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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 27178/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

FELITTO il 20/09/1947nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]DE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (URUGUAY) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse delle persone offese, ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 16 ottobre 2025, emessa all’esito della camera di consigliofissata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta della locale Procura dellaRepubblica, dispose l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di RubenEduardo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mortedi [OSCURATO:PERSONA], verificatasi in data 1° gennaio 2021 all’interno dell’Ambasciatad’Italia in Montevideo, nella Repubblica Orientale dell’Uruguay.2.

Avverso tale provvedimento propose reclamo, ai sensi dell’art. 410-bis cod.proc. pen., l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse delle persone offese MonicaPatricia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente madre, padre e fratello della persona deceduta, deducendo che larichiesta di archiviazione non era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA],con conseguente nullità del decreto di archiviazione.3.

Con ordinanza del 16 dicembre 2025, il Tribunale di Roma ha dichiaratoinammissibile il reclamo, osservando che il provvedimento di archiviazione èreclamabile esclusivamente nelle ipotesi di violazione delle norme processualirichiamate dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., il quale rinvia ai commi 1, 3 e4 del medesimo articolo, vale a dire nei casi di violazione formale delcontraddittorio.

Ha, inoltre, rilevato che, nel caso di specie, tutte le persone offese,ivi compreso [OSCURATO:PERSONA], avevano partecipato all’udienzacamerale del 16 ottobre 2025 per il tramite del loro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale aveva altresì depositato una memoria difensiva.

Pertanto, ilcontraddittorio si era svolto regolarmente, senza alcuna violazione delledisposizioni processuali poste a garanzia della partecipazione delle persone offese,con conseguente inammissibilità del reclamo, non ricorrendo alcuna delleviolazioni che legittimano l’esperimento del rimedio previsto dall’art. 410-bis cod.proc. pen.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione avverso la suddetta ordinanza per il tramite del difensore di fiducia,Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione,plurimi profili di censura, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1.

Con il primo, il ricorso deduce la violazione di legge nonché l’abnormitàdel provvedimento impugnato, assumendo che il Tribunale abbia erroneamentequalificato il reclamo come proposto contro un’«ordinanza di archiviazione»,mentre era diretto contro un «decreto di archiviazione».

Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] sisarebbe pronunciato su un atto diverso da quello effettivamente impugnato,incorrendo in una radicale violazione del principio di corrispondenza tra il chiestoe il pronunciato.4.2.

Con il secondo, il ricorso deduce la nullità del decreto di archiviazione peromessa notificazione della richiesta di archiviazione a [OSCURATO:PERSONA] OristanioVentre, nonostante questi avesse depositato, in data 25 marzo 2025, la nominadel difensore e l’elezione di domicilio.

Tale omissione avrebbe determinato lanullità del decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 408, comma 3-bis, cod. proc.pen., trattandosi di procedimento avente ad oggetto riconducibili, secondol’originaria prospettazione accusatoria, ai delitti di omicidio e tortura.4.3.

Con il terzo, il ricorso denuncia che il Tribunale avrebbe dichiaratoinammissibile il reclamo valorizzando esclusivamente la regolarità delcontraddittorio camerale, senza pronunciarsi sulla specifica nullità dedotta.

IlTribunale avrebbe ritenuto rilevante soltanto l’assenza di violazioni delcontraddittorio camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., omettendo diesaminare la diversa censura effettivamente proposta, concernente l’omessanotificazione della richiesta di archiviazione alle persone offese, le quali nonsarebbero state poste nelle condizioni di esercitare il diritto di opposizione.Pertanto, la successiva partecipazione all’udienza camerale non sarebbe stataidonea a sanare tale vizio originario e, conseguentemente, il Tribunale nonavrebbe affrontato la questione devoluta con il reclamo.4.4.

Con il quarto, il ricorso deduce l’abnormità del provvedimento impugnato,devoluta alla sua cognizione, con conseguente ammissibilità del ricorso percassazione.

Inoltre, essendo illegittima la declaratoria di inammissibilità,sarebbero parimenti illegittime la condanna al pagamento delle spese processualie quella al versamento della somma di 200 euro in favore della Cassa delleammende.5.

