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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42793/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Rilevato che il difensore ha proposto due motivi di ricorso, dolendosi dell'affermazione di responsabilità del proprio assistito e della motivazione posta a base del diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena Ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo; ritenuto che il motivo riguardante il prospettato uso personale della sostanza caduta in sequestro, da cui erano ricavabili oltre 700 dosi, è del tutto generico e tendente a prospettare profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito (La Corte distrettuale ed il Tribunale, con argomentare logico, hanno posto in evidenza, ai fini di escludere la prospettazione difensiva, il quantitativo rilevante di sostanza stupefacente detenuto dall'imputato, il possesso di strumentazione idonea al confezionamento in dosi, le modalità di occultamento); ritenuto che il secondo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione espressa dai giudici di merito, i quali hanno posto in evidenza, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, che ricorrono ragioni ostative, essendo stato il beneficio già riconosciuto in precedenza, ed avendo il ricorrente riportato una ulteriore successiva condanna.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che il difensore ha proposto due motivi di ricorso, dolendosi dell'affermazione di responsabilità del proprio assistito e della motivazione posta a base del diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena Ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo; ritenuto che il motivo riguardante il prospettato uso personale della sostanza caduta in sequestro, da cui erano ricavabili oltre 700 dosi, è del tutto generico e tendente a prospettare profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito (La Corte distrettuale ed il Tribunale, con argomentare logico, hanno posto in evidenza, ai fini di escludere la prospettazione difensiva, il quantitativo rilevante di sostanza stupefacente detenuto dall'imputato, il possesso di strumentazione idonea al confezionamento in dosi, le modalità di occultamento); ritenuto che il secondo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione espressa dai giudici di merito, i quali hanno posto in evidenza, ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, che ricorrono ragioni ostative, essendo stato il beneficio già riconosciuto in precedenza, ed avendo il ricorrente riportato una ulteriore successiva condanna. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 42793/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris