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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45094/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la durata delle pene accessorie di cui all'art. 219 ult. comma legge fall. applicate a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la condanna del medesimo per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere, quale amministratore unico della srl [OSCURATO:PERSONA] fino alla declaratoria di fallimento del 13 giugno 2013, sottratto, a danno dei creditori, i libri e le altre scritture contabili o per averli tenuti in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte distrettuale osservava quanto segue.

L'imputato aveva provveduto a redigere il bilancio dell'esercizio 2010, omettendo però di fare altrettanto nelle annualità successive.

Non aveva consegnato al curatore alcuna scrittura contabile così che doveva dedursi che egli le avesse sottratte o distrutte o occultate (almeno quelle chi gli avevano consentito di redigere il bilancio 2010).

Negli anni successivi, poi aveva concluso delle operazioni, la cui riconducibilità all'oggetto sociale era dubbia, operazioni venute a conoscenza della curatela solto a seguito delle istanze di ammissione al passivo.

La massa passiva era composta da crediti riferibili agli anni 2011 e 2012.

Era pertanto evidente che le scritture non erano state consegnate intenzionalmente e per creare danno ai creditori.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato delitto.

Entrambi i giudici del merito non avevano iscritto la condotta concreta contestata al prevenuto in una delle due ipotesi di reato punito dall'art. 216, comma 1 n. 2, legge fall., la prima, consistente nella sottrazione dei libri e delle scritture contabili, a cui si accompagna il dolo specifico di danno ai creditori, la seconda la tenuta dei medesimi in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, punibile a titolo di mero dolo generico.

La Corte, in realtà, aveva individuato, nella condotta del prevenuto, l'elemento oggettivo della prima ipotesi, accompagnandola però con l'elemento soggettivo della seconda.

Il dato di fatto, poi, era la mancata consegna delle scritture ma da ciò non deriva la prova della loro sottrazione piuttosto che della loro mancata tenuta.Non vi era neppure prova che le intimazioni del curatore a consegnare le scritture avessero realmente raggiunto il prevenuto.

Solo da tale omissione si era dedotta la volontà di non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato parere scritto con il quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITIr0 Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

1. Il medesimo, infatti, è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2. Quanto alla condotta contestata al prevenuto e ritenuta dalla Corte distrettuale emerge con tutta evidenza, anche dalla sintesi più sopra operata, che questi - delle due ipotesi di bancarotta documentale alternativamente ipotizzate in imputazione (la cui ammissibilità è stata anche di recente confermata da Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572, non determinando incertezza alcuna rispetto a quando in concreto ascritto all'imputato) - è stato ritenuto responsabile della prima ipotesi, la sottrazione o la distruzione delle scritture e dei libri contabili, a consapevole ed intenzionale danno dei creditori.

Si era, infatti, osservato che la redazione del bilancio dell'esercizio 2010 era stata resa possibile solo dalla presenza, e dalla compilazione, delle scritture contabili (posto che altrimenti non avrebbe avuto base fattuale alcuna), le quali però, in epoca successiva, erano state fatte scomparire dal prevenuto.

Del resto, si era notato come la gran parte del passivo fallimentare fosse stato generato da operazioni concluse dal prevenuto negli ani successivi, come di queste non fosse stata lasciata annotazione alcuna, tanto più necessarie visto che le stesse non apparivano strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Si doveva pertanto concludere che la totale sottrazione del compendio contabile era stata dall'intento di agire a danno dei creditori della società, così concretando il dolo specifico della prima ipotesi dell'art. 216, comma 1 n. 2, legge fa Il..

