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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 03520/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso n.10902 /2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Germanico n. 101 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 433/2023 della Corte d’appello di Bologna depositata il 27-2-2023 udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio del 24-1- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: indegnità a succedere R.G.10902/2023 C.C. 24-1-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza n. 433/2023 pubblicata il 27-2-2023 della Corte d’appello di Bologna, in integrale riforma della sentenza n. 591/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la dichiarazione di indegnità di [OSCURATO:PERSONA] a succedere a [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza ha consideratoche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza di primo grado aveva dichiarato la nullità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di autografia e aveva individuato il soggetto che aveva falsificato il testamento olografo in [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata di conseguenza dichiarata indegna a succedere ex art. 463 co. 1 n. 6 cod. civ. esclusivamente sulla base delle risultanze della consulenza grafologica d’ufficio, contestate da [OSCURATO:PERSONA] anche producendo perizia di parte.

Ha dichiarato che, purea prescindere dai rilievi che il consulente di parte aveva formulato alla c.t.u., non si potevano non riconoscere i limiti dell’esame grafologico, fondato sull’empirica osservazione che la scrittura di ogni soggetto è unica e irripetibile; ha aggiunto che nella fattispecie il giudizio del c.t.u. suscitava perplessità, laddove aveva dichiarato che il confronto del testamento olografo con la grafia di [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato rilevanti concordanze, per la genericità del giudizio, nonché laddove aveva dichiarato che le differenze erano costituite da accentuazioni ed esasperazioni formali intenzionali.

Ha evidenziato come non fosse dato sapere quale fosse l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla falsificazione del testamento olografo del padre, in quanto unica beneficiaria delle disposizioni era la moglie del de cuius e madre delle parti [OSCURATO:PERSONA]; nell’atto di citazione l’attore [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che nell’asse ereditario vi era la quota di maggioranza di Ceramiche MAC 3, tale quota era stata assegnata alla madre, la quale unitamente alla figlia aveva assunto il controllo e l’amministrazione della società, ma tale tema di indagine non era stato oggetto di approfondimenti istruttori. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e fratelli delle parti costituite, ai quali il ricorso è stato ritualmente notificatoa mezzo posta e personalmente, ai fratelli Padulini in quanto contumaci nel grado di appello e a [OSCURATO:PERSONA] in quanto risulta deceduto il difensore domiciliatario in secondo grado.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 24 - 1 - 202 4 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, “ violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto; art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.”,il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si sia limitata a commentare alcuni passaggi della relazione peritale, omettendo completamente di esprimere le ragioni tecniche del proprio dissenso, dichiarando che il giudizio del c.t.u. era generico e privo di rigore scientifico, ma senza spiegare null’altro.

Evidenzia che le scarne e ingiustificate critiche all’elaborato del c.t.u. sono state svolte solo nei confronti delle conclusioni, senza alcuna osservazione, critica o confutazione all’indagine contenuta nel corpo dell’indagine, eseguita in modo approfondito; quindi lamenta che non sia stata fornita una motivazione critica, ma sia stata svolta una critica scarna del tutto arbitraria e infondata, oltre che generica. 2.Con il secondo motivo, “violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto; art. 360 c.p.c. comma 1 n.3 e 5 anche in relazione all’art. 115 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che sia stato totalmente omesso l’esame di fatto storico la cui esistenza risultadagli atti processuali, che è stato oggetto di discussione tra le parti e ha carattere decisivo, riferito alla falsità del testamento.

Rileva che tale fatto, se fosse stato esaminato, avrebbe dovuto essere messo in relazione con l’avvenuta falsificazione per mano di chi vi aveva interesse all’interno della cerchia familiare , nonché al fatto che la moglie del de cuius unitamente alla figlia Sara avevano poi assunto il controllo e l’amministrazione della società; evidenzia che tali fatti erano stati ammessi dalla stessa convenuta [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato di rivestire il ruolo di Presidente in [OSCURATO:PERSONA] 3 s.p.a. 3.Il primo motivo di ricorso, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, è ammissibile, in quanto individua in modo preciso il vizio imputato alla sentenza impugnata, di nullità ex art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ. e svolge gli argomenti specificamente finalizzati a sostenere la censura.

Il motivo è fondato, facendosi applicazione del principio ormai consolidato secondo il quale,a seguito della riformulazione dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 d.l. 83/2012 conv. in legge 134/2012,il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art.111 co. 6 Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale caso si concreta nullità deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. Sez.

U 7 - 4 - 2014 n. 8053 Rv. 629830 - 01 , Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, per tutte).

La motivazione è apparente allorché, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento svolto dal giudice per formare il proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U 30-1-2023 n. 2767, Cass. Sez.

U 3-11-2016 n. 22232 Rv. 641526-01, Cass. Sez. 6-1 1-3-2022 Rv. 664061-01, Cass. Sez. 6-5 23-5-2019 n. 13977 Rv. 654145-01).

La motivazione è perplessa allorchéè obiettivamente incomprensibile, e cioè non è idonea a fare emergere la ratio decidendi, per essere basata su elementi irrilevanti o su notazioni che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice,cosicché il relativo giudizio risulti privo di conclusione razionale (Cass. Sez. 1 6-7-2020 n. 13944 Rv. 658241-01, Cass. Sez. 1 4-9- 2004 n. 17895 Rv. 576713-01, Cass. Sez.

U 31-3-1971 n. 936 Rv. 350858-01).

Nella fattispecie la motivazione è apparente laddove la Corte d’appello, premesso che l’esame grafologico poggia su elementi che non appartengono a scienza esatta, dichiara di porre alla base delle sue considerazioni i principi posti da Cass. Sez.

L 2-2-2009 n. 2579 e Cass. Sez. 1 28-4-2005 n. 8881 sulla limitata consistenza probatoria della consulenza grafologia; ciò perch é , nonostante questi stessi precedenti richiedano che il giudice fornisca adeguata giustificazione del proprio convincimento e valuti i risultati della consulenza grafologica in relazione agli altri elementi a disposizione, la sentenza non fornisce tale giustificazione, ma si risolve nel negare in modo incomprensibile qualsiasi valenza probatoria all’indagine grafologica.

Infatti,la sentenza ha proseguito dichiarando che “suscita non poche perplessità” il giudizio espresso dal c.t.u. sulle concordanze tra la scrittura del testamento olografo oggetto di verifica e la scrittura di [OSCURATO:PERSONA], in quanto “balza, invero, evidente la genericità del giudizio espresso dall’ausiliare, indubbiamente rivelatrice di carenza di rigore scientifico”; ha aggiunto, con riguardo al giudizio sulle discordanzedelle scritture, “lascia, ancora, maggiormente perplessi la seguente apodittica affermazione”.

In questo modo la motivazione, anche dichiaratamente perplessa, si è limitata a prendere in esame le conclusioni del consulente d’ufficio sulle concordanze e differenze tra le grafie, esprimendo un giudizio di “perplessità” che risulta obiettivamente incomprensibile perché, in quanto tale, dimostra di non avere avuto elementi sufficienti a fondare e argomentare l’affermazione dell’erroneità o almeno inattendibilità delle conclusioni del consulente d’ufficio, che invece sarebbe stata necessaria a fronte della sentenza di primo grado che quelle conclusioni aveva recepito; per questo il giudizio appare esclusivamente il frutto d i suggestione fondata sulle caratteristiche proprie dell’esame grafologico e non il risultato di una compiuta valutazione dell’indagine svolta dal consulente d’ufficio e di tutti gli elementi probatori a disposizione.

Per di più, l’affermazione sulla “perplessità” è stat a fondat a su una “evidente genericità” del giudizio del consulente d’ufficio che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza, avrebbe potuto emergere soltanto se la sentenza avesse dimostrato di avere preso in esame l’analisi svolta dal consulente d’ufficio,e perciò non limitandosi a richiamare esclusivamente le sue conclusioni sintetiche al fine di lamentarne il carattere apodittico.

Infatti, la sentenza non dichiara che le “rilevanti concordanze di ordine sostanziale e automatizzato”, le “similarità specifiche e dettagliate” tra le scritture, così come le “accentuazioni ed esasperazioni formali”, richiamate nel giudizio conclusivo del consulente d’ufficio e quindi non generiche in quanto tali, non fossero stateindividuate e descritte analiticamente nell’elaborato ; quindi il giudizio di genericità e di carenza di rigore scientifico risulta un’opinione che non dimostra di essersi realmente confronta ta con il contenuto della consulenza d’ufficio e con il dato che, sulla base d i quell’indagine tecnica , era stata dichiarata la falsificazione del testamento con pronuncia anche passata in giudicato.

