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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 24379/2026

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LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 31/03/2026; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto e di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è inammissibile: che la prima doglianza, per come formulata non è consentita, in quanto il vizio di motivazione non è deducibile con riferimento alle questioni di diritto; che, in ogni caso, la Corte di appello ha argomentato correttamente (pag. 3 della sentenza impugnata) evidenziando come l'assunto dell'imputato di essere stato l'autore materiale del furto della cosa ricettata, reso solo nel giudizio dibattimentale e dopo avere avuto accesso agli atti processuali, non era attendibile in quanto non congruente con la denuncia in atti; che la Corte ha escluso, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità non solo per il valore, tutt'altro che irrisorio, del bene ricettato (veicolo Honda) ma anche in considerazione della condizione in cui esso era stato riconsegnato alla vittima (a bordo vi erano siringhe) che aveva necessariamente comportato spese per il legittimo proprietario e dei precedenti penali per reati analoghi di cui è attinto il ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva depositata in data 31/03/2026; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto nel delitto di furto e di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è inammissibile: che la prima doglianza, per come formulata non è consentita, in quanto il vizio di motivazione non è deducibile con riferimento alle questioni di diritto; che, in ogni caso, la Corte di appello ha argomentato correttamente (pag. 3 della sentenza impugnata) evidenziando come l'assunto dell'imputato di essere stato l'autore materiale del furto della cosa ricettata, reso solo nel giudizio dibattimentale e dopo avere avuto accesso agli atti processuali, non era attendibile in quanto non congruente con la denuncia in atti; che la Corte ha escluso, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità non solo per il valore, tutt'altro che irrisorio, del bene ricettato (veicolo Honda) ma anche in considerazione della condizione in cui esso era stato riconsegnato alla vittima (a bordo vi erano siringhe) che aveva necessariamente comportato spese per il legittimo proprietario e dei precedenti penali per reati analoghi di cui è attinto il ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24379/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris