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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28557/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38613-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso l'ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 26.7.2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale la Commissione per il gratuito patrocinio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un giudizio avanti la predetta C.T.P.

Con l'impugnata ordinanza il reclamo è stato rigettato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione.

Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380 -[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITÀ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con l'ordinanza impugnata, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l'[OSCURATO:PERSONA] affidandosi a tre motivi, con il primo e secondo dei quali si denuncia l'omessa motivazione del provvedimento impugnato, mentre con il terzo si censura la mancata liquidazione delle spese del procedimento.

I primi due motivi sono inammissibili, in quanto l'ordinanza Ric. 2019 n. 38613 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2- impugnata dà atto che l'istanza di ammissione al beneficio era stata respinta dalla Commissione istituita presso la C. T. P. di Milano perché quest'ultima aveva ritenuto inconsistenti le ragioni dedotte a sostegno del ricorso tributario in relazione al quale il ricorrente aveva richiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

I motivi di reclamo, incentrati sulla carenza e insufficienza del primo rigetto, sono quindi stati disattesi dalla C. T. P. Se ne ricava che la motivazione, tanto del primo rigetto che della successiva reiezione del reclamo, è chiaramente comprensibile dalla lettura del provvedimento impugnato, che -peraltro- evidenzia come la pur sintetica motivazione resa dalla Commissione avesse comunque consentito al richiedente di proporre un "argomentato e pertinente reclamo".

Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse concreto all'impugnazione, essendo stata disposta la compensazione delle spese in favore dell'odierno ricorrente, ed a cagione della sua condizione di soggetto non abbiente".

Non ravvisando l'evidenza decisoria, il Collegio ritiene opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica.

PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinché esso sia trattato in udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021. --[OSCURATO:PERSONA]-W IL CANCELI_IERE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 38613-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - resistente - avverso l'ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] di MILANO, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 26.7.2019 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale la Commissione per il gratuito patrocinio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano aveva rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un giudizio avanti la predetta C.T.P. Con l'impugnata ordinanza il reclamo è stato rigettato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, intimato, ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione. Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380 -[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con l'ordinanza impugnata, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l'[OSCURATO:PERSONA] affidandosi a tre motivi, con il primo e secondo dei quali si denuncia l'omessa motivazione del provvedimento impugnato, mentre con il terzo si censura la mancata liquidazione delle spese del procedimento. I primi due motivi sono inammissibili, in quanto l'ordinanza Ric. 2019 n. 38613 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- impugnata dà atto che l'istanza di ammissione al beneficio era stata respinta dalla Commissione istituita presso la C. T. P. di Milano perché quest'ultima aveva ritenuto inconsistenti le ragioni dedotte a sostegno del ricorso tributario in relazione al quale il ricorrente aveva richiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. I motivi di reclamo, incentrati sulla carenza e insufficienza del primo rigetto, sono quindi stati disattesi dalla C. T. P. Se ne ricava che la motivazione, tanto del primo rigetto che della successiva reiezione del reclamo, è chiaramente comprensibile dalla lettura del provvedimento impugnato, che -peraltro- evidenzia come la pur sintetica motivazione resa dalla Commissione avesse comunque consentito al richiedente di proporre un "argomentato e pertinente reclamo". Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse concreto all'impugnazione, essendo stata disposta la compensazione delle spese in favore dell'odierno ricorrente, ed a cagione della sua condizione di soggetto non abbiente". Non ravvisando l'evidenza decisoria, il Collegio ritiene opportuno il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, affinché sia trattato in udienza pubblica. PQM La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinché esso sia trattato in udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2021. --[OSCURATO:PERSONA]-W IL CANCELI_IERE