Con requisitoria scritta del 6 maggio 2026, il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, rilevando cheil Tribunale aveva esaminato la doglianza concernente l’omessa notificazione dellarichiesta di archiviazione ed escluso qualunque violazione del contraddittorio,Ha, inoltre, richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondocui il provvedimento emesso sul reclamo previsto dall’art. 410-bis cod. proc. pen.è impugnabile con ricorso per cassazione nei soli casi di abnormità, nella specieinsussistente, avendo il Tribunale esercitato un potere attribuitoglidall’ordinamento e pronunciato sulla questione devoluta alla sua cognizione.6.

Con memoria trasmessa a mezzo PEC e pervenuta in data 14 maggio 2026,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delle persone offese ricorrenti, ha ribadito che ilTribunale di Roma avrebbe pronunciato su un reclamo avverso un’ordinanza diarchiviazione, mentre l’impugnazione sarebbe stata diretta contro un decreto diarchiviazione, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato.

Inoltre, la lesione del diritto di difesa per omessanotificazione della richiesta di archiviazione ai ricorrenti sarebbe documentalmenteprovata e non sarebbe stata oggetto di effettiva confutazione da parte del Giudicedel reclamo.

Ciò avrebbe determinato la nullità del provvedimento di archiviazionee l’abnormità della decisione impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.2.

Va preliminarmente richiamata, sia pure in estrema sintesi, la scansioneprocedimentale che, a partire dalla richiesta del pubblico ministero, conduce alprovvedimento di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari.2.1.

A seguito della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero è tenuto adarne avviso, ai sensi dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen., alla persona offesache abbia dichiarato di voler essere informata, salvo che, come nel caso in esame,si proceda per un delitto commesso con violenza alla persona, atteso che, in talcaso, l’avviso è sempre dovuto, secondo quanto stabilito dal comma 3-bis delmedesimo articolo.

In tali evenienze, pertanto, il pubblico ministero è tenuto anotificare l’avviso della richiesta di archiviazione, al fine di consentire alla personaoffesa di prendere visione degli atti e di proporre opposizione mediante richiestamotivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Qualora tale avviso manchil’art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il decreto di archiviazione ènullo.2.2.

A seguito della richiesta del pubblico ministero, può accadere che lapersona offesa presenti o non presenti opposizione.Nel caso in cui non proponga opposizione, il giudice per le indagini preliminaridispone di due opzioni.

La prima consiste nell’accoglimento della richiesta enell’adozione del provvedimento di archiviazione mediante decreto motivato, cuisegue la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 409, comma1, cod. proc. pen.

La seconda ricorre quando il giudice ritenga di non accogliere larichiesta.

In tal caso, ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., si instaura unprocedimento regolato dall’art. 127 cod. proc. pen., con fissazione dell’udienza incamera di consiglio (comma 2), all’esito della quale il giudice può disporre ulterioriindagini (comma 4), respingere la richiesta di archiviazione formulandol’imputazione coatta (comma 5) ovvero accogliere la richiesta medesima.

Inquest’ultima ipotesi, il provvedimento assume la forma dell’ordinanza, trattandosidella forma tipica della decisione assunta all’esito del contraddittorio tra le parti.2.3.

Nel caso in cui, invece, sia stata proposta opposizione ai sensi dell’art.410, comma 1, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari emette deplano decreto motivato qualora ritenga l’opposizione inammissibile e la notizia direato infondata (comma 2).

Diversamente, ove l’opposizione sia ammissibile, aisensi del successivo comma 3 deve fissare l’udienza camerale, il cui esito èdisciplinato dall’art. 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen.; nel caso di pluralitàdi persone offese, tuttavia, l’avviso dell’udienza è notificato al solo opponente.2.4.

Avverso il provvedimento di archiviazione, l’art. 410-bis cod. proc. pen.individua nel reclamo, da proporre davanti al tribunale in composizionemonocratica entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, lostrumento esperibile (comma 3), sia pure per motivi differenti a seconda dellaforma del provvedimento impugnato, comunque riconducibili a casi di mancatorispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932 - 01; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B.,Rv. 273371 - 01).In particolare, con riferimento al decreto di archiviazione, il comma 1 dell’art.410-bis cod. proc. pen. prevede che possa essere proposto il reclamo per farnevalere la nullità quando esso sia stato emesso in mancanza dell’avviso previsto daicommi 2 e 3-bis dell’art. 408 e dal comma 1-bis dell’art. 411 – quest’ultimorelativo ai casi di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto – ovveroprima della scadenza del termine previsto dai commi 3 e 3-bis dell’art. 408 cod.proc. pen. senza che sia presentata opposizione.

