CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2026
Cassazione n. 35020/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di ReggioCalabria ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale diLocri il 18 gennaio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato dicui all’art. 4 l. 110/1975;Rilevato che nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione dilegge e il vizio di motivazione quanto alla configurabilità del reato e alla ritenutaassenza del giustificato motivo in relazione al porto del coltello che l’imputato haimmediatamente dichiarato, e successivamente documentato, essere pernecessario per le due attività, edile e agricola, che lo stesso svolge;Rilevato che con il secondo motivo la difesa deduce la violazione di leggee il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanzeRilevato che le doglianze oggetto del primo motivo sono manifestamenteinfondate in quanto, il giudice di appello, con gli specifici riferimenti allecaratteristiche del coltello, con le inziali incise, alle modalità di rinvenimento(nella tasca dei pantaloni, di talché era immediatamente disponibile all’uso, enon in una cassetta con altri strumenti) e alla ritenuta inverosimiglianza dellaspiegazione fornita, ha dato corretto e adeguato conto degli elementi posti afondamento dell’affermazione di responsabilità (Sez. 1, n. 34356 del20/06/2024, T., Rv. 286996 – 01);Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo sonomanifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento allatotale assenza di elementi positivi di valutazione sul punto, ha dato adeguatoconto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice penalenella determinazione della pena e tale conclusione, appare logica e coerente enon è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sonoconsentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]