CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 24 febbraio 2020, la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di tentata estorsione ed usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che secondo la motivazione della Corte di appello, la prova certa della responsabilità del ricorrente era costituita dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nonostante la stessa avesse tenuto un comportamento improntato alla assoluta inattendibilità, tanto che era stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per la possibile configurazione del reato di falsa testimonianza; né pareva che la rilevata inattendibilità del dichiarante potesse ritenersi suscettibile di quella sorta di convalescenza probatoria che la Corte territoriale faceva derivare dal timore di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di motivazione tautologica ed autoreferenziale, che non teneva conto delle emergenze probatorie di segno diverso; il giudice territoriale aveva espresso una valutazione illegittima, atteso che i contenuti predibattimentali possono essere confermati o ritrattati in dibattimento e vanno valutati alla luce dell'atteggiamento dibattimentale del dichiarante, ma che non entrano automaticamente nel compendio probatorio utile per l'accertamento di responsabilità, né possono essere recuperate, in caso di ritrattazione, per valorizzare l'efficacia probatoria di quanto riferito in contraddittorio; la Corte di appello non aveva considerato che dal narrato dei testimoni Calabrò e Impollonia, cognati della persona offesa, era emerso uno straordinario riscontro negativo alle accuse ritenute in sentenza, visto che entrambi avevano riferito di essere a conoscenza della natura amichevole del prestito, della mancanza di minacce e della calunniosità delle accuse formulate nella fase delle indagini da [OSCURATO:PERSONA]; a ciò si aggiungeva il mancato reperimento degli sms sul telefono in uso alla persona offesa che avrebbero dovuto riscontrare la natura del rapporto economico e le dichiarazioni rese agli agenti di polizia giudiziaria. 1.2 Il difensore, premesso che la Corte territoriale aveva ritenuto che il reato di usura si era perfezionato perché [OSCURATO:PERSONA], nel richiedere il prestito a [OSCURATO:PERSONA],si era impegnato a restituirlo offrendo di sua iniziativa in regalo la somma di € 500,00, osserva che il giudice di merito era incorso in un palese travisamento della prova,collocando tale impegno in un momento precedente all'erogazione del pre- stito nonostante [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai riferito che [OSCURATO:PERSONA] erogò il prestito dopo aver ricevuto tale rassicurazione: infatti, la persona offesa aveva più volte riferi- to di aver detto a [OSCURATO:PERSONA] che gli regalava 500 euro solo dopo aver ricevuto la , 2 ' I somma da [OSCURATO:PERSONA], e comunque non aveva mai precisato se l'imputato aveva accettato tale promessa. 1.3 II difensore ritiene non condivisibile l'assunto secondo cui il reato di tentata estorsione doveva ritenersi integrato per il semplice dato che la restituzione del denaro era stato oggetto di uno scontro verbale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: così facendo, i giudici di merito avevano finito per riconoscere ad ogni condotta anche non violenta o minatoria piena capacità costrittiva, così determinando l'assorbimento nella grave fattispecie estorsiva anche di condotte meramente persuasive dirette all'esazione extragiudiziale di un credito, ma di fatto inidonee ad annichilire le facoltà volitive della vittima; né aveva spiegato la Corte di appello come la condotta di [OSCURATO:PERSONA] potesse avere comunque il requisito della minaccia. 1.4 Il difensore rileva che la sentenza impugnata meritava di essere annullata anche nella parte in cui la Corte territoriale aveva illegittimamente negato la concessione delle attenuanti generiche esternando una motivazione che, da un lato, presentava profili di apparenza e tautologicità, e dall'altra tradiva un palese errore tecnico-giuridico: si era fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato, malgrado gli stessi risalissero ad oltre venti anni prima. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 E' infatti principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo il quale "le contestazioni nel corso dell'esame testimoniale concorrono a formare il materiale oggetto del libero convincimento del giudice per la parte in cui consentono di desumere l'esistenza di atteggiamenti reticenti" (vedi Sez.1, sentenza n. 3470 del 9/12/2009, Gargiulo, Rv. 246311). Ciò premesso, si deve rilevare come la Corte di appello abbia evidenziato la cautela mostrata da [OSCURATO:PERSONA] nella consegna del denaro, avendo lo stesso avuto cura di non rivelare per telefono la ragione dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e non avendo lasciato traccia della dazione e dell'importo, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia sempre evitato di parlare del debito alla presenza dei colleghi di [OSCURATO:PERSONA], che invitava ad uscire fuori dalla macelleria quanto si recava da lui per riscuotere la somma, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse recato più volte dai carabinieri in cerca di aiuto e che nessuna spiegazione logica vi era sul perché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso inizialmente di calunniare [OSCURATO:PERSONA], suo generoso benefattore, con ciò concludendo logicamente per la inattendibilità della ritrattazione dibattimentale operata dalla persona offesa. Errate sono pertanto le censure del ricorrente, basate su una ritrattazione della originaria versione dei fatti fornita dalla persona offesa; i giudici di merito hanno infatti fornito congrua motivazione sulla responsabilità dell'imputato, osservando come a fronte del prestito ricevuto per 3.000,00 euro da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] restituì 3.500,00 euro dopo tre mesi, con una oggettiva usurarietà delle condizioni pattuite; quanto alla censura secondo cui la somma di 500 euro sarebbe stata un "regalo" da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che 'Ai fini dell'integrazione del delitto di usura, è sufficiente l'oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti, risultando irrilevante sia che l'agente abbia posto in essere una condotta induttiva per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, sia che la persona offesa abbia preso l'iniziativa per avviare la negoziazione usuraria." (Sez.2, Sentenza n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090 - 01); quanto all'eccepito travisamento, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai riferito che [OSCURATO:PERSONA] erogò il prestito dopo aver ricevuto tale rassicurazione, dalle frasi riportate nella motivazione della Corte di appello emerge esattamente il contrario (pag.18: ...gli avevo chiesto 3.000 euro...e gli ho detto io che gli regalavo 500 euro, glieli volevo regalare io"); il motivo è pertanto generico, non avendo indicato da quale passo della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe quanto eccepito. 1.2 Analogamente, quanto alla tentata estorsione, la Corte di appello ha esaminato i fatti emersi in dibattimento, e cioè che [OSCURATO:PERSONA], dopo che [OSCURATO:PERSONA] si era limitato ad avvicinargli le mani alla faccia perché non gli aveva portato il denaro pattuito, si era spaventato a tal punto da chiamare i carabinieri, i quali hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA] li aveva chiamati perché aveva detto di essere stato aggredito da un uomo che si trovava ancora sul posto, e che, arrivati dopo circa cinque minuti, avevano trovato [OSCURATO:PERSONA] davanti alla porta della macelleria visibilmente agitato e spaventato, e [OSCURATO:PERSONA] seduto al posto di guida di una autovettura parcheggiata quasi di fronte: pertanto, il Tribunale ha tratto la logica conclusione che il "mettere le mani in faccia" da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] fosse una minaccia tesa a coartare la sua volontà per ottenere la restituzione della somma, e che la minaccia fosse efficace era dimostrato dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato i carabinieri. A tali motivazioni il ricorrente contrappone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione 4 • A(.1 estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). 1.3 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Nel caso in esame, oltre alla considerazione che il ricorrente non ha indicato alcun motivo per il quale sarebbe meritevole del beneficio, si deve anche sottolineare che la Corte di appello ha evidenziato, sia pure nella parte della motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio, @la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] ed a' l fatto che è riuscito ad incutere timore in [OSCURATO:PERSONA] anche dopo il suo arresto, tanto da determinarlo a ritrattare le accuse; a tale proposito, si deve ricordare che "la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta)." (Sez. 1, Sentenza n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01) 2 II ricorso proposto è quindi inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca