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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 30553/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d Bari, avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari, emessa in data 07/05/2021, nel processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 1 e 7 d.l. n. 105 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, depositando nota spese; letta la memoria del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA]Aluiso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Bari dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art.595 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], a lui ascritto, in quanto improcedibile per tardiva presentazione della querela.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre, in data 17/06/2021, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la persona offesa era stata convocata - come emerge dalla querela - in data 12/06/2018, a mezzo pec, per essere ascoltata in sede di procedimento disciplinare da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Bari; l'audizione avveniva in data 27/06/2018 e, nella medesima data, l'ing.

Stella formulava richiesta di accesso agli atti, poi reiterata a mezzo pec in data 26/08/2018; solo in data 26/10/2018 lo Stella riceveva l'invito a ritirare le copie dei due procedimenti disciplinari, che egli materialmente effettuava il 27/11/2018, proponendo querela in data 26/02/2019; ne discende che la querela è stata tempestivamente proposta, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto, erroneamente interpretata dalla sentenza, non essendo chiari gli elementi sulla scorta dei quali ritenere che, già in data 12/06/2018, la persona offesa potesse essere precisamente a conoscenza del contenuto degli esposti e dell'autore degli stessi, ovvero che egli ne fosse a conoscenza alla data in cui gli era stata astrattamente messa a disposizione la documentazione, non essendo stata in alcun modo verificata la asserita inerzia della persona offesa, che aveva ritirato la documentazione in data 27/11/2018; 2.2 violazione di legge, in relazione agli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la mancata escussione della persona offesa è derivata dal fatto che la sentenza è stata pronunciata prima dell'apertura del dibattimento, laddove, in tale fase, l'applicazione dell'art. 469 cod. proc. pen. è limitata ad ipotesi tassative, tra cui vi è anche la mancanza di una condizione di procedibilità, purché le parti, messe in condizioni di interloquire, non si siano opposte, non potendosi, in tale fase, applicare l'art. 129 cod. proc. pen., che si riferisca al giudizio in senso tecnico, come più volte affermato dalla Corte di cassazione; nel caso in esame, la sentenza è stata emessa nonostante il dissenso della pubblica accusa, che aveva chiesto il rigetto dell'eccezione difensiva e che, in tal modo, si trovava nella impossibilità di proporre appello, in quanto la sentenza emessa ex art. 469 cod. proc. pen. è inappellabile per espressa previsione normativa, pur fondandosi la pronuncia, nel caso in esame, su valutazioni di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del pubblico ministero è fondato, quanto al primo motivo e va, pertanto, accolto.

La vicenda riguarda il contenuto degli esposti inviati da [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Ingegneri, il cui contenuto, relativo all'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] - già nominato consulente tecnico dal pubblico ministero in una indagine in cui il Micunco era sottoposto ad indagini preliminari - era stato ritenuto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 595 cod. pen. dalla persona offesa. 1.Va, preliminarmente, osservato che il secondo motivo di ricorso è del tutto infondato, posto che la sentenza emessa dopo la costituzione delle parti, anche se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, è comunque sentenza dibattimentale, a prescindere dal nomen iuris attribuitole, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno chiarito come la sentenza predibattimentale sia esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata (Sez.

U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 31/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282473, secondo cui "La sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge."; in tal senso, anche Sez. 2, n. 32449 del 18/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280065 ed ulteriori richiami, ivi).

Va, inoltre, ricordato che, in ogni caso, il pubblico ministero può solo ricorrere per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 36 d.

Igs. n. 274 del 2000.

2. Quanto alla tardività della querela, la sentenza impugnata ha affermato che il querelante ing.

Stella conoscesse sia l'autore degli esposti che il loro contenuto sin dal 12/06/2018; in particolare, tale effettiva conoscenza era già avvenuta, senza alcun dubbio, con la messa a disposizione di tutti gli atti del procedimento disciplinare a carico del querelante, a seguito della ricezione della pec in data 26/10/2018, per cui l'ulteriore tempo trascorso per il ritiro degli atti, avvenuto in data 27/11/2018, non rilevava, rappresentando una inerzia della persona offesa.In sostanza, la sentenza ha ritenuto di dover calcolare il termine per la presentazione della querela, di cui all'art. 124 cod. pen., dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di comunicazione della disponibilità degli atti relativi al procedimento disciplinare, specificando che, in ogni caso, il querelante già conosceva l'identità dell'autore degli esposti dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui era stato convocato in sede disciplinare, essendo egli, peraltro, già da tale data a conoscenza anche del contenuto diffamatorio degli esposti a firma del Micunco.

