CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, il 15 maggio 2019, ha parzialmente riformato - mitigando il trattamento sanzionatorio - la pronunzia di condanna, nel resto confermata, emessa nei suoi confronti il 18 maggio 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione ai reati in tema di stupefacenti a lui ascritti al capo 7 (riferito a tre distinti episodi, tra loro avvinti nel vincolo della continuazione) e al reato a lui ascritto al capo 13 (detenzione di un'arma comune da sparo ex artt. 10, 12 e 14 Legge 497/1974), commessi nel corso del 2014. Più precisamente, il reato di cui al capo 7 riguarda, in primo luogo, la cessione di un chilogrammo di manjuana in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei giorni antecedenti 1'11 aprile 2014; in secondo luogo, l'offerta in vendita dal Prenga all'Auricchio di un quantitativo apprezzabile di cocaina in data 18 aprile 2015; in terzo luogo, l'acquisto da parte del Prenga di un quantitativo di cocaina destinato alla rivendita presso il fornitore Troplini, in data 23 maggio 2014. Il reato di cui al capo 13 ha ad oggetto la detenzione di una pistola cal. 7,65. Il materiale probatorio é costituito, quasi per intero, da intercettazioni telefoniche e ambientali ed é completato da qualche operazione di monitoraggio dei movimenti dei compartecipi da parte della P.G.. In sede di giudizio, il Prenga non ha contestato né il suo riconoscimento vocale né la disponibilità delle utenze intercettate, ma ha invece contestato il significato attribuito alle conversazioni. In proposito la Corte di merito ha pienamente accreditato la ricostruzione delle vicende operata dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado, disattendendo le doglianze rassegnate con l'atto d'appello in ordine a detta ricostruzione e alle deduzioni del giudice di primo grado riguardanti le vicende sottostanti. Per quanto invece riguarda il trattamento sanzionatorio, stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della pena edittale minima di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (C.Cost., sentenza n. 40/2019), la Corte ambrosiana ha rideterminato la pena in mítius, muovendo da una pena minima stimata in sette anni di reclusione ed C 30.000,00 di multa, per poi pervenire, a seguito degli aumenti per la continuazione e dell'applicazione della diminuente del rito, a una pena finale di 5 anni e 4 mesi di reclusione ed C 30.000,00 di multa (in luogo dei 6 anni e dei 30.000,00 di cui alla sentenza di primo grado).2. Il ricorso del Prenga, corredato di una breve premessa narrativa, consta di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione delle vicende di cui al capo 7, ritenute frutto di deduzioni manifestamente illogiche sia del giudice di primo grado, sia della Corte d'appello. Quanto all'episodio dell'acquisto di una partita di cocaina dal Troplini, il deducente - dopo aver rilevato che questo é l'unico episodio in cui vi é un'attività di monitoraggio da parte della polizia giudiziaria - sottolinea che gli stessi operanti hanno escluso di aver assistito a un passaggio di stupefacente in occasione dell'incontro fra il Troplini (giunto a piedi sul luogo dell'incontro) e il Prenga: solo la Corte di merito, come già il G.i.p., ritiene che il passaggio vi fosse stato unicamente in base ad una conversazione successiva, intercorsa tra altre persone (l'Auricchio e il Mazzola). In realtà l'incontro tra il Prenga e il Troplini durò pochi istanti; il Troplini aveva caricato in precedenza due borsoni sulla sua autovettura, ma era venuto a piedi, mentre l'auto era giunta sul posto con a bordo persone estranee. Quanto all'offerta in vendita di partite di cocaina in data 18 aprile 2014, il ricorrente sostiene che la rilevanza penale attribuita alla condotta é frutto di un'interpretazione non in linea con la giurisprudenza, in base alla quale non basta la semplice manifestazione della disponibilità di procurare ad altri lo stupefacente, occorrendo altresì la disponibilità effettiva, sia pure non attuale, della sostanza. Nel caso di specie, tale disponibilità non é emersa, atteso che il Prenga avrebbe dovuto preventivamente verificare che vi fosse l'effettiva disponibilità dello stupefacente e che non si trattasse solo di "chiacchiere", a fronte del fatto che, poco tempo dopo, egli si sarebbe rivolto a un suo personale fornitore a ben diverse condizioni di mercato. Quanto, infine, alla cessione di kg. 1 di marijuana in epoca antecedente 1'11 aprile 2014, essa risulta, secondo il ricorrente, frutto di una ricostruzione del tutto priva di fondamento e di riscontro. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, in cui la Corte di merito, pur avendo tenuto conto della declaratoria di incostituzionalità del minimo edittale di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, di fatto ne ha parzialmente vanificato gli effetti e non ha neppure considerato l'applicabilità del comma 5 dello stesso art. 73. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta mancata assunzione di prove decisive e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 13 (detenzione di arma comune da sparo), riguardo al quale si é unicamente valorizzata una conversazione intercettata e non sono state espletate ulteriori indagini per accertare sia la presenza dell'arma nella disponibilità del Prenga, sia il fatto che l'arma fosse in Italia, sia infine che ne fosse lecita o illecita la detenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, nel quale il ricorrente contesta il quadro probatorio e le valutazioni formulate al riguardo dalla Corte territoriale, é proposto per motivi non consentiti in questa sede, essendo proteso a ottenere una rilettura delle prove raccolte nel giudizio di merito, in termini non compatibili con il sindacato di legittimità. Si richiamano in proposito, in primo luogo, i principi affermati al riguardo dalla giurisprudenza anche apicale di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Va ricordato, in particolare, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); del pari sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Soprattutto va sottolineato, a fronte del riferimento del ricorrente, a proposito dei singoli episodi oggetto del capo d'imputazione in esame, ad alcune conversazioni intercettate onde confutarne il contenuto, il significato e la lettura del linguaggio sottostante, che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (fra le tante vds. Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). A fronte di tali principi, deve invero osservarsi che le motivazioni enunciate dalla Corte di merito si basano su una serie di elementi logici fra loro coordinati, a loro volta fondati sui contenuti delle conversazioni intercettate, dal carattere solo superficialmente criptico e nell'insieme di agevole interpretazione. Quanto all'episodio dell'approvvigionamento di una grossa partita di droga presso il Troplini, é corretta e ineccepibile sul piano logico - e pertanto risulta insindacabile in questa sede - la valutazione della Corte di merito circa la natura e le finalità dell'incontro, basata non tanto sul monitoraggio della PG, quanto sulla successiva conversazione tra l'Auricchio e il Mazzola, dalla quale é agevole ricavare, anche attraverso la lettura completa dell'annotazione riguardante la conversazione (pag. 12 sentenza impugnata), l'avvenuta consegna di "qualcosa" (ossia di un quantitativo di stupefacente) dagli albanesi - ossia dal Troplini - al Prenga, nello stesso giorno in cui la telefonata aveva luogo. Gli stessi movimenti del Troplini prima dell'incontro (il carico dei due borsoni sull'autovettura in uso al medesimo, il suo arrivo a piedi a fronte dell'arrivo della stessa vettura con a bordo due persone rimaste ignote ecc.) sono stati ritenuti ragionevolmente confermativi che non solo vi fosse stato l'incontro, ma che vi fosse stato anche il passaggio dello stupefacente, con modalità diverse dalla materiale e contestuale consegna. Quanto all'offerta in vendita di cocaina, l'interpretazione della conversazione da parte della Corte di merito (come già del primo giudice) appare affatto agevole in relazione al tenore solo superficialmente criptico della conversazione stessa; a fronte di ciò, é priva di pregio la tesi del ricorrente in ordine alla carenza di prove circa la disponibilità dello stupefacente in capo al Prenga: é noto infatti che a tal fine deve intendersi come effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscano" il cessionario (ex multis Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716); e che il Prenga fosse nelle condizioni di procurarsi lo stupefacente presso i suoi canali albanesi in tempi certamente rapidi si ricava agevolmente dal complessivo tenore della conversazione alle pagine da 7 a 9 della sentenza impugnata. Ogni ulteriore lagnanza del ricorrente (come quella sul prezzo dei successivi approvvigionamenti del Prenga) attiene a questioni di fatto non suscettibili di disamina in sede di legittimità. E' poi affatto generico, e meramente avversativo, quanto dedotto dal ricorrente a proposito della cessione da parte del Prenga all'Auricchio e al [OSCURATO:PERSONA] di 1 chilogrammo di marijuana in data antecedente 1'11 aprile 2014: sul punto, di fatto, il ricorso non offre alcuna concreta indicazione a contrario rispetto al percorso argonnentativo della sentenza impugnata. 2. E' del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso. Quanto al trattamento sanzionatorio nel suo complesso - fatto salvo, si ripete, quanto si dirà fra breve - va tenuto presente il principio in base al quale, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non é necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo é desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). Si soggiunge che, in tema di sostanze stupefacenti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, non sussiste per il giudice l'obbligo di rinnovare il giudizio sulla rideterminazione della pena alla luce della nuova cornice edittale, e per l'effetto di attendere a specifica motivazione sul punto, quando la nuova pena sia coincidente con il nuovo minimo edittale o prossima ad esso, in modo corrispondente alla pena originaria quantificata nei medesimi termini rispetto al previgente minimo (Sez. 2, Sentenza n. 37089 del 08/07/2021, Boufoura, Rv. 282016). Nella specie, la rideterminazione della pena si é comunque basata su una pena base di poco superiore rispetto al nuovo minimo edittale ed é comunque pervenuta a una pena finale inferiore di otto mesi rispetto a quella applicata in primo grado, sotto il vigore della precedente, più gravosa forbice edittale. Quanto, poi, al mancato inquadramento della vicenda nell'ipotesi di lieve entità, la ricostruzione delle vicende sottostanti consente di escludere l'applicabilità della lex mitior in relazione ai rilevanti quantitativi di stupefacenti oggetto dei traffici condotti dall'odierno ricorrente. In proposito si rammenta che anche la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabilità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri). 3. E', infine, manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso. Il contenuto della conversazione intercettata é quanto mai eloquente: il Prenga, infatti, fa esplicito riferimento a una pistola 7,65 in suo possesso; e che si tratti di un'arma che egli non detiene in Albania, ma nella sua abitazione di Treviglio (con conseguente esclusione del difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana) appare evidente dalla parte della conversazione riportata a pagina 15, ove si legge che il Prenga, rivolto all'Auricchio, dice "ma se ti serve zio io l'avevo qua", specie ove si consideri che in una successiva conversazione, laddove lo stesso Prenga fa riferimento ad un Kalashnikov detenuto in Albania, egli é chiaro nell'affermare che egli detiene quell'arma presso la sua abitazione albanese. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in