Il reclamo è, altresì, ammessoquando, proposta opposizione, il giudice ometta di pronunciarsi sulla suaammissibilità o la dichiari inammissibile, fuori dai casi di inosservanza dell’art. 410,comma 1, cod. proc. pen.Viceversa, a norma del comma 2 del medesimo articolo, l’ordinanza diarchiviazione è nulla esclusivamente nei casi previsti dall’art. 127, comma 5, cod.proc. pen.2.5.

Il provvedimento con cui il tribunale decide sul reclamo della personaoffesa avverso il provvedimento di archiviazione è espressamente qualificato comenon impugnabile dall’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40127 del09/07/2018, Radaelli, Rv. 273875 - 01).

Avverso tale decisione è, pertanto,ammissibile ricorso per cassazione soltanto per dedurre l’abnormità delprovvedimento e non anche per far valere i vizi elencati nell’art. 606 cod. proc.pen. (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723 - 01).3.

Da quanto precede consegue che, nel caso di specie, l’ordinanza emessa dalTribunale in sede di reclamo non era suscettibile di impugnazione.

Ciò in ragionedell’espressa previsione di non impugnabilità contenuta nell’art. 410-bis, comma3, cod. proc. pen., sia perché il provvedimento in questione non presentava icaratteri dell’abnormità.3.1.

In proposito, deve preliminarmente ricordarsi che l’istituto pretoriodell’abnormità, il quale consente una deroga al principio di tassatività dei mezzi diimpugnazione, ricorre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, in presenza di provvedimenti che non costituiscano espressione deipoteri attribuiti al giudice dall’ordinamento ovvero che determinino una situazionedi stasi del procedimento (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 –01).Più in dettaglio, ricorre un’ipotesi di abnormità strutturale quando ilprovvedimento del giudice si collochi al di fuori del sistema processuale, in quantoespressione dell’esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento processuale,dunque adottato in una situazione di «carenza di potere in astratto»; ovveroquando esso costituisca manifestazione di un potere astrattamente riconosciutodall’ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contestoprocessuale del tutto diverso da quella previsto dalla legge, sicché risulticonfigurabile una «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suomodello legale» e, quindi, una situazione di «carenza di potere in concreto».

Inentrambe le ipotesi si versa in presenza di un provvedimento frutto di unosviamento di potere, che integra il vizio di abnormità qualora determini unpregiudizio altrimenti non rimediabile ai diritti soggettivi o alle facoltà processualidelle parti.

L’abnormità assume, invece, carattere funzionale, quando il giudiceabbia esercitato un potere riconosciutogli dall’ordinamento, ma il provvedimentoemesso determini una stasi del procedimento ovvero l’impossibilità della suaulteriore prosecuzione (Sez.

U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv.287607 - 01; Sez.

U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 - 02; Sez.

U,n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez.

U, n. 10728 del16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01; Sez.

U, n. 20569 del18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.243590 - 01).3.2.

La categoria dell’abnormità presenta, dunque, carattere eccezionale inquanto configura una deroga al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione,sicché non è conforme al sistema un’interpretazione volta a dilatarne l’ambitoapplicativo al fine di fronteggiare situazioni di illegittimità ritenute altrimenti privedi rimedio.Ebbene, nel caso di specie, coerentemente con tale impostazione, deveescludersi la sussistenza del dedotto vizio di abnormità e, correlativamente,l’ammissibilità del ricorso per cassazione.

Il Tribunale, infatti, nell’ambito delgiudizio instaurato a seguito del reclamo proposto dalle persone offese, haesercitato un potere ad esso espressamente attribuito dall’ordinamento,procedendo all’esame della doglianza concernente l’omessa notificazione, a unadelle persone offese, della richiesta di archiviazione formulata dal pubblicoministero e pronunciandosi nel merito della questione devoluta.In particolare, il Tribunale ha correttamente ritenuto il provvedimento emessodal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminare avesse natura di ordinanza e non di decretodi archiviazione.

Essa, infatti, era stata pronunciata all’esito di un’udienzacamerale fissata a seguito della proposizione dell’opposizione ai sensi degli artt.409, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 410, comma 3, cod. proc.pen.) e non inaudita altera parte, come avviene nel caso del decreto diarchiviazione.