In tal senso, quindi, non può non rilevarsi una insanabile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella misura in cui si è affermato che già dal 12/06/2018 la persona offesa fosse del tutto consapevole degli esposti nei suoi confronti, dell'autore degli stessi e del loro contenuto e, tuttavia, si sia, poi, fatto decorrere il termine di cui all'art. 124 cod. pen. dalla data del 26/10/2018.

In ogni caso, la sentenza omette del tutto di chiarire sulla scorta di quali specifici elementi fosse stata ritenuta la piena conoscenza dei fatti da parte del querelante, non avendo in minima parte descritto né il contenuto della comunicazione all'ingegnere Stella da parte del Consiglio dell'ordine, né il contenuto della pec con la quale il predetto era stato convocato per ritirare la copia degli atti richiesti al medesimo organismo professionale.

Ciò senza considerare il principio, immanente nel nostro ordinamento, del favor querelae, principio che non riguarda solo la relativa manifestazione di volontà (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, P.M. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282648), ma deve essere esteso anche all'interpretazione della disposizione di cui all'art. 124 cod. pen.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "Deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio." (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165), in quanto il termine per proporre querela decorre, senza alcun dubbio, dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 27/01/2016, Saba, Rv. 266954), dovendosi ritenere tale termine differito per il tempo strettamente necessario al compimento di accertamenti da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726).

Tanto premesso, quindi, l'eventuale inerzia della persona offesa nello svolgimento dei necessari accertamenti o, addirittura, nella presentazione della querela, implica lo specifico accertamento, da parte del giudice di merito, della piena cognizione di tutti gli elementi del fatto, ivi incluso l'autore dello stesso, allo scopo di rilevare, nel caso, la tardività della querela stessa.

La sentenza impugnata ha del tutto omesso tale percorso logico, con affermazioni del tutto apodittiche e contraddittorie, che non hanno in alcun modo chiarito quale atto, il cui contenuto avrebbe dovuto essere specificamente individuato e descritto, avesse pienamente veicolato alla persona offesa la integrale cognizione della vicenda, presupposto indispensabile per l'esercizio del diritto di querela.

Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Bari per il giudizio.

