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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 22824/2026

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nale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestopronunciare l’inammissibilità dei ricorsi.Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, decidendo sulle richieste diriesame proposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di indagato, e diRaffaella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzi interessati, haconfermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 febbraio 2026, nei confronti di FrancescoSanzone, in relazione al reato di ricettazione, avente a oggetto la somma di euro852.930,00, rinvenuta nell’abitazione del medesimo e dei terzi interessati, prima citati,conviventi con l’indagato, nel corso di una perquisizione domiciliare.

2. Avverso l’ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione, con atto unico,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzi, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con un unico motivo, variamente articolato, si contesta la violazione di legge, inrelazione agli artt. 125, 321 cod. proc. pen., e 648 cod. pen., nonché la carenza assoluta dimotivazione del titolo genetico, che riferiva la sussistenza del fumus commissi delicti deldelitto di ricettazione unicamente a [OSCURATO:PERSONA] e non anche ai terzi conviventi, in talsede ricorrenti.In aperto contrasto coi principi regolativi posti da questa Corte in materia di obblighimotivazionali del giudice cautelare, la gravata ordinanza avrebbe preteso di compensare taleradicale assenza di ragioni giustificatrici del titolo genetico, adducendo argomentazionicontrastanti con i principi giurisprudenziali in tema di sussistenza del fumus commissi delictidel delitto di ricettazione.

E, infatti, il Tribunale, per un verso, neppure avrebbe individuato latipologia del reato presupposto, illegittimamente ritenendo tale individuazione superflua, e,dall’altro, si sarebbe limitato a riferirsi all’entità della somma rinvenuta nell’abitazione eall’assenza di redditi significativi per giustificare il sequestro del denaro, pur dopo averriconosciuto la qualità, in capo ai ricorrenti, di detentori pro quota delle somme.La difesa valorizza, infine, delle recenti decisioni di questa Corte (segnatamente, Sez. 2n. 06230 del 10 febbraio 2026, Pavesi, non mass.) in tema di sequestro di somme di denaroo di beni preziosi prive di giustificazione, secondo cui «la sussistenza del fumus dei delitti diricettazione e riciclaggio deve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolarimodalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenzadi redditi leciti ma, altresì, alla presenza di ulteriori elementi significativi della certaprovenienza da delitto, e ciò proprio per scongiurare il pericolo di procedere al sequestro disomme di denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648-bis cod. pen. in assenzadi qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimentilegittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante» (ibidem, inmotivazione, par. 1.1).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito indicate.2.

Il motivo unico proposto dai ricorrenti è aspecifico.

Salvo quanto si esporrà infra, sub2.1, a proposito della correttezza dell’ordito motivazionale in tema di individuazione dellatipologia del reato presupposto, nel caso di sequestro di somme di denaro ritenute profitto diricettazione o riciclaggio (sul punto, v.

Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727- 01), va innanzitutto rilevata la radicale genericità del motivo, nella parte in cui assume che iricorrenti, in quanto conviventi dell’indagato, “dovessero ritenersi co-detentori” del denaro equindi sostanzialmente indagati” (p. 2 del ricorso).

La notazione è priva di fondamento, postoche indagato, nel procedimento de quo, risulta essere unicamente [OSCURATO:PERSONA]; ed ènei suoi confronti che il decreto di sequestro preventivo del denaro è stato disposto.Né, dal tenore del ricorso, è possibile individuare una specifica contestazione relativaall'assenza di collegamento concorsuale tra i ricorrenti e l'indagato, ponendo il motivounicamente la questione dell’assenza di motivazione (del titolo genetico e della gravataordinanza) circa la posizione dei ricorrenti stessi (p. 2-3 del ricorso).Il motivo asserisce, altresì, che il Tribunale avrebbe riconosciuto la qualità, in capo airicorrenti, di detentori pro quota delle somme, ciò che, invero, non si desume, neppureimplicitamente, dalla motivazione.

