CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9071/2025 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] 1, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 27010 del 18/10/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 / 1 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del l a ricorrente ; [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:SOCIETA], poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA], agiva in giudizio in quanto cessionaria dei crediti vantati dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’Ospedale classificato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale sosteneva di avere erogato, negli anni 2008–2009, numerose prestazioni sanitarie (pronto soccorso, ricoveri, day hospital, prestazioni ambulatoriali e fornitura di farmaci ai dimessi) per conto del Servizio sanitario nazionale; [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva, dunque, la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (ASL) Roma 1(già ASL Roma E) al pagamento di € 25.239.024,50, quale corrispettivo di tali prestazioni, assumendo che esse non fossero state remunerate; la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la ASL si costituivano contestando integralmente la pretesa attorea: negavano innanzitutto la propria legittimazione passiva, poi la legittimazione attiva della società attrice e, infine, la fondatezza della domanda; secondo entrambe, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva erogato prestazioni oltre il budget annuale assegnato, e le prestazioni “extrabudget” non potevano essere pagate; il Tribunale di Roma rigettava integralmente la domanda (con la sentenza n. 1521/2014), accertando che la Regione aveva già pagato l’Ospedale entro i limiti programmati, anzi superandoli, e che la normativa consentiva l’imposizione di tetti di spesa anche agli ospedali “classificati”; in appello, [OSCURATO:SOCIETA] insisteva nelle proprie istanze; la Corte d’appello di Roma (con la sentenza n. 316/2021) confermava in toto la decisione di primo grado, ribadendo che: i) il budget era legittimamente opponibile anche agli ospedali classificati; ii) i mandati di pagamento della Regione indicavano chiaramente l’imputazione delle somme; iii) le prestazioni extrabudget non erano remunerabili; la [OSCURATO:SOCIETA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; questa Corte, con l’ordinanza n. 27010 del 18 ottobre 2024 qui impugnata per revocazione, rigettava il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA]; in particolare, dichiarava inammissibile (ex art. 360 - bis c.p.c.) il secondo motivo, relativo all’applicabilità dei limiti di spesa, riaffermando l’indirizzo per cui gli ospedali classificati non erano integralmente equiparati agli ospedali pubblici e potevano essere assoggettati al budget, sia nel 2009, sia —con limiti diversi — nel 2008; [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bise dell ’ art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte era caduta in errore di fatto, per non essersi avveduta del deposito della memoria illustrativa ex art. 380 - bis .1 c.p.c. da parte della stessa ricorrente, con la quale era stata sollevata un’eccezione di giudicato esterno, fondata sulla sentenza n. 2006/2020 della Corte d’appello di Roma, che aveva affermato l’inapplicabilità dei tetti di spesa agli ospedali classificati per gli anni 2007– 2008; omettendo di considerare tale giudicato sopravvenuto (divenuto definitivo con la declaratoria di inammissibilità del ricorso ad opera di Cass. Sez. 3, 29/11/2023, n. 33270), questa Corte sarebbe incorsa in un errore percettivo revocatorio; [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, quindi, la revoca dell’ordinanza e, in sede rescissoria, l’accoglimento della domanda originaria o il rinvio a diversa sezione della Corte d’appello; la Regione [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; sosteneva l’insussistenza dell’errore di fatto, poiché la doglianza mirava in realtà a rimettere in discussione valutazioni giuridiche e non errori percettivi; inoltre, la sentenza 2006/2020,richiamata dalla ricorrente , non aveva efficacia di giudicato esterno, riguardando un’interpretazione normativa e non un fatto accertato e,per di più, afferiva a prestazioni diverse per petitum e causa petendi; con separato controricorso, la ASL Roma 1 aderiva sostanzialmente alle difese della Regione, sostenendo l’assenza di qualunque errore di fatto revocatorio e l’infondatezza dell’eccezione di giudicato esterno; la ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, primo comma, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] il vizio revocatorio dedotto dalla ricorrente consisterebbe nella mancata percezione, da parte della Suprema Corte (la quale aveva dato atto che soltanto Asl e