetenza in data 5 ottobre 2021, ritenendo la competenza dell'autorità giudiziaria di Palermo per connessione ex art. 12, comma 1, lett. c) e 16 cod. proc. pen., con il procedimento n. 12644/2016 RGNR, colà pendente per art. 416-bis cod. pen. ed altro, che aveva già dato luogo ad alcune sentenze di condanna. Il Tribunale di Firenze si è spogliato del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] Santo ed altri per i reati: a) di associazione finalizzata alla commissione di delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, intestazione fittizia di beni, contraffazione di documenti di identità e sostituzione di persona; b) di concorso nel riciclaggio ed autoriciclaggio delle somme provenienti dai delitti di associazione mafiosa contestati dall'AG di Palermo nel procedimento n. 12644/2014 RGNR; c) di cui all'art. 512-bis cod. pen.; d) di cui all'art. 497-bis cod. pen. In particolare, secondo il Tribunale di Firenze, l'associazione per delinquere, unitamente ai connessi reati di riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia, sarebbe stata costituita in esecuzione del programma criminoso del sodalizio mafioso palermitano di cui al procedimento penale n. 12644/2016 RGNR; il Tribunale di Firenze ha, in effetti, ritenuto che i reati giudicati in quella città fossero lo scopo (rectius: "i reati scopo") del sodalizio mafioso, seppure la contestazione, che non fa riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., contiene il riferimento all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell'agevolazione del sodalizio mafioso palermitano. 2. Il Tribunale di Palermo ha sollevato, a seguito della denuncia proposta dal pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado, il conflitto negativo di competenza. Secondo l'autorità che ha proposto il conflitto, è erroneo ed illegittimo ravvisare il nesso teleologico, unico elemento che potrebbe giustificare la connessione, a seguito di un'attività interpretativa abnorme se non fuorviante, tenuto conto che la contestazione mossa dal pubblico ministero nei confronti degli imputati non riporta l'enunciazione di tale nesso, sia in termini descrittivi che normativi.3. Il Tribunale di Firenze, ricevuta la rituale comunicazione della proposizione del conflitto di competenza, si è richiamato alla sentenza di incompetenza pronunciata in data 5 ottobre 2021. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria con la quale ha ribadito gli argomenti già sviluppati davanti all'autorità giudiziaria di Firenze in favore della competenza del Tribunale di Palermo, evidenziando che le attività asseritamente illecite sono state commesse nel più ampio progetto che ha dato luogo ai reati giudicati in Palermo, e cioè con il nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen. che determina la competenza per connessione dal Tribunale di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussiste il conflitto negativo dì competenza che va risolto in favore del Tribunale di Firenze. 2. Va anzitutto affermata la tempestività del conflitto. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando la stessa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinanzi al giudice dell'udienza preliminare (Sez. 1, n. 30964 del 28/05/2019, conflitto di competenza Tribunale di Brescia, Rv. 276439; in senso conforme: Sez. 1, n. 14988 del 13/03/2019, conflitto di competenza Tribunale di Cremona, Rv. 276180, in cui, successivamente all'emissione di una sentenza di incompetenza per territorio per ragioni di connessione, il giudice del dibattimento aveva sollevato conflitto negativo di competenza, dichiarato inammissibile dalla Corte, senza che la questione fosse mai stata eccepita o rilevata nel corso dell'udienza preliminare). 2.2. Risulta, dall'ordinanza che solleva il conflitto, che la questione di competenza del procedimento trasmesso dal Tribunale di Firenze è stata ritualmente proposta all'udienza dibattimentale innanzi al Tribunale di Palermo, trattandosi di un procedimento per il quale era stato emesso dal GIP del Tribunale di Palermo il decreto di giudizio immediato che, come noto, consente di evitare la celebrazione dell'udienza preliminare. Il primo momento utile per eccepire la questione di competenza era, dunque, l'udienza dibattimentale nel corso della quale tale questione è stata tempestivamente proposta; a seguito della denuncia di conflitto di competenza formulata dal pubblico ministero di Palermo, il Tribunale sollevava tempestivamente il conflitto. 3. Per la risoluzione dei conflitti di competenza, nel caso della connessione, costituisce pietra angolare la sentenza delle Sezioni Unite del 2017 nella quale si è affermato che «ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Conflitto competenza in proced. c\ G., Rv. 271223). Il massimo consesso giurisprudenziale ha precisato che «per ritenere configurata la connessione teleologica di cui all'art. 12 lett. c), idonea a determinare uno spostamento di competenza, dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione "per", che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la formula "eseguire od occultare gli altri") alla commissione di un altro reato oppure all'occultamento di un reato precedente. La spia di tale finalizzazione ben può essere ricercata, ma non solo, nella contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n.2, cod. pen., nelle ipotesi di connessione sovrapponibili a quelle di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen.» 3.1. Va, d'altra parte, ricordato che una delle regole essenziali in punto di criteri di determinazione della competenza è, per radicato orientamento 5 ì interpretativo che deve essere convintamente ribadito, che la competenza giurisdizionale va attribuita sulla base di ciò che si "prospetta" e non di ciò che si "ritiene", e quindi facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella prospettazione accusatoria, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza, alla effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione o alla imprecisione della contestazione. Si tratta, del resto, di una regola tradizionalmente affermata (Sez. 1, n. 49627 del 17/11/2009, Osmanovic, Rv. 246033; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782) e ribadita in tempi recenti anche in ambito civile, a conferma della unità logica del diritto processuale (Sez. U civ., n. 26937 del 02/12/2013, Rv. 628676). Ciò perché la competenza è "misura della giurisdizione" sin dal momento iniziale del procedimento ed è pertanto correlata alle caratteristiche intrinseche della domanda, non alla sua fondatezza (così, in motivazione, Sez. 1, n. 52541 del 20/06/2014, Conflitto di competenza, Rv. 262143). 