CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2019
Cassazione n. 24830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13702-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'rri, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 724/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13702 sez. ML - ud. 24-02-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 4 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Cuneo e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS per aver l'Istituto respinto la domanda di pensione del Pretto avendo "contratto" i versamenti contributivi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] dell'INPS non solo con riferimento alla posizione di socio accomandatario presso la AUTO-CAR di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] , ma, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992 conv. con modif. in I. n. 438/1992 anche con riferimento alle partecipazioni detenute presso la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover confermare il proprio orientamento in base al quale i redditi di capitale, quali devono ritenersi quelli, come nella specie, rivenienti dalla posizione cili socio in una società a responsabilità limitata, non possono essere inclusi tra i redditi riguardo ai quali, secondo l'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992, deve essere rapportato l'ammontare del contributo annuo per gli iscritti alle [OSCURATO:PERSONA]; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con c:ontroricorso il Pretto; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992 in connessione con la I. n. 233/1990, lamenta, in relazione al rinnovato quadro normativo in cui si inserisce la disposizione, la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale, che finisce per disconoscere il dato per cui i redditi da capitale e dividendi nella visione previdenziale costituiscono reddito a disposizione del lavoratore autonomo che in atto migliorano il proprio tenore di vita e che in potenza saranno utili per il miglioramento della prestazione pensionistica e quindi all'adeguatezza della stessa; che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento costantemente enunciato da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.24.11.2021 n. 36420 e Cass. 20.8.2019, n. 21540) per cui "poiché la normativa previdenziale individua come base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS"; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R