Ne consegue la manifesta infondatezza dell’odierna censurasecondo cui il Tribunale, in sede di reclamo, avrebbe violato il principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per avere fatto riferimento, conriguardo al provvedimento di archiviazione, a un’ordinanza anziché a un decreto.[OSCURATO:PERSONA] del reclamo, infatti, si è limitato a qualificare correttamente ilprovvedimento oggetto di impugnazione sulla base delle sue caratteristiche formalie funzionali, senza alterare il contenuto della domanda e senza pronunciarsi suuna questione diversa da quella devoluta alla sua cognizione.In secondo luogo, il Tribunale ha altresì evidenziato, con argomentazione deltutto condivisibile, che anche a voler ritenere sussistente l’omessa notificazionedella richiesta di archiviazione a [OSCURATO:PERSONA], tale violazioneprocessuale non si era comunque tradotta in una concreta lesione delle prerogativedifensive della persona offesa.

Quest’ultima, infatti, era stata ritualmenterappresentata dal proprio difensore all’udienza del 16 ottobre 2025, alla quale ilmedesimo aveva partecipato, svolgendo compiutamente le proprie difese nelmerito avverso la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

Nérisulta che, in quella sede, fosse stata dedotta l’omessa notificazione della richiestadi archiviazione, successivamente prospettata quale causa di nullità delprovvedimento.

Avendo ritenuto manifestamente infondato il reclamo, il Tribunalene ha pertanto correttamente dichiarato l’inammissibilità, con conseguentecondanna dei reclamanti al pagamento delle spese processuali e al versamento diuna somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1,cod. proc. pen.Pertanto, a fronte di una valutazione che non solo rientrava pienamentenell’ambito del potere attribuiti al Tribunale, ma risultava altresì conforme alledisposizioni processuali applicabili, il provvedimento oggi impugnato non potevain alcun modo qualificarsi come abnorme.

Ne consegue che esso non erasuscettibile di ricorso per cassazione, in conformità a quanto espressamenteprevisto dall’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono esseredichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali.Nondimeno, alla luce dei principi affermati con la sentenza 13 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale, deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistanoelementi idonei a escludere che i ricorrenti abbiano proposto il ricorso versando incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Ne consegue che alladeclaratoria di inammissibilità non deve accompagnarsi la condanna al versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.