Regione avevano depositato memoria), di un fatto, costituito dal deposito, da partedi [OSCURATO:PERSONA], della memoria ex art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c., datata 14/6/2024, con la quale era stato fatto valere un sopraggiunto giudicato esterno; la questione del giudicato (potenzialmente dirimente) era stata, perciò, trascurata; se è vero che la revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione è inammissibile se è dedotto il solo omesso esame della memoria ex art. 378 (o 380 - bis .1) c.p.c., perché essa assolve la sola funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione già ritualmente enunciati nel ricorso introduttivo (Cass. Sez. 3, 06/01/2026, n. 272), nel caso de quola ricorrente non si è limitata a dedurre la mancata considerazione della propria memoria (effettivamente non menzionata nell’ordinanza impugnata), maha sostenuto che questa Corte non ha tenuto conto dell’eccezione di giudicato esterno che con quell’atto era stata sollevata; si versa pertanto in una diversa fattispecie, già esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che «In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’omesso esame delle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380 biso 380 bis. 1, c.p.c., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.» (Cass. Sez. 2, 30/05/2022, n. 17379, Rv. 664889-01); in riferimento alla revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. di decisioni di legittimità, sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, con rinvio a: Cass. n. 35879 del 2022; n. 29634 del 2019; n. 12283 del 2004; n. 3652 del 2006; n. 10637 del 2007; n. 5075 del 2008; n. 22171 del 2010; n. 27094 del 2011; n. 4456 del 2015; n. 24355 del 2018; n. 26643 del 2018) -e vanno qui ribadite - le affermazioni secondo cui l ’ errore rilevante ai sensi dell ’ art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso(si richiama, in proposito, Cass. Sez. 6, 07/11/2016, n. 22561, Rv. 641636-01, la quale – in fattispecie analoga a quella qui in esame – esige che la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest’ultimo ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un’insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria); e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa; ciò premesso, al fine di soddisfare i requisiti ora elencati, è indispensabile esaminare la memoria che non è stata menzionata (e, presumibilmente, considerata) nell’ordinanza impugnata al fine di stabilire se l’eccezione di giudicato lì formulata fosse idonea a definire il giudizio di legittimità con una decisione differente rispetto a quella adottata; quest’ultima verifica ha esito negativo; infatti, nella citata memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c., l ’ odierna ricorrente rilevava che «con sentenza Corte di Appello di Roma, 22 aprile 2020, n. 2006/2020, resa tra le medesime parti, e assistita dall’efficacia di giudicato …, è stata accertata l’inapplicabilità dei limiti di spesa, alle strutture sanitarie cedente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestite da PICFIC, con riguardo agli anni oggetto di quella controversia (anni 2007 e 2008) (v., in particolare, pag. 26).… Erano parti del giudizio, definito dalla Corte romana nel 2020, tra altre: [OSCURATO:SOCIETA]), [OSCURATO:PERSONA] 1 e Regione [OSCURATO:PERSONA], e cioè le medesime della presente controversia. Non è dubbio poi che il rapporto giuridico, oggetto dei due giudizî, sia il medesimo (svolgimento di prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale) …»; la frase riportata (così come le ulteriori deduzioni contenute nella memoria) non era e non è idonea a dimostrare la formazione di una res iudicata idonea ad incidere sul thema decidendum demandato a quel Collegio, perché il giudicato esige l ’ identità del negozio o del rapporto giuridico in relazione al quale è compiuto l’accertamento di una situazione giuridica o si è data risoluzione a una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause(in tema, Cass. Sez. 3, 21/11/2023, n. 32370); le deduzioni della memoria (sopra riportate) erano generiche e non individuavano il rapporto in maniera sufficientemente precisa da consentire alla Corte di avere sicura contezza della formazione di un giudicato: il riferimento allo «svolgimento di prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale», infatti, non vale di per sé a dimostrare l’identità del rapporto, che non può essere desunta dalla sola natura dell’obbligazione, ma che richiede, invece, la precisa indicazione della sua fonte; in altre parole, sia nella memoria del 14/6/2024, sia nel ricorso per revocazione –dove, alle pagg. 16 e 22, si legge che era «identico il rapporto giuridico (svolgimento di prestazioni, in favore e per conto del servizio