Neppure sono dedotti rilievi circa l'origine lecita dellesomme, delle quali ricorrenti assumono arbitrariamente la titolarità.Puntualizzato, dunque, che i ricorrenti agiscono in tal sede, come già in occasione dellarichiesta di riesame, nella veste di terzi interessati, si pone il problema della lorolegittimazione a contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa.Sul punto, questa Corte ha affermato che «in tema di impugnazioni cautelari reali, ilterzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivonon può contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, potendounicamente dedurre l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamentoconcorsuale con l'indagato» (Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Yang, Rv. 288683 – 01; v.anche, con medesimo orientamento, Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, Kos, Rv.289384 – 01).Secondo altri orientamenti, «in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume diavere diritto alla restituzione del bene sottoposto al vincolo reale impeditivo è legittimato adedurre, in sede di riesame, non solo l'effettiva titolarità o la disponibilità del bene el'inesistenza di un proprio contributo al reato ascritto all'indagato, ma anche l'insussistenzadel "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora"» (Sez. 3, n. 3657 del 20/11/2025, dep.2026, Di, Rv. 289271 – 01: in motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, nel caso in cuiil sequestro riguardi beni non appartenenti all'indagato, la prova della sola titolarità formalenon è sufficiente ad ottenerne la restituzione, sicché escludere la possibilità, per il terzo, dichiedere la verifica dei presupposti sostanziali del sequestro lo priverebbe di un'effettivatutela (Sez. 3, n. 3657 del 20/11/2025, dep. 2026, Di, Rv. 289271 – 01; si veda anche Sez.6, n. 9193 del 14/01/2026, Credal, Rv. 289560 – 01, ma in tema di sequestro probatorio).2.1 Anche a voler seguire quest’ultimo orientamento e a ritenere, quindi, legittimati iricorrenti a eccepire la sussistenza del fumus commissi delicti nel caso di specie, il motivo inesame è, in ogni caso, aspecifico, non confrontandosi la difesa con i molteplici elementiulteriori rispetto all’evidenziata situazione di sostanziale impossidenza degli odierni ricorrenti:argomento, quest’ultimo, che i ricorrenti neppure tentano di contrastare che sono statiritenuti significativi della certa provenienza di quei redditi da un delitto presupposto.Se è vero che, in caso di sequestro di somme di denaro o di beni preziosi prive digiustificazione, l'assenza di redditi leciti non è profilo sufficiente, da solo, a fondare lasussistenza del fumus commissi delicti del delitto di ricettazione (come affermato anche dallapiù recente giurisprudenza citata proprio dai ricorrenti: il riferimento è a Sez. 2 n. 06230 del10 febbraio 2026, Pavesi, non mass., sulla falsariga della già menzionata Sez. 2, Peritore,Rv. 286727 - 01), è anche vero che, nella motivazione dell’impugnata ordinanza, si fariferimento, come anticipato, a molti elementi, che sono stati ritenuti significativi, conargomentazioni affatto esenti dai dedotti vizi, della certa provenienza di quei redditi da undelitto presupposto.

A tal riguardo si sono evidenziati, in particolare: 1) il collegamento dell'indagatomedesimo a misura cautelare per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti; 3) il sequestrodi oltre 20 chili di cocaina nell'indagine de quo;4) il rinvenimento della somma di denaro innascondigli, siti nell’abitazione, ai quali si accedeva con una certa difficoltà, “modalità tipicadi ambienti criminali professionali capaci di adottare accorgimenti specifici al fine diassicurarsi la sicurezza dei traffici illeciti condotti” (v. p. 3 e 4 della gravata ordinanza); 5)ilpossesso di appunti (con cifre, nomi e date, indicativi di traffici di stupefacenti); 6) ladetenzione di una somma notevolissima in contanti, pari ad oltre 850.000.Sicché risulta priva di pregio la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe seguito lagiurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v.

Sez. 2 n. 06230 del 10 febbraio 2026, Pavesi,non mass.), in tema di sequestro di somme di denaro (o di beni preziosi) prive digiustificazione, secondo cui «la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggiodeve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamentodel contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì,alla presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto, e ciò proprioper scongiurare il pericolo di procedere al sequestro di somme dì denaro contante elevandoimputazioni ex art. 648 o 648-bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto adimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generaleablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante» (ibidem, in motivazione, par. 1.1).L ’ i m p u g n a t a o r d i n a n z a è , i n v e c e , p i e n a m e n t e c o n f o r m eall'orientamentogiurisprudenziale di legittimità, ormai sostanzialmente prevalente, secondo ilquale la sola disponibilità da parte di un soggetto di denaro o valori sproporzionati rispettoalle sue condizioni economiche e reddituali e dei quali l'interessato non sappia fornire lagiustificazione, non può considerarsi, di per sé, elemento sufficiente per ritenere il fumus deidelitti quali il riciclaggio e la ricettazione v. anche (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep.2025, Bernaschino, Rv. 287719 – 01): «ciò, se non altro, per l'ovvia considerazione che ilsuddetto dato di fatto non esclude che il bene di cui si discute possa essere di provenienzalecita ovvero provenire da un illecito non penalmente rilevante (ovvero, ancora, da un reatocontravvenzionale che non rientra per limite di pena tra quelli previsti dall'art. 648, secondocomma, o 648 bis, secondo comma, cod. pen.» (così Sez. 2, n. 08576 del 6 febbraio 2026,[OSCURATO:PERSONA], non mass., in motivazione).

Come sopra indicato, l’ordinanza impugnata, proprio nel rimarcare la presenza diulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto, ha tenuto in debito contotutte le circostanze del caso concreto, valutandole in relazione alla natura e alla tipologia delbene.

Sicché risulta dimostrato quel «un quid pluris», «idoneo a superare, seppur col minorgrado di certezza che la fase cautelare esige, il dubbio in ordine alla possibile provenienzalecita».

Non da ultimo, anche l'entità della somma rinvenuta («pari o superiore alle soglie dipunibilità previste per i reati tributari e non compatibile con i redditi dichiarati ai fini fiscali daldetentore, in quanto, in tali casi, deve ritenersi probabile che la somma, pur derivando daSez. 2, [OSCURATO:PERSONA], non mass., in motivazione, cit.) è stato uno degli elementi valutati ecorrettamente valorizzati, nel caso concreto.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili.

Allapronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragionedell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.

Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez.1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, in favore della Cassadelle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestopronunciare l’inammissibilità dei ricorsi.Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, decidendo sulle richieste diriesame proposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di indagato, e diRaffaella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzi interessati, haconfermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 febbraio 2026, nei confronti di FrancescoSanzone, in relazione al reato di ricettazione, avente a oggetto la somma di euro852.930,00, rinvenuta nell’abitazione del medesimo e dei terzi interessati, prima citati,conviventi con l’indagato, nel corso di una perquisizione domiciliare. 2. Avverso l’ordinanza, hanno proposto ricorso per cassazione, con atto unico,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzi, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con un unico motivo, variamente articolato, si contesta la violazione di legge, inrelazione agli artt. 125, 321 cod. proc. pen., e 648 cod. pen., nonché la carenza assoluta dimotivazione del titolo genetico, che riferiva la sussistenza del fumus commissi delicti deldelitto di ricettazione unicamente a [OSCURATO:PERSONA] e non anche ai terzi conviventi, in talsede ricorrenti.In aperto contrasto coi principi regolativi posti da questa Corte in materia di obblighimotivazionali del giudice cautelare, la gravata ordinanza avrebbe preteso di compensare taleradicale assenza di ragioni giustificatrici del titolo genetico, adducendo argomentazionicontrastanti con i principi giurisprudenziali in tema di sussistenza del fumus commissi delictidel delitto di ricettazione. E, infatti, il Tribunale, per un verso, neppure avrebbe individuato latipologia del reato presupposto, illegittimamente ritenendo tale individuazione superflua, e,dall’altro, si sarebbe limitato a riferirsi all’entità della somma rinvenuta nell’abitazione eall’assenza di redditi significativi per giustificare il sequestro del denaro, pur dopo averriconosciuto la qualità, in capo ai ricorrenti, di detentori pro quota delle somme.La difesa valorizza, infine, delle recenti decisioni di questa Corte (segnatamente, Sez. 2n. 06230 del 10 febbraio 2026, Pavesi, non mass.) in tema di sequestro di somme di denaroo di beni preziosi prive di giustificazione, secondo cui «la sussistenza del fumus dei delitti diricettazione e riciclaggio deve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolarimodalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenzadi redditi leciti ma, altresì, alla presenza di ulteriori elementi significativi della certaprovenienza da delitto, e ciò proprio per scongiurare il pericolo di procedere al sequestro disomme di denaro contante elevando imputazioni ex art. 648 o 648-bis cod. pen. in assenzadi qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimentilegittimandosi la generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante» (ibidem, inmotivazione, par. 1.1).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito indicate.2. Il motivo unico proposto dai ricorrenti è aspecifico. Salvo quanto si esporrà infra, sub2.1, a proposito della correttezza dell’ordito motivazionale in tema di individuazione dellatipologia del reato presupposto, nel caso di sequestro di somme di denaro ritenute profitto diricettazione o riciclaggio (sul punto, v. Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727- 01), va innanzitutto rilevata la radicale genericità del motivo, nella parte in cui assume che iricorrenti, in quanto conviventi dell’indagato, “dovessero ritenersi co-detentori” del denaro equindi sostanzialmente indagati” (p. 2 del ricorso). La notazione è priva di fondamento, postoche indagato, nel procedimento de quo, risulta essere unicamente [OSCURATO:PERSONA]; ed ènei suoi confronti che il decreto di sequestro preventivo del denaro è stato disposto.Né, dal tenore del ricorso, è possibile individuare una specifica contestazione relativaall'assenza di collegamento concorsuale tra i ricorrenti e l'indagato, ponendo il motivounicamente la questione dell’assenza di motivazione (del titolo genetico e della gravataordinanza) circa la posizione dei ricorrenti stessi (p. 2-3 del ricorso).Il motivo asserisce, altresì, che il Tribunale avrebbe riconosciuto la qualità, in capo airicorrenti, di detentori pro quota delle somme, ciò che, invero, non si desume, neppureimplicitamente, dalla motivazione. Neppure sono dedotti rilievi circa l'origine lecita dellesomme, delle quali ricorrenti assumono arbitrariamente la titolarità.Puntualizzato, dunque, che i ricorrenti agiscono in tal sede, come già in occasione dellarichiesta di riesame, nella veste di terzi interessati, si pone il problema della lorolegittimazione a contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa.Sul punto, questa Corte ha affermato che «in tema di impugnazioni cautelari reali, ilterzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivonon può contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, potendounicamente dedurre l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamentoconcorsuale con l'indagato» (Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Yang, Rv. 288683 – 01; v.anche, con medesimo orientamento, Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, Kos, Rv.289384 – 01).Secondo altri orientamenti, «in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume diavere diritto alla restituzione del bene sottoposto al vincolo