Nulla per Cassa ammende.Così deciso il 22/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FELITTO il 20/09/1947nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]DE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (URUGUAY) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi;lette le conclusioni scritte presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse delle persone offese, ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 16 ottobre 2025, emessa all’esito della camera di consigliofissata ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta della locale Procura dellaRepubblica, dispose l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di RubenEduardo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla mortedi [OSCURATO:PERSONA], verificatasi in data 1° gennaio 2021 all’interno dell’Ambasciatad’Italia in Montevideo, nella Repubblica Orientale dell’Uruguay.2. Avverso tale provvedimento propose reclamo, ai sensi dell’art. 410-bis cod.proc. pen., l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse delle persone offese MonicaPatricia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rispettivamente madre, padre e fratello della persona deceduta, deducendo che larichiesta di archiviazione non era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA],con conseguente nullità del decreto di archiviazione.3. Con ordinanza del 16 dicembre 2025, il Tribunale di Roma ha dichiaratoinammissibile il reclamo, osservando che il provvedimento di archiviazione èreclamabile esclusivamente nelle ipotesi di violazione delle norme processualirichiamate dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., il quale rinvia ai commi 1, 3 e4 del medesimo articolo, vale a dire nei casi di violazione formale delcontraddittorio. Ha, inoltre, rilevato che, nel caso di specie, tutte le persone offese,ivi compreso [OSCURATO:PERSONA], avevano partecipato all’udienzacamerale del 16 ottobre 2025 per il tramite del loro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale aveva altresì depositato una memoria difensiva. Pertanto, ilcontraddittorio si era svolto regolarmente, senza alcuna violazione delledisposizioni processuali poste a garanzia della partecipazione delle persone offese,con conseguente inammissibilità del reclamo, non ricorrendo alcuna delleviolazioni che legittimano l’esperimento del rimedio previsto dall’art. 410-bis cod.proc. pen.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione avverso la suddetta ordinanza per il tramite del difensore di fiducia,Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione,plurimi profili di censura, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1. Con il primo, il ricorso deduce la violazione di legge nonché l’abnormitàdel provvedimento impugnato, assumendo che il Tribunale abbia erroneamentequalificato il reclamo come proposto contro un’«ordinanza di archiviazione»,mentre era diretto contro un «decreto di archiviazione». Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] sisarebbe pronunciato su un atto diverso da quello effettivamente impugnato,incorrendo in una radicale violazione del principio di corrispondenza tra il chiestoe il pronunciato.4.2. Con il secondo, il ricorso deduce la nullità del decreto di archiviazione peromessa notificazione della richiesta di archiviazione a [OSCURATO:PERSONA] OristanioVentre, nonostante questi avesse depositato, in data 25 marzo 2025, la nominadel difensore e l’elezione di domicilio. Tale omissione avrebbe determinato lanullità del decreto di archiviazione ai sensi dell’art. 408, comma 3-bis, cod. proc.pen., trattandosi di procedimento avente ad oggetto riconducibili, secondol’originaria prospettazione accusatoria, ai delitti di omicidio e tortura.4.3. Con il terzo, il ricorso denuncia che il Tribunale avrebbe dichiaratoinammissibile il reclamo valorizzando esclusivamente la regolarità delcontraddittorio camerale, senza pronunciarsi sulla specifica nullità dedotta. IlTribunale avrebbe ritenuto rilevante soltanto l’assenza di violazioni delcontraddittorio camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., omettendo diesaminare la diversa censura effettivamente proposta, concernente l’omessanotificazione della richiesta di archiviazione alle persone offese, le quali nonsarebbero state poste nelle condizioni di esercitare il diritto di opposizione.Pertanto, la successiva partecipazione all’udienza camerale non sarebbe stataidonea a sanare tale vizio originario e, conseguentemente, il Tribunale nonavrebbe affrontato la questione devoluta con il reclamo.4.4. Con il quarto, il ricorso deduce l’abnormità del provvedimento impugnato,devoluta alla sua cognizione, con conseguente ammissibilità del ricorso percassazione. Inoltre, essendo illegittima la declaratoria di inammissibilità,sarebbero parimenti illegittime la condanna al pagamento delle spese processualie quella al versamento della somma di 200 euro in favore della Cassa delleammende.5. Con requisitoria scritta del 6 maggio 2026, il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, rilevando cheil Tribunale aveva esaminato la doglianza concernente l’omessa notificazione dellarichiesta di archiviazione ed escluso qualunque violazione del contraddittorio,Ha, inoltre, richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondocui il provvedimento emesso sul reclamo previsto dall’art. 410-bis cod. proc. pen.è impugnabile con ricorso per cassazione nei soli casi di abnormità, nella specieinsussistente, avendo il Tribunale esercitato un potere attribuitoglidall’ordinamento e pronunciato sulla questione devoluta alla sua cognizione.6. Con memoria trasmessa a mezzo PEC e pervenuta in data 14 maggio 2026,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delle persone offese ricorrenti, ha ribadito che ilTribunale di Roma avrebbe pronunciato su un reclamo avverso un’ordinanza diarchiviazione, mentre l’impugnazione sarebbe stata diretta contro un decreto diarchiviazione, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato. Inoltre, la lesione del diritto di difesa per omessanotificazione della richiesta di archiviazione ai ricorrenti sarebbe documentalmenteprovata e non sarebbe stata oggetto di effettiva confutazione da parte del Giudicedel reclamo. Ciò avrebbe determinato la nullità del provvedimento di archiviazionee l’abnormità della decisione impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Va preliminarmente richiamata, sia pure in estrema sintesi, la scansioneprocedimentale che, a partire dalla richiesta del pubblico ministero, conduce alprovvedimento di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari.2.1. A seguito della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero è tenuto adarne avviso, ai sensi dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen., alla persona offesache abbia dichiarato di voler essere informata, salvo che, come nel caso in esame,si proceda per un delitto commesso con violenza alla persona, atteso che, in talcaso, l’avviso è sempre dovuto, secondo quanto stabilito dal comma 3-bis delmedesimo articolo. In tali evenienze, pertanto, il pubblico ministero è tenuto anotificare l’avviso della richiesta di archiviazione, al fine di consentire alla personaoffesa di prendere visione degli atti e di proporre opposizione mediante richiestamotivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Qualora tale avviso manchil’art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che il decreto di archiviazione ènullo.2.2. A seguito della richiesta del pubblico ministero, può accadere che lapersona offesa presenti o non presenti opposizione.Nel caso in cui non proponga opposizione, il giudice per le indagini preliminaridispone di due opzioni. La prima consiste nell’accoglimento della richiesta enell’adozione del provvedimento di archiviazione mediante decreto motivato, cuisegue la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 409, comma1, cod. proc. pen. La seconda ricorre quando il giudice ritenga di non accogliere larichiesta. In tal caso, ai sensi dell’art. 409 cod. proc. pen., si instaura unprocedimento regolato dall’art. 127 cod. proc. pen., con fissazione dell’udienza incamera di consiglio (comma 2), all’esito della quale il giudice può disporre ulterioriindagini (comma 4), respingere la richiesta di archiviazione formulandol’imputazione coatta (comma 5) ovvero accogliere la richiesta medesima. Inquest’ultima ipotesi, il provvedimento assume la forma dell’ordinanza, trattandosidella forma tipica della decisione assunta all’esito del contraddittorio tra le parti.2.3. Nel caso in cui, invece, sia stata proposta opposizione ai sensi dell’art.410, comma 1, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari emette deplano decreto motivato qualora ritenga l’opposizione inammissibile e la notizia direato infondata (comma 2). Diversamente, ove l’opposizione sia ammissibile, aisensi del successivo comma 3 deve fissare l’udienza camerale, il cui esito èdisciplinato dall’art. 409, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen.; nel caso di pluralitàdi persone offese, tuttavia, l’avviso dell’udienza è notificato al solo opponente.2.4. Avverso il provvedimento di archiviazione, l’art. 410-bis cod. proc. pen.individua nel reclamo, da proporre davanti al tribunale in composizionemonocratica entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, lostrumento esperibile (comma 3), sia pure per motivi differenti a seconda dellaforma del provvedimento impugnato, comunque riconducibili a casi di mancatorispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932 - 01; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B.,Rv. 273371 - 01).In particolare, con riferimento al decreto di archiviazione, il comma 1 dell’art.410-bis cod. proc. pen. prevede che possa essere proposto il reclamo per farnevalere la nullità quando esso sia stato emesso in mancanza dell’avviso previsto daicommi 2 e 3-bis dell’art. 408 e dal comma 1-bis dell’art. 411 – quest’ultimorelativo ai casi di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto – ovveroprima della scadenza del termine previsto dai commi 3 e 3-bis dell’art. 408 cod.proc. pen. senza che sia presentata opposizione. Il reclamo è, altresì, ammessoquando, proposta opposizione, il giudice ometta di pronunciarsi sulla suaammissibilità o la dichiari inammissibile, fuori dai casi di inosservanza dell’art. 410,comma 1, cod. proc. pen.Viceversa, a norma del comma 2 del medesimo articolo, l’ordinanza diarchiviazione è nulla esclusivamente nei casi previsti dall’art. 127, comma 5, cod.proc. pen.2.5. Il provvedimento con cui il tribunale decide sul reclamo della personaoffesa avverso il provvedimento di archiviazione è espressamente qualificato comenon impugnabile dall’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40127 del09/07/2018, Radaelli, Rv. 273875 - 01). Avverso tale decisione è, pertanto,ammissibile ricorso per cassazione soltanto per dedurre l’abnormità delprovvedimento e non anche per far valere i vizi elencati nell’art. 606 cod. proc.pen. (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275723 - 01).3. Da quanto precede consegue che, nel caso di specie, l’ordinanza emessa dalTribunale in sede di reclamo non era suscettibile di impugnazione. Ciò in ragionedell’espressa previsione di non impugnabilità contenuta nell’art. 410-bis, comma3, cod. proc. pen., sia perché il provvedimento in questione non presentava icaratteri dell’abnormità.3.1. In proposito, deve preliminarmente ricordarsi che l’istituto pretoriodell’abnormità, il quale consente una deroga al principio di tassatività dei mezzi diimpugnazione, ricorre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, in presenza di provvedimenti che non costituiscano espressione deipoteri attribuiti al giudice dall’ordinamento ovvero che determinino una situazionedi stasi del