sanitario nazionale, precisandosi che il caso in esame riguarda le prestazioni rese dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre quello definito dalla sentenza, costituente il giudicato, riguardava ambedue le strutture nella titolarità della cedente, ossia l’[OSCURATO:PERSONA] e l’IDI, entrambe equiparate a quelle pubbliche)» e che « non è dubbio che identico è il rapporto giuridico, oggetto dei due giudizî, quale risultante dalla combinazione di domanda ed eccezioni (cioè diritto di credito derivante da prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale)» – [OSCURATO:PERSONA] lo desume l ’ identità del rapporto soltanto dalle prestazioni rese dall’Ospedale per il SSN, elemento che di per sé non vale affatto ad identificare un’unica fonte dei rapporti tra la Regione e la Congregazione creditrice; poiché dal la memoria non poteva evincersi che la fonte delle obbligazioni (e dei correlati crediti) fosse la stessa nelle diverse cause, l’atto non era idoneo a dimostrare l’eccezione di giudicato: conseguentemente, la sua pretermissione non può considerarsi decisiva ai fini della revocazione per come richiesta; in buona sostanza, nel valutare la decisività dell’errore di fatto rappresentato – si badi – dalla negazione dell ’ esistenza della memoria e, quindi, in conseguenza della e sistenza delle allegazioni in essa contenute quanto al preteso giudicato esterno , si deve considerare che la memoria avrebbe dovuto individuare la medesimezza del rapporto di convenzione costituente la causa petendi dei crediti de i due giudizi, nel mentre invece essa non risultava in alcun modo argomentata, onde, se anche la memoria allegativa del preteso giudicato esterno e dunque l ’ allegazione d i quest’ultimo fosse stata oggetto di considerazione , si sarebbe dovuto prendere atto che il detto giudicato esterno non era dimostrato, in quanto non risultava in alcun modo indicata e dunque a maggior ragione dimostrata la medesimezza del rapporto oggetto di accertamento nei due giudizi, con la conseguenza che le affermazioni circa i limiti di spesa pur esistenti nel preteso giudicato sarebbero state rilevanti e valutabili solo come affermazioni in diritto ma non certo indicate come relative allo stesso rapporto giuridico; l’attività assertiva svolta nella memoria, ripetesi, era del tutto carente nell’individuare come e perché fosse configurabile una identità del rapporto giuridico da cui originavano i crediti oggetto della sentenza fatta valere come giudicato esterno e quelli oggetto della presente lite e tanto perché mancava completamente ogni minimo argomento idoneo ad evidenziare l’identità del rapporto stesso; non a caso, nella illustrazione del ricorso per revocazionequanto alla chiesta fase rescissoria, parte ricorrente evoca l ’ oggetto del preteso giudicato talora come relativo ad un « rapporto giuridico » , ma poi, contraddicendosi e confermando la rilevata carenza della individuazione del rapporto, parla di «identità di questioni» (lo fa a pag. 16, a pagina 17, per due volte, a pag. 22, sebbene con riferimento all’anno 2009); allapag. 16 l ’ identità di rapporto viene affermata in questi termini: «identico il rapporto giuridico (svolgimento di prestazioni, in favore e per conto del servizio sanitario nazionale, precisandosi che il caso in esame riguarda le prestazioni rese dell’[OSCURATO:PERSONA], mentre quello definito dalla sentenza, costituente il giudicato, riguardava ambedue le strutture nella titolarità della cedente, ossia l’[OSCURATO:PERSONA] e l’IDI, entrambe equiparate a quelle pubbliche)»; appare di tutta evidenza la totale mancanza di identificazione del rapporto, atteso che si fa riferimento allo svolgimento di prestazioni; mancanza che, come detto, contrassegnava la memoria stessa; per mera completezza, si rileva che se il Collegio della decisione qui impugnata avesse proceduto, al di là della segnalata carenza della memoria e con non dovuta supplenza a detta carenza, ad esaminare la sentenza della Corte d ’ a ppello di Roma passata in cosa giudicata per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, parimenti in essa non avrebbe potuto rinvenire alcun elemento individuatore del rapporto giustificativo dei crediti che ne furono oggetto, per desumere che esso fosse identico a quello oggetto del ricorso deciso ordinanza qui impugnata, ma solo e semplicemente che anche in quel giudizio si era discussa la “questione del superamento dei limiti di spesa”(si vedano le frasi che la stessa parte ricorrente hacontraddistinto con linee a margine rosse); per quanto esposto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile; consegue alla decisione la condanna dellaricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate, per ognuna,in Euro 10 . 0 00,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif