CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 34335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il A[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i I comune motivo di ricorso, relativo alla genericità del capo di imputazione per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. e violazione del diritto di difesa è manifestamente infondato ed è stato disatteso con corrette argomentazioni in diritto dalla Corte di appello (pag. 1, 2 della sentenza impugnata); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.A P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]