3. Del tutto inconferente è l'osservazione della difesa, peraltro perplessa, circa la prova dell'avvenuta notifica al prevenuto dell'intimazione a consegnare le scritture contabili visto che comunque l'amministratore della fallita, come era l'odierno imputato, è oberato di tale onere ai sensi dell'art. 16 legge fall., onere che, inadempiuto, consente l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art.220 legge fall. (assorbita, nell'odierno caso concreto, dalla più grave condotta di bancarotta documentale).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2021, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la durata delle pene accessorie di cui all'art. 219 ult. comma legge fall. applicate a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la condanna del medesimo per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere, quale amministratore unico della srl [OSCURATO:PERSONA] fino alla declaratoria di fallimento del 13 giugno 2013, sottratto, a danno dei creditori, i libri e le altre scritture contabili o per averli tenuti in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte distrettuale osservava quanto segue. L'imputato aveva provveduto a redigere il bilancio dell'esercizio 2010, omettendo però di fare altrettanto nelle annualità successive. Non aveva consegnato al curatore alcuna scrittura contabile così che doveva dedursi che egli le avesse sottratte o distrutte o occultate (almeno quelle chi gli avevano consentito di redigere il bilancio 2010). Negli anni successivi, poi aveva concluso delle operazioni, la cui riconducibilità all'oggetto sociale era dubbia, operazioni venute a conoscenza della curatela solto a seguito delle istanze di ammissione al passivo. La massa passiva era composta da crediti riferibili agli anni 2011 e 2012. Era pertanto evidente che le scritture non erano state consegnate intenzionalmente e per creare danno ai creditori. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del contestato delitto. Entrambi i giudici del merito non avevano iscritto la condotta concreta contestata al prevenuto in una delle due ipotesi di reato punito dall'art. 216, comma 1 n. 2, legge fall., la prima, consistente nella sottrazione dei libri e delle scritture contabili, a cui si accompagna il dolo specifico di danno ai creditori, la seconda la tenuta dei medesimi in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, punibile a titolo di mero dolo generico. La Corte, in realtà, aveva individuato, nella condotta del prevenuto, l'elemento oggettivo della prima ipotesi, accompagnandola però con l'elemento soggettivo della seconda. Il dato di fatto, poi, era la mancata consegna delle scritture ma da ciò non deriva la prova della loro sottrazione piuttosto che della loro mancata tenuta.Non vi era neppure prova che le intimazioni del curatore a consegnare le scritture avessero realmente raggiunto il prevenuto. Solo da tale omissione si era dedotta la volontà di non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato parere scritto con il quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITIr0 Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1. Il medesimo, infatti, è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 2. Quanto alla condotta contestata al prevenuto e ritenuta dalla Corte distrettuale emerge con tutta evidenza, anche dalla sintesi più sopra operata, che questi - delle due ipotesi di bancarotta documentale alternativamente ipotizzate in imputazione (la cui ammissibilità è stata anche di recente confermata da Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572, non determinando incertezza alcuna rispetto a quando in concreto ascritto all'imputato) - è stato ritenuto responsabile della prima ipotesi, la sottrazione o la distruzione delle scritture e dei libri contabili, a consapevole ed intenzionale danno dei creditori. Si era, infatti, osservato che la redazione del bilancio dell'esercizio 2010 era stata resa possibile solo dalla presenza, e dalla compilazione, delle scritture contabili (posto che altrimenti non avrebbe avuto base fattuale alcuna), le quali però, in epoca successiva, erano state fatte scomparire dal prevenuto. Del resto, si era notato come la gran parte del passivo fallimentare fosse stato generato da operazioni concluse dal prevenuto negli ani successivi, come di queste non fosse stata lasciata annotazione alcuna, tanto più necessarie visto che le stesse non apparivano strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale. Si doveva pertanto concludere che la totale sottrazione del compendio contabile era stata dall'intento di agire a danno dei creditori della società, così concretando il dolo specifico della prima ipotesi dell'art. 216, comma 1 n. 2, legge fa Il.. 3. Del tutto inconferente è l'osservazione della difesa, peraltro perplessa, circa la prova dell'avvenuta notifica al prevenuto dell'intimazione a consegnare le scritture contabili visto che comunque l'amministratore della fallita, come era l'odierno imputato, è oberato di tale onere ai sensi dell'art. 16 legge fall., onere che, inadempiuto, consente l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art.220 legge fall. (assorbita, nell'odierno caso concreto, dalla più grave condotta di bancarotta documentale). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell
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