CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con la prima ragione eccepita, la grossolanità del falso in banconote, reato contestato al ricorrente; il secondo motivo, invece, denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius, avuto riguardo alla revoca d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è nel suo complesso inammissibile, in particolare quanto al secondo motivo formulato, sicchè deve rilevarsi l'estinzione del reato, commesso il 25.6.2014, per intervenuta prescrizione, nelle more tra la sentenza d'appello ed il giudizio di cassazione (cfr., tra le molte, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, in motivazione). 2. Il primo motivo, attinente all'esclusione della responsabilità del ricorrente, in ragione di un'asserita prova della grossolanità del falso nummario, è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha spiegato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la falsità delle 39 banconote trovate in possesso del ricorrente, ancorchè rilevata con certezza dal personale di polizia giudiziaria che aveva proceduto alla perquisizione domiciliare nei suoi confronti (tutte le banconote dello stesso taglio recavano lo stesso numero di serie), fosse non immediatamente percepibile, sì da non poter essere ritenuta "grossolana" (si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di falso nummario, la grossolanità idonea ad integrare gli estremi del reato impossibile ricorre solo quando il falso sia percepibile "ictu oculi" dalla generalità dei consociati espressa dal tipo "uomo di comune esperienza": cfr. ex multis Sez. 5, n. 1278 del 15/12/1993, dep. 1994, Bonzi, Rv. 197071; Sez. 5, n. 15122 del 18/2/2020, Angius, Rv. 279153). Di conseguenza, non vi sono condizioni per procedere ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., in presenza della prescrizione del reato. 2.1. Il secondo motivo, invero, pur essendo infondato, non pone una questione del tutto manifestamente priva di pregio, ma un tema che, per quanto sia stato al centro della riflessione giurisprudenziale da tempo, continua a creare spunti ermeneutici. La tesi difensiva è che una delle due sospensioni ritenute ostative alla disposta, ultima concessione del beneficio sarebbe stata decisa in una sentenza di patteggiamento, sicchè l'estinzione del reato per il decorso del termine di legge ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. dal patteggiamento avrebbe estinto anche gli effetti penali della condanna.La giurisprudenza di legittimità, con una oramai risalente pronuncia delle Sezioni Unite, ha affermato che il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., ma - nelle medesime condizioni - va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione "ex" art. 164, comma 2 n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta "ex" art. 168, comma 1 n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218526). Da tale indicazione nomofilattica sono seguite le successive opzioni nel senso che, in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi nei quali sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicchè, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen. in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076). E però, un tema è quello della concedibilità successiva del secondo beneficio di sospensione condizionale ed altra, distinta questione è quella della revocabilità "ipso iure" ed automatica, senza effetti violativi del divieto di "reformatio in peius", della sospensione condizionale già concessa con la sentenza impugnata, tenuto conto della pena detentiva, ancorchè applicata con sentenza di patteggiamento cui sia conseguita l'estinzione degli effetti penali per l'utile decorso del tempo. Su questo specifico aspetto interpretativo, la giurisprudenza di legittimità non ha mostrato orientamenti che si possono definire consolidati, per quanto possa effettivamente riconoscersi che, dall'affermazione normativa circa la computabilità, ai fini della valutazione sulla concedibilità della sospensione condizionale, della pena già patteggiata ed "estinta", confermata dalle opzioni ermeneutiche richiamate, derivi più coerentemente l'applicazione del criterio automatico di revoca, dettato dall'art. 168 cod. pen. (sulla cui compatibilità con il divieto di reformatio in peius cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570).Tale norma, tuttavia, prevede, al terzo comma, esplicitamente, l'estensione dell'istituto della revoca della sospensione condizionale anche al beneficio concesso con la sentenza di patteggiamento, ma non indica chiaramente la medesima estensione alla sospensione condizionale disposta con la sentenza, successiva al patteggiamento, impugnata dal solo imputato ed in cui, ancorchè erroneamente, sia stata disposta la sospensione condizionale nonostante il dettato dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che limita l'estinzione degli effetti penali, con riguardo alla sospensione condizionale, soltanto all'ipotesi in cui, con il patteggiamento, sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva e non già, come nel caso del ricorrente, una pena detentiva. Dunque, solo con un ragionamento sistematico, che, visto l'esito di prescrizione del giudizio conseguente alla non manifesta infondatezza del motivo di ricorso, si è soltanto accennato in questa sede, può giungersi alla conclusione della legittimità della revoca del beneficio della sospensione condizionale nei confronti dell'imputato. 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il