3.2. Ciò premesso, va ribadito convintamente l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi deve essere determinata avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 11047 del 2010, Guida, Rv. 246782, cit.; Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484). 4. Il Tribunale di Firenze assume l'esistenza di una connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., tra il delitto ex art. 416 cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., e il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. precedentemente contestato avanti al Tribunale di Palermo. Il Tribunale di Firenze ha ravvisato, nella articolata contestazione sottoposta al suo esame, la descrizione di una evoluzione delinquenziale secondo la quale l'associazione criminale mafiosa di Palermo era estesa, per obiettivo originario, alla costituzione sul territorio nazionale di autonomi sodalizi "non mafiosi". In altre parole, l'associazione per delinquere (non mafiosa) fiorentina, ma di fatto operante in Toscana, Lazio e Villabate, sarebbe stata costituita in esecuzione del programma criminoso del sodalizio palermitano di cui al procedimento penale avente RGNR n. 12644/2016. Il Tribunale di Firenze ha, quindi, rilevato la sussistenza in fatto del nesso teleologico, elemento che determinerebbe uno spostamento di competenza. 4.1. Tuttavia, ad avviso di questa Corte regolatrice, tali argomenti costituiscono un pleonasmo rispetto all'elemento principe per la decisione del presente conflitto, consistente nella indiscutibile affermazione secondo la quale la competenza si radica in base alla contestazione operata dal pubblico ministero, salvo che essa contenga evidenti errori macroscopici, e non in forza del convincimento del giudice. D'altro canto, diversamente interpretando le disposizioni del codice di procedura penale, potrebbe derivare un cortocircuito in forza del quale l'esercizio dell'azione penale - intesa in questo caso quale contestazione di un'aggravante in grado di spostare la competenza giurisdizionale - spetterebbe al giudice anziché al pubblico ministero, con le inaccettabili conseguenze che ne derivano per le garanzie dell'imputato e l'ordinato svolgimento del giudizio. Come correttamente segnala il Tribunale di Palermo, il nesso teleologico è stato ravvisato a seguito di attività interpretativa e integrativa del giudice che non è consentita. Dovendosi, quindi, prestare piena continuità al richiamato principio di diritto e dato atto che le autorità in conflitto non ravvisano o denunciano un evidente errore macroscopico nella formulazione dell'imputazione, si deve concludere che, a prescindere dalla circostanza se tale nesso teleologico sussista oppure non sussista, ciò che conta è che per il pubblico ministero procedente, anzi per entrambi gli Uffici di Procura procedenti (sia quello fiorentino che quello palermitano) che non hanno modificato l'imputazione, il nesso non è stato ravvisato e contestato, sicché l'associazione "palermitana" ex art. 416-bis cod. pen. e l'associazione "fiorentina" ex artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen. non sono state ritenute legate da un legame finalistico. 4.2. Ciò impedisce di ravvisare la connessione qualificata che determinerebbe la competenza del Tribunale di Palermo. 5. La competenza del Tribunale di Firenze, del resto, emerge anche in forza di altri elementi.5.1. La connessione ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può, infatti, sussistere «se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri», essendo stata abrogata, con legge 1° marzo 2001, n. 63, la restante parte della disposizione che stabiliva: «o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità». Si è, in proposito, chiarito che «in tema di connessione qualificata di cui all'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a seguito delle modifiche apportate dalla legge 10 marzo 2001, n.63, solo la finalità di occultamento di un reato, ravvisabile in presenza di una condotta di rimozione delle tracce dello stesso, è idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, mentre non rileva in tal senso la diversa condotta volta a garantire l'impunità da un reato, non occultabile nella sua materialità» (Sez. 5, n. 7826 del 11/12/2018 - dep. 2019, Frontino, Rv. 275350). 5.2. Tenuto conto che «il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso» (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259586), non emerge, dall'ordinanza che ha sollevato il conflitto, l'esistenza, in merito ai reati di riciclaggio e autoriciclaggio, del fine di esecuzione od occultamento del reato di associazione mafiosa giudicato a Palermo. L'imputazione fa, infatti, riferimento al riciclaggio del "provento" del reato associativo mafioso, elemento che richiama piuttosto quei "vantaggi" che non costituiscono più (dal 2001) una causa di connessione tra i procedimenti in grado di influire sulla competenza. 5.3. Orbene, il reato associativo ex art. 416 cod. pen. risulta, per parte sua, finalizzato alla commissione dei richiamati delitti di riciclaggio ed altro, tant'è che questi ultimi costituiscono il programma delittuoso e, quindi, i reati scopo di tale consorzio criminale. Ne deriva che non essendo questi reati scopo stati commessi per eseguire o occultare il reato associativo mafioso, ma semmai per assicurare il profitto di esso, non è ravvisabile, neppure sotto angolo visuale, l'ipotizzata connessione ex art. 12, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.( 6. Deve, quindi, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze, al quale vanno trasmessi gli atti, ferma l'applicazione dell'art. 26 cod. proc. pen. quanto alle prove