reale impeditivo è legittimato adedurre, in sede di riesame, non solo l'effettiva titolarità o la disponibilità del bene el'inesistenza di un proprio contributo al reato ascritto all'indagato, ma anche l'insussistenzadel "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora"» (Sez. 3, n. 3657 del 20/11/2025, dep.2026, Di, Rv. 289271 – 01: in motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, nel caso in cuiil sequestro riguardi beni non appartenenti all'indagato, la prova della sola titolarità formalenon è sufficiente ad ottenerne la restituzione, sicché escludere la possibilità, per il terzo, dichiedere la verifica dei presupposti sostanziali del sequestro lo priverebbe di un'effettivatutela (Sez. 3, n. 3657 del 20/11/2025, dep. 2026, Di, Rv. 289271 – 01; si veda anche Sez.6, n. 9193 del 14/01/2026, Credal, Rv. 289560 – 01, ma in tema di sequestro probatorio).2.1 Anche a voler seguire quest’ultimo orientamento e a ritenere, quindi, legittimati iricorrenti a eccepire la sussistenza del fumus commissi delicti nel caso di specie, il motivo inesame è, in ogni caso, aspecifico, non confrontandosi la difesa con i molteplici elementiulteriori rispetto all’evidenziata situazione di sostanziale impossidenza degli odierni ricorrenti:argomento, quest’ultimo, che i ricorrenti neppure tentano di contrastare che sono statiritenuti significativi della certa provenienza di quei redditi da un delitto presupposto.Se è vero che, in caso di sequestro di somme di denaro o di beni preziosi prive digiustificazione, l'assenza di redditi leciti non è profilo sufficiente, da solo, a fondare lasussistenza del fumus commissi delicti del delitto di ricettazione (come affermato anche dallapiù recente giurisprudenza citata proprio dai ricorrenti: il riferimento è a Sez. 2 n. 06230 del10 febbraio 2026, Pavesi, non mass., sulla falsariga della già menzionata Sez. 2, Peritore,Rv. 286727 - 01), è anche vero che, nella motivazione dell’impugnata ordinanza, si fariferimento, come anticipato, a molti elementi, che sono stati ritenuti significativi, conargomentazioni affatto esenti dai dedotti vizi, della certa provenienza di quei redditi da undelitto presupposto. A tal riguardo si sono evidenziati, in particolare: 1) il collegamento dell'indagatomedesimo a misura cautelare per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti; 3) il sequestrodi oltre 20 chili di cocaina nell'indagine de quo;4) il rinvenimento della somma di denaro innascondigli, siti nell’abitazione, ai quali si accedeva con una certa difficoltà, “modalità tipicadi ambienti criminali professionali capaci di adottare accorgimenti specifici al fine diassicurarsi la sicurezza dei traffici illeciti condotti” (v. p. 3 e 4 della gravata ordinanza); 5)ilpossesso di appunti (con cifre, nomi e date, indicativi di traffici di stupefacenti); 6) ladetenzione di una somma notevolissima in contanti, pari ad oltre 850.000.Sicché risulta priva di pregio la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe seguito lagiurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v. Sez. 2 n. 06230 del 10 febbraio 2026, Pavesi,non mass.), in tema di sequestro di somme di denaro (o di beni preziosi) prive digiustificazione, secondo cui «la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggiodeve essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamentodel contante, significative della volontà di occultarlo, e dell'assenza di redditi leciti ma, altresì,alla presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto, e ciò proprioper scongiurare il pericolo di procedere al sequestro di somme dì denaro contante elevandoimputazioni ex art. 648 o 648-bis cod. pen. in assenza di qualsiasi elemento atto adimostrare l'esistenza di un delitto presupposto, altrimenti legittimandosi la generaleablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante» (ibidem, in motivazione, par. 1.1).L ’ i m p u g n a t a o r d i n a n z a è , i n v e c e , p i e n a m e n t e c o n f o r m eall'orientamentogiurisprudenziale di legittimità, ormai sostanzialmente prevalente, secondo ilquale la sola disponibilità da parte di un soggetto di denaro o valori sproporzionati rispettoalle sue condizioni economiche e reddituali e dei quali l'interessato non sappia fornire lagiustificazione, non può considerarsi, di per sé, elemento sufficiente per ritenere il fumus deidelitti quali il riciclaggio e la ricettazione v. anche (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep.2025, Bernaschino, Rv. 287719 – 01): «ciò, se non altro, per l'ovvia considerazione che ilsuddetto dato di fatto non esclude che il bene di cui si discute possa essere di provenienzalecita ovvero provenire da un illecito non penalmente rilevante (ovvero, ancora, da un reatocontravvenzionale che non rientra per limite di pena tra quelli previsti dall'art. 648, secondocomma, o 648 bis, secondo comma, cod. pen.» (così Sez. 2, n. 08576 del 6 febbraio 2026,[OSCURATO:PERSONA], non mass., in motivazione). Come sopra indicato, l’ordinanza impugnata, proprio nel rimarcare la presenza diulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto, ha tenuto in debito contotutte le circostanze del caso concreto, valutandole in relazione alla natura e alla tipologia delbene. Sicché risulta dimostrato quel «un quid pluris», «idoneo a superare, seppur col minorgrado di certezza che la fase cautelare esige, il dubbio in ordine alla possibile provenienzalecita». Non da ultimo, anche l'entità della somma rinvenuta («pari o superiore alle soglie dipunibilità previste per i reati tributari e non compatibile con i redditi dichiarati ai