Le successive affermazioni della sentenza risultano a loro volta irrimediabilmente perplesse, laddove dichiara che sarebbe stato opportuno “approfondire il tema”del rapporto tra la madre beneficiaria del testamento falsificato e la figlia con riferimento alla gestione della società la cui quota di maggioranza in forza del testamento era stata assegnata alla madre; ciò perché tale notazione è svolta dopo avere riportato il passo dell’atto di citazione nel quale si evidenziava che la madre insiemealla figlia aveva assunto il controllo della società.

Quindi la sentenza, affermando la necessità dell’approfondimento del tema, ma non la mancanza di prova sulfatto che la madre e la figlia avessero il controllo della società, presuppone che tale fatt o fosse emers o in causa; ciò comporta che, per esplicitare il ragionamento svolto e non esprimere una mera opinione,avrebbe dovuto spiegare in quali termini ifatti emersi fossero irrilevanti o insufficienti al fine di risalire al l’autore della falsificazionedel testamento, essendo tale falsificazione un dato di fatto acquisito definitivamente in causa.Sicuramente la spiegazione non è fornita dall’ultima considerazionesvolta dalla sentenza, in ordine al fatto che, se fosse stata ritenuta la fondatezza dell’assunto di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere ritenutoanche il concorso della madre nella falsificazione della scheda testamentaria; infatti,il dato che non fosse stataproposta impugnazione al fine di ottenere la dichiarazione di indegnità a succedere della madre non era elemento in sé che incidessesulla valutazione delle risultanze probatorie. 4.L’accoglimento del primo motivo di ricorso in ragione della nullità per vizio di motivazione nei termini esposti della sentenza impugnata comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso e impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, per una nuova decisione sull’appello.

Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n.10902 /2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel suo studio in via Germanico n. 101 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati avverso la sentenza n. 433/2023 della Corte d’appello di Bologna depositata il 27-2-2023 udita la relazione della causa svoltanella camera di consiglio del 24-1- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: indegnità a succedere R.G.10902/2023 C.C. 24-1-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza n. 433/2023 pubblicata il 27-2-2023 della Corte d’appello di Bologna, in integrale riforma della sentenza n. 591/2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo l’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere la dichiarazione di indegnità di [OSCURATO:PERSONA] a succedere a [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza ha consideratoche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza di primo grado aveva dichiarato la nullità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di autografia e aveva individuato il soggetto che aveva falsificato il testamento olografo in [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata di conseguenza dichiarata indegna a succedere ex art. 463 co. 1 n. 6 cod. civ. esclusivamente sulla base delle risultanze della consulenza grafologica d’ufficio, contestate da [OSCURATO:PERSONA] anche producendo perizia di parte. Ha dichiarato che, purea prescindere dai rilievi che il consulente di parte aveva formulato alla c.t.u., non si potevano non riconoscere i limiti dell’esame grafologico, fondato sull’empirica osservazione che la scrittura di ogni soggetto è unica e irripetibile; ha aggiunto che nella fattispecie il giudizio del c.t.u. suscitava perplessità, laddove aveva dichiarato che il confronto del testamento olografo con la grafia di [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato rilevanti concordanze, per la genericità del giudizio, nonché laddove aveva dichiarato che le differenze erano costituite da accentuazioni ed esasperazioni formali intenzionali. Ha evidenziato come non fosse dato sapere quale fosse l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla falsificazione del testamento olografo del padre, in quanto unica beneficiaria delle disposizioni era la moglie del de cuius e madre delle parti [OSCURATO:PERSONA]; nell’atto di citazione l’attore [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che nell’asse ereditario vi era la quota di maggioranza di Ceramiche MAC 3, tale quota era stata assegnata alla madre, la quale unitamente alla figlia aveva assunto il controllo e l’amministrazione della società, ma tale tema di indagine non era stato oggetto di approfondimenti istruttori. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e fratelli delle parti costituite, ai quali il ricorso è stato ritualmente notificatoa mezzo posta e personalmente, ai fratelli Padulini in quanto contumaci nel grado di appello e a [OSCURATO:PERSONA] in quanto risulta deceduto il difensore domiciliatario in secondo grado. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 24 - 1 - 202 4 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, “ violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto; art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 in relazione all’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.”,il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si sia limitata a commentare alcuni passaggi della relazione peritale, omettendo completamente di esprimere le ragioni tecniche del proprio dissenso, dichiarando che il giudizio del c.t.u. era generico e privo di rigore scientifico, ma senza spiegare null’altro. Evidenzia che le scarne e ingiustificate critiche all’elaborato del c.t.u. sono state svolte solo nei confronti delle conclusioni, senza alcuna osservazione, critica o confutazione all’indagine contenuta nel corpo dell’indagine, eseguita in modo approfondito; quindi lamenta che non sia stata fornita una motivazione critica, ma sia stata svolta una critica scarna del tutto arbitraria e infondata, oltre che generica. 2.Con il secondo motivo, “violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto; art. 360 c.p.c. comma 1 n.3 e 5 anche in relazione all’art. 115 c.p.c.”, il ricorrente lamenta che sia stato totalmente omesso l’esame di fatto storico la cui esistenza risultadagli atti processuali, che è stato oggetto di discussione tra le parti e ha carattere decisivo, riferito alla falsità del testamento. Rileva che tale fatto, se fosse stato esaminato, avrebbe dovuto essere messo in relazione con l’avvenuta falsificazione per mano di chi vi aveva interesse all’interno della cerchia familiare , nonché al fatto che la moglie del de cuius unitamente alla figlia Sara avevano poi assunto il controllo e l’amministrazione della società; evidenzia che tali fatti erano stati ammessi dalla stessa convenuta [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato di rivestire il ruolo di Presidente in [OSCURATO:PERSONA] 3 s.p.a. 3.Il primo motivo di ricorso, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, è ammissibile, in quanto individua in modo preciso il vizio imputato alla sentenza impugnata, di nullità ex art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ. e svolge gli argomenti specificamente finalizzati a sostenere la censura. Il motivo è fondato, facendosi applicazione del principio ormai consolidato secondo il quale,a seguito della riformulazione dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 d.l. 83/2012 conv. in legge 134/2012,il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art.111 co. 6 Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale caso si concreta nullità deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U 7 - 4 - 2014 n. 8053 Rv. 629830 - 01 , Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, per tutte). La motivazione è apparente allorché, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento svolto dal giudice per formare il proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass. Sez. U 30-1-2023 n. 2767, Cass. Sez. U 3-11-2016 n. 22232 Rv. 641526-01, Cass. Sez. 6-1 1-3-2022 Rv. 664061-01, Cass. Sez. 6-5 23-5-2019 n. 13977 Rv. 654145-01). La motivazione è perplessa allorchéè obiettivamente incomprensibile, e cioè non è idonea a fare emergere la ratio decidendi, per essere basata su elementi irrilevanti o su notazioni che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice,cosicché il relativo giudizio risulti privo di conclusione razionale (Cass. Sez. 1 6-7-2020 n. 13944 Rv. 658241-01, Cass. Sez. 1 4-9- 2004 n. 17895 Rv. 576713-01, Cass. Sez. U 31-3-1971 n. 936 Rv. 350858-01). Nella fattispecie la motivazione è apparente laddove la Corte d’appello, premesso che l’esame grafologico poggia su elementi che non appartengono a scienza esatta, dichiara di porre alla base delle sue considerazioni i principi posti da Cass. Sez. L 2-2-2009 n. 2579 e Cass. Sez. 1 28-4-2005 n. 8881 sulla limitata consistenza probatoria della consulenza grafologia; ciò perch é , nonostante questi stessi precedenti richiedano che il giudice fornisca adeguata giustificazione del proprio convincimento e valuti i risultati della consulenza grafologica in relazione agli altri elementi a disposizione, la sentenza non fornisce tale giustificazione, ma si risolve nel negare in modo incomprensibile qualsiasi valenza probatoria all’indagine grafologica. Infatti,la sentenza ha proseguito dichiarando che “suscita non poche perplessità” il giudizio espresso dal c.t.u. sulle concordanze tra la scrittura del testamento olografo oggetto di verifica e la scrittura di [OSCURATO:PERSONA], in quanto “balza, invero, evidente la genericità del giudizio espresso dall’ausiliare, indubbiamente rivelatrice di carenza di rigore scientifico”; ha aggiunto, con riguardo al giudizio sulle discordanzedelle scritture, “lascia, ancora, maggiormente perplessi la seguente apodittica affermazione”. In questo modo la motivazione, anche dichiaratamente perplessa, si è limitata a prendere in esame le conclusioni del consulente d’ufficio sulle concordanze e differenze tra le grafie, esprimendo un giudizio di “perplessità” che risulta obiettivamente incomprensibile perché, in quanto tale, dimostra di non avere avuto elementi sufficienti a fondare e argomentare l’affermazione dell’erroneità o almeno inattendibilità delle conclusioni del consulente d’ufficio, che invece sarebbe stata necessaria a fronte della sentenza di primo grado che quelle conclusioni aveva recepito; per questo il giudizio appare esclusivamente il frutto d i suggestione fondata sulle caratteristiche proprie dell’esame grafologico e non il risultato di una compiuta valutazione dell’indagine svolta dal consulente d’ufficio e di tutti gli elementi probatori a disposizione. Per di più, l’affermazione sulla “perplessità” è stat a fondat a su una “evidente genericità” del giudizio del consulente d’ufficio che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza, avrebbe potuto emergere soltanto se la sentenza avesse dimostrato di avere preso in esame l’analisi svolta dal consulente d’ufficio,e perciò non limitandosi a richiamare esclusivamente le sue conclusioni sintetiche al fine di lamentarne il carattere apodittico. Infatti, la sentenza non dichiara che le “rilevanti concordanze di ordine sostanziale e automatizzato”, le “similarità specifiche e dettagliate” tra le scritture, così come le “accentuazioni ed esasperazioni formali”, richiamate nel giudizio conclusivo del consulente d’ufficio e quindi non generiche in quanto tali, non fossero stateindividuate e descritte analiticamente nell’elaborato ; quindi il giudizio di genericità e di carenza di rigore scientifico risulta un’opinione che non dimostra di essersi realmente confronta ta con il contenuto della consulenza d’ufficio e con il dato che, sulla base d i quell’indagine tecnica , era stata dichiarata la falsificazione del testamento con pronuncia anche passata in giudicato. Le successive affermazioni della sentenza risultano a loro volta irrimediabilmente perplesse, laddove dichiara che sarebbe stato opportuno “approfondire il tema”del rapporto tra la madre beneficiaria del testamento falsificato e la figlia con riferimento alla gestione della società la cui quota di maggioranza in forza del testamento era stata assegnata alla madre; ciò perché tale notazione è svolta dopo avere riportato il passo dell’atto di citazione nel quale si evidenziava che la madre insiemealla figlia aveva assunto il controllo della società. Quindi la sentenza, affermando la necessità dell’approfondimento del tema, ma non la mancanza di prova sulfatto che la madre e la figlia avessero il controllo della società, presuppone che tale fatt o fosse emers o in causa; ciò comporta che, per esplicitare il ragionamento svolto e non esprimere una mera opinione,avrebbe dovuto spiegare in quali termini ifatti emersi fossero irrilevanti o insufficienti al fine di risalire al l’autore della falsificazionedel testamento, essendo tale falsificazione un dato di fatto acquisito definitivamente in causa.Sicuramente la spiegazione non è fornita dall’ultima considerazionesvolta dalla sentenza, in ordine al fatto che, se fosse stata ritenuta la fondatezza dell’assunto di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere ritenutoanche il concorso della madre nella falsificazione della scheda testamentaria; infatti,il dato che non fosse stataproposta impugnazione al fine di ottenere la dichiarazione di indegnità a succedere della madre non era elemento in sé che incidessesulla valutazione delle risultanze probatorie. 4.L’accoglimento del primo motivo di ricorso in ragione della nullità per vizio di motivazione nei termini esposti della sentenza impugnata comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso e impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, per una nuova decisione sull’appello. Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa
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