La regolamentazione delle spese di parte civile non può che essere rinviata all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d Bari, avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari, emessa in data 07/05/2021, nel processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 1 e 7 d.l. n. 105 del 2021, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, depositando nota spese; letta la memoria del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA]Aluiso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Bari dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art.595 cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], a lui ascritto, in quanto improcedibile per tardiva presentazione della querela. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre, in data 17/06/2021, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la persona offesa era stata convocata - come emerge dalla querela - in data 12/06/2018, a mezzo pec, per essere ascoltata in sede di procedimento disciplinare da parte dell'Ordine degli Ingegneri di Bari; l'audizione avveniva in data 27/06/2018 e, nella medesima data, l'ing. Stella formulava richiesta di accesso agli atti, poi reiterata a mezzo pec in data 26/08/2018; solo in data 26/10/2018 lo Stella riceveva l'invito a ritirare le copie dei due procedimenti disciplinari, che egli materialmente effettuava il 27/11/2018, proponendo querela in data 26/02/2019; ne discende che la querela è stata tempestivamente proposta, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto, erroneamente interpretata dalla sentenza, non essendo chiari gli elementi sulla scorta dei quali ritenere che, già in data 12/06/2018, la persona offesa potesse essere precisamente a conoscenza del contenuto degli esposti e dell'autore degli stessi, ovvero che egli ne fosse a conoscenza alla data in cui gli era stata astrattamente messa a disposizione la documentazione, non essendo stata in alcun modo verificata la asserita inerzia della persona offesa, che aveva ritirato la documentazione in data 27/11/2018; 2.2 violazione di legge, in relazione agli artt. 129 e 469 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto la mancata escussione della persona offesa è derivata dal fatto che la sentenza è stata pronunciata prima dell'apertura del dibattimento, laddove, in tale fase, l'applicazione dell'art. 469 cod. proc. pen. è limitata ad ipotesi tassative, tra cui vi è anche la mancanza di una condizione di procedibilità, purché le parti, messe in condizioni di interloquire, non si siano opposte, non potendosi, in tale fase, applicare l'art. 129 cod. proc. pen., che si riferisca al giudizio in senso tecnico, come più volte affermato dalla Corte di cassazione; nel caso in esame, la sentenza è stata emessa nonostante il dissenso della pubblica accusa, che aveva chiesto il rigetto dell'eccezione difensiva e che, in tal modo, si trovava nella impossibilità di proporre appello, in quanto la sentenza emessa ex art. 469 cod. proc. pen. è inappellabile per espressa previsione normativa, pur fondandosi la pronuncia, nel caso in esame, su valutazioni di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del pubblico ministero è fondato, quanto al primo motivo e va, pertanto, accolto. La vicenda riguarda il contenuto degli esposti inviati da [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio di disciplina dell'Ordine degli Ingegneri, il cui contenuto, relativo all'ingegnere [OSCURATO:PERSONA] - già nominato consulente tecnico dal pubblico ministero in una indagine in cui il Micunco era sottoposto ad indagini preliminari - era stato ritenuto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 595 cod. pen. dalla persona offesa. 1.Va, preliminarmente, osservato che il secondo motivo di ricorso è del tutto infondato, posto che la sentenza emessa dopo la costituzione delle parti, anche se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, è comunque sentenza dibattimentale, a prescindere dal nomen iuris attribuitole, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno chiarito come la sentenza predibattimentale sia esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen., nell'ambito dell'udienza camerale appositamente fissata (Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, dep. 31/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282473, secondo cui "La sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge."; in tal senso, anche Sez. 2, n. 32449 del 18/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280065 ed ulteriori richiami, ivi). Va, inoltre, ricordato che, in ogni caso, il pubblico ministero può solo ricorrere per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 36 d. Igs. n. 274 del 2000. 2. Quanto alla tardività della querela, la sentenza impugnata ha affermato che il querelante ing. Stella conoscesse sia l'autore degli esposti che il loro contenuto sin dal 12/06/2018; in particolare, tale effettiva conoscenza era già avvenuta, senza alcun dubbio, con la messa a disposizione di tutti gli atti del procedimento disciplinare a carico del querelante, a seguito della ricezione della pec in data 26/10/2018, per cui l'ulteriore tempo trascorso per il ritiro degli atti, avvenuto in data 27/11/2018, non rilevava, rappresentando una inerzia della persona offesa.In sostanza, la sentenza ha ritenuto di dover calcolare il termine per la presentazione della querela, di cui all'art. 124 cod. pen., dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di comunicazione della disponibilità degli atti relativi al procedimento disciplinare, specificando che, in ogni caso, il querelante già conosceva l'identità dell'autore degli esposti dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui era stato convocato in sede disciplinare, essendo egli, peraltro, già da tale data a conoscenza anche del contenuto diffamatorio degli esposti a firma del Micunco. In tal senso, quindi, non può non rilevarsi una insanabile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella misura in cui si è affermato che già dal 12/06/2018 la persona offesa fosse del tutto consapevole degli esposti nei suoi confronti, dell'autore degli stessi e del loro contenuto e, tuttavia, si sia, poi, fatto decorrere il termine di cui all'art. 124 cod. pen. dalla data del 26/10/2018. In ogni caso, la sentenza omette del tutto di chiarire sulla scorta di quali specifici elementi fosse stata ritenuta la piena conoscenza dei fatti da parte del querelante, non avendo in minima parte descritto né il contenuto della comunicazione all'ingegnere Stella da parte del Consiglio dell'ordine, né il contenuto della pec con la quale il predetto era stato convocato per ritirare la copia degli atti richiesti al medesimo organismo professionale. Ciò senza considerare il principio, immanente nel nostro ordinamento, del favor querelae, principio che non riguarda solo la relativa manifestazione di volontà (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, P.M. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282648), ma deve essere esteso anche all'interpretazione della disposizione di cui all'art. 124 cod. pen. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "Deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio." (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165), in quanto il termine per proporre querela decorre, senza alcun dubbio, dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell'interessato (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 27/01/2016, Saba, Rv. 266954), dovendosi ritenere tale termine differito per il tempo strettamente necessario al compimento di accertamenti da parte della persona offesa (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726). Tanto premesso, quindi, l'eventuale inerzia della persona offesa nello svolgimento dei necessari accertamenti o, addirittura, nella presentazione della querela, implica lo specifico accertamento, da parte del giudice di merito, della piena cognizione di tutti gli elementi del fatto, ivi incluso l'autore dello stesso, allo scopo di rilevare, nel caso, la tardività della querela stessa. La sentenza impugnata ha del tutto omesso tale percorso logico, con affermazioni del tutto apodittiche e contraddittorie, che non hanno in alcun modo chiarito quale atto, il cui contenuto avrebbe dovuto essere specificamente individuato e descritto, avesse pienamente veicolato alla persona offesa la integrale cognizione della vicenda, presupposto indispensabile per l'esercizio del diritto di querela. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Bari per il giudizio. La regolamentazione delle spese di parte civile non può che essere rinviata all'esito del giudizio di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace