CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15337/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Forlì in data 28.9.2020 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 5 cod.pen. 2. Avverso detta pronuncia le imputate con separati atti hanno proposto ricorso per cassazione. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo con cui si deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione nonché per erronea applicazione della legge penale ed in particolare del disposto dell'art. 133 cod. pen. in ordine al mancato mantenimento della pena nei minimi edittali con conseguente violazione dell'art. 546 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod.pen. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Con riguardo al primo, va rilevato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01). Del pari inammissibile è il secondo ricorso. La prima censura è manifestamente infondata in quanto meramente reiterativa del motivo di appello su cui la Corte di merito si è adeguatamente pronunciata. Del pari inammissibile è la seconda censura avendo la Corte ritenuto insussistente alcun profilo di meritevolezza ed escludendo che possa assumere una valenza positiva l'ammissione del fatto allorché le prove erano già state ampiamente acquisite. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuna. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i