CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38084/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, il difetto di motivazione in ordine all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che si tratta di questione non proposta con l'appello: secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze da escludersi nel caso in esame. Considerato, in ogni caso, che la causa di esclusione della punibilità, alla stregua della motivazione offerta in sentenza, deve considerarsi implicitamente disattesa, avendo la Corte di merito posto in evidenza il disvalore oggettivo della condotta ed il carattere professionale dell'attività illecita svolta, incompatibili con il presupposto della minima offensività (cfr. pag. 4 della sentenza: "l'accertamento, attraverso l'osservazione di p.g., di un'attività fiorente, quindi non occasionale, indici di una professionalità nell'agire, oltre che di una indubbia proclività a smerciare la droga). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estens