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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26064/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23910-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata/ - avverso la sentenza n. 20/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] GIULIAdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo a TARSU/TIA per il 2012; la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando la fondatezza della doglianza di quest'ultima circa la mancanza di un regolamento contenente le tariffe di riferimento per l'applicazione della suddetta imposta in ragione dell'impossibilità di verificare la relativa delibera di approvazione e la sua pubblicazione perché non prodotte in giudizio: se il regolamento era stato pubblicato dal comune di Grado nel 2004 le tariffe vigenti avrebbero dovuto essere pubblicate sul sito internet del suddetto Comune ma di tale pubblicazione non si fa cenno nell'avviso di accertamento impugnato e sarebbe spettato al comune di Grado provare la suddetta pubblicazione, contestata dalla parte contribuente.

Avverso detta sentenza il comune di Grado propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso mentre la parte contribuente non si costituisce.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che con il motivo di ricorso, il comune di Grado denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, 7 della legge n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990 nonché 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, cod. proc. civ., in quanto gli atti generali come le delibere del Ric. 2020 n. 23910 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- Comune, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo questa Corte: «l'obbligo di allegazione degli atti sui quali si basa l'atto impositivo non opera per gli atti che risultino essere già stati comunicati al contribuente, ovvero per quelli che - essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo - debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili.

Di tale principio si è fatta specifica applicazione, tra il resto, proprio con riguardo alle delibere tariffarie emanate dalle amministrazioni comunali nella fiscalità locale: "In tema di imposta sulla pubblicità, le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili" (Cass.n. 30052/18 ed altre); ed ancora: "In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto.

Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto Ric. 2020 n. 23910 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -3- ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione"(Cass.n. ord. 13105/12 ed altre)» (Cass. n. 21814 del 2019); in tema di imposta sulla pubblicità, le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 7 della

I. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass. n. 30052 del 2018); in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass. n. 9601 del 2012) [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando la fondatezza della doglíanza di quest'ultima circa la mancanza di un regolamento contenente le tariffe di riferimento per l'applicazione della suddetta imposta in ragione dell'impossibilità di verificare la relativa delibera di approvazione e la sua pubblicazione perché non prodotte in giudizio: se il regolamento era stato pubblicato dal comune di Grado nel 2004 le tariffe vigenti avrebbero dovuto essere pubblicate sul sito internet del suddetto Comune ma di tale Ric. 2020 n. 23910 sez.

MT - ud, 06-07-2022 -4- pubblicazione non si fa cenno nell'avviso di accertamento impugnato e sarebbe spettato al comune di Grado provare la suddetta pubblicazione, contestata dalla parte contribuente - ha erroneamente ritenuto che spettasse al comune di Grado provare la conoscibilità del regolamento del comune di Grado contenente le tariffe relative alla TARSU/TIA quando invece, trattandosi di un atto generale soggetto a pubblicità legale, si presume conoscibile dalla parte contribuente, rimanendo del tutto irrilevante che tale delibera non fosse stata inserita nel sito internet del comune che non è mezzo destinato alla pubblicità legale dell'atto normativo.

Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso del Comune di Grado va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in diversa co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23910-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata/ - avverso la sentenza n. 20/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] GIULIAdepositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo a TARSU/TIA per il 2012; la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando la fondatezza della doglianza di quest'ultima circa la mancanza di un regolamento contenente le tariffe di riferimento per l'applicazione della suddetta imposta in ragione dell'impossibilità di verificare la relativa delibera di approvazione e la sua pubblicazione perché non prodotte in giudizio: se il regolamento era stato pubblicato dal comune di Grado nel 2004 le tariffe vigenti avrebbero dovuto essere pubblicate sul sito internet del suddetto Comune ma di tale pubblicazione non si fa cenno nell'avviso di accertamento impugnato e sarebbe spettato al comune di Grado provare la suddetta pubblicazione, contestata dalla parte contribuente. Avverso detta sentenza il comune di Grado propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso mentre la parte contribuente non si costituisce. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che con il motivo di ricorso, il comune di Grado denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006, 7 della legge n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990 nonché 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, cod. proc. civ., in quanto gli atti generali come le delibere del Ric. 2020 n. 23910 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- Comune, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. Il motivo è fondato. Infatti, secondo questa Corte: «l'obbligo di allegazione degli atti sui quali si basa l'atto impositivo non opera per gli atti che risultino essere già stati comunicati al contribuente, ovvero per quelli che - essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo - debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili. Di tale principio si è fatta specifica applicazione, tra il resto, proprio con riguardo alle delibere tariffarie emanate dalle amministrazioni comunali nella fiscalità locale: "In tema di imposta sulla pubblicità, le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili" (Cass.n. 30052/18 ed altre); ed ancora: "In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto Ric. 2020 n. 23910 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione"(Cass.n. ord. 13105/12 ed altre)» (Cass. n. 21814 del 2019); in tema di imposta sulla pubblicità, le delibere comunali relative all'applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass. n. 30052 del 2018); in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass. n. 9601 del 2012) [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando la fondatezza della doglíanza di quest'ultima circa la mancanza di un regolamento contenente le tariffe di riferimento per l'applicazione della suddetta imposta in ragione dell'impossibilità di verificare la relativa delibera di approvazione e la sua pubblicazione perché non prodotte in giudizio: se il regolamento era stato pubblicato dal comune di Grado nel 2004 le tariffe vigenti avrebbero dovuto essere pubblicate sul sito internet del suddetto Comune ma di tale Ric. 2020 n. 23910 sez. MT - ud, 06-07-2022 -4- pubblicazione non si fa cenno nell'avviso di accertamento impugnato e sarebbe spettato al comune di Grado provare la suddetta pubblicazione, contestata dalla parte contribuente - ha erroneamente ritenuto che spettasse al comune di Grado provare la conoscibilità del regolamento del comune di Grado contenente le tariffe relative alla TARSU/TIA quando invece, trattandosi di un atto generale soggetto a pubblicità legale, si presume conoscibile dalla parte contribuente, rimanendo del tutto irrilevante che tale delibera non fosse stata inserita nel sito internet del comune che non è mezzo destinato alla pubblicità legale dell'atto normativo. Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso del Comune di Grado va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in diversa co
Sentenza Cassazione n. 26064/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris