CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01712/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1017-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato - avverso la ordinanza n. cron. 1093/2021 de l la CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 01/06/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l’opposizione proposta, nelle forme di cui all’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale era stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, già concessa dal competente consiglio dell’Ordine degli avvocati, in relazione ad un giudizio civile conclusi con sentenza n. 67 del 2020. Il decreto di revoca aveva in particolare ritenuto inammissibile l’istanza per difetto dell’autocertificazione relativa alla condizione reddituale del ricorrente e dei suoi familiari, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 79, primo comma, lettera c), del richiamato D.P.R. n. 115 del 2002. Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 79, 126, 136 del D.P.R. n. 115 del 2002, 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto corretto l’esercizio, da parte del giudice investito dell’istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore, del potere di revoca dell’ammissione al beneficio.Ad avviso del ricorrente, invece, il giudice non sarebbe stato titolare di alcun potere di riesame dell’ammissione, già disposta in precedenza dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.Il motivo è infondato, dovendosi ribadire che il giudice di merito, investito dell’istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocino a spese dello Stato, ha non solo il potere, ma anche il dovere, di verificare la sussistenza originaria, e la persistenza, delle condizioni di ammissibilità della domanda. Infatti “I n materia di patrocinio a spese dello Stato, la preventiva pronuncia ammissiva del giudice in assenza di idonea documentazione si giustifica con la ristrettezza del termine previsto dall'art. 96, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per l'emanazione del provvedimento, che, a sua volta, trova fondamento nelle esigenze di immediata tutela del diritto di difesa. In tale ipotesi, deve ritenersi sussistente non solo il successivo potere del giudice di verificare –chiedendo informazioni alla parte o delegando la Guardia di finanza ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.P.R. 115 cit.– l'assenza delle condizionireddituali di cui agli artt. 76 e 92 (analogamente a quanto previsto dall'art. 79, comma 3), ma anche quello direvocare con effetto ex tunc il provvedimento originariamente concesso” (Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 6292 del 19/03/2014 , Rv. 630765). A nulla rileva, a contrario, il fatto che l’istanza sia stata, nel caso di specie, dichiarata provvisoriamente ammissibile dal consiglio dell’Ordine degli avvocati, poiché resta fermo in ogni caso il potere– dovere del giudice investito della domanda di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte assistita di verificare se, al momento della presentazione dell’istanza, essa fosse ammissibile a fronte della sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge (cfr. Cass. Sez.6 - 2 , Ordinanza n. 15458 del 21/07/2020, Rv. 658734) , e se i predetti requisiti permangano all’atto della liquidazione (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 21096 del 19/07/2023 , Rv. 668552) .Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la violazione dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe rigettato i motivi di opposizione senza esprimere un adeguato percorso motivazionale a sostegno della propria decisione. La censura è inammissibile, poiché la Corte di Appello ha adeguatamente dato conto del percorso logico seguito per pervenire al rigetto dell’opposizione. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che la presenza dell’autodichiarazione della parte istante sulla condizione reddituale della stessa e dei suoi familiari fosse prevista dalla legge a pena di inammissibilità dell’istanza, ed ha escluso la sussistenza di un dovere di acquisire d’ufficio la predetta documentazione, a fronte dell’espressa sanzione prevista dalla norma di cui all’art. 79, comma primo, lettera c), del D.P.R. n. 115 del 2002. Tale motivazione, perfettamente aderente al dettato normativo, non è viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 6 primo comma, lettere a) e b), della legge n. 241 del 1990, 79 e 123 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe ravvisato l’esistenza del dovere del giudice dell’opposizione di acquisire d’ufficio la documentazione reddituale dell’istante e dei suoi familiari, prima di adottare il provvedimento di revoca della sua ammissione al beneficio di cui è causa.La censura è infondata.Come esattamente rilevato dalla Corte di Appello, la sussistenza dell’autocertificazione sulle condizioni reddituali dell’istante e dei familiari conviventi è prescritta dalla legge a pena di inammissibilità, onde la sua mancanza non può essere superata dall’esercizio di un potere di acquisizione ufficioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione della parte istante. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar