CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 21434/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 14/2/2023 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena - ridotta per il rito abbreviato - di un anno di reclusione e 2mila euro di multa. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'assenza di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al trattamento punitivo. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché non sostenuto da alcun effettivo argomento e del tutto privo di qualunque riferimento alla sentenza impugnata, della quale, infatti, non è citato neppure un passaggio o indicata una qualche considerazione; lo stesso ricorso, dunque, manca radicalmente di un confronto con la pronuncia di appello, sebbene doveroso. Al riguardo, peraltro, merita sottolineare che la stessa decisione contiene una motivazione particolarmente ampia e dettagliata, quanto agli elementi che determinano il trattamento sanzionatorio (unico profilo oggetto di gravame), con particolare riguardo alla recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla misura della pena ed alla mancata sostituzione di questa con pene detentive brevi (pagg. 2-8). Tutti questi argomenti - si ribadisce - sono estranei al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 maggio 2025 Il gr4sigliere estensore Il P