procedimento (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 –01).Più in dettaglio, ricorre un’ipotesi di abnormità strutturale quando ilprovvedimento del giudice si collochi al di fuori del sistema processuale, in quantoespressione dell’esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento processuale,dunque adottato in una situazione di «carenza di potere in astratto»; ovveroquando esso costituisca manifestazione di un potere astrattamente riconosciutodall’ordinamento, ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contestoprocessuale del tutto diverso da quella previsto dalla legge, sicché risulticonfigurabile una «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suomodello legale» e, quindi, una situazione di «carenza di potere in concreto». Inentrambe le ipotesi si versa in presenza di un provvedimento frutto di unosviamento di potere, che integra il vizio di abnormità qualora determini unpregiudizio altrimenti non rimediabile ai diritti soggettivi o alle facoltà processualidelle parti. L’abnormità assume, invece, carattere funzionale, quando il giudiceabbia esercitato un potere riconosciutogli dall’ordinamento, ma il provvedimentoemesso determini una stasi del procedimento ovvero l’impossibilità della suaulteriore prosecuzione (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv.287607 - 01; Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213 - 02; Sez. U,n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 - 01; Sez. U, n. 10728 del16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01; Sez. U, n. 20569 del18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 - 01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv.243590 - 01).3.2. La categoria dell’abnormità presenta, dunque, carattere eccezionale inquanto configura una deroga al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione,sicché non è conforme al sistema un’interpretazione volta a dilatarne l’ambitoapplicativo al fine di fronteggiare situazioni di illegittimità ritenute altrimenti privedi rimedio.Ebbene, nel caso di specie, coerentemente con tale impostazione, deveescludersi la sussistenza del dedotto vizio di abnormità e, correlativamente,l’ammissibilità del ricorso per cassazione. Il Tribunale, infatti, nell’ambito delgiudizio instaurato a seguito del reclamo proposto dalle persone offese, haesercitato un potere ad esso espressamente attribuito dall’ordinamento,procedendo all’esame della doglianza concernente l’omessa notificazione, a unadelle persone offese, della richiesta di archiviazione formulata dal pubblicoministero e pronunciandosi nel merito della questione devoluta.In particolare, il Tribunale ha correttamente ritenuto il provvedimento emessodal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminare avesse natura di ordinanza e non di decretodi archiviazione. Essa, infatti, era stata pronunciata all’esito di un’udienzacamerale fissata a seguito della proposizione dell’opposizione ai sensi degli artt.409, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 410, comma 3, cod. proc.pen.) e non inaudita altera parte, come avviene nel caso del decreto diarchiviazione. Ne consegue la manifesta infondatezza dell’odierna censurasecondo cui il Tribunale, in sede di reclamo, avrebbe violato il principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per avere fatto riferimento, conriguardo al provvedimento di archiviazione, a un’ordinanza anziché a un decreto.[OSCURATO:PERSONA] del reclamo, infatti, si è limitato a qualificare correttamente ilprovvedimento oggetto di impugnazione sulla base delle sue caratteristiche formalie funzionali, senza alterare il contenuto della domanda e senza pronunciarsi suuna questione diversa da quella devoluta alla sua cognizione.In secondo luogo, il Tribunale ha altresì evidenziato, con argomentazione deltutto condivisibile, che anche a voler ritenere sussistente l’omessa notificazionedella richiesta di archiviazione a [OSCURATO:PERSONA], tale violazioneprocessuale non si era comunque tradotta in una concreta lesione delle prerogativedifensive della persona offesa. Quest’ultima, infatti, era stata ritualmenterappresentata dal proprio difensore all’udienza del 16 ottobre 2025, alla quale ilmedesimo aveva partecipato, svolgendo compiutamente le proprie difese nelmerito avverso la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. Nérisulta che, in quella sede, fosse stata dedotta l’omessa notificazione della richiestadi archiviazione, successivamente prospettata quale causa di nullità delprovvedimento. Avendo ritenuto manifestamente infondato il reclamo, il Tribunalene ha pertanto correttamente dichiarato l’inammissibilità, con conseguentecondanna dei reclamanti al pagamento delle spese processuali e al versamento diuna somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616, comma 1,cod. proc. pen.Pertanto, a fronte di una valutazione che non solo rientrava pienamentenell’ambito del potere attribuiti al Tribunale, ma risultava altresì conforme alledisposizioni processuali applicabili, il provvedimento oggi impugnato non potevain alcun modo qualificarsi come abnorme. Ne consegue che esso non erasuscettibile di ricorso per cassazione, in conformità a quanto espressamenteprevisto dall’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono esseredichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali.Nondimeno, alla luce dei principi affermati con la sentenza 13 giugno 2000, n.186, della Corte costituzionale, deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistanoelementi idonei a escludere che i ricorrenti abbiano proposto il ricorso versando incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ne consegue che alladeclaratoria di inammissibilità non deve accompagnarsi la condanna al versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. Nulla per Cassa ammende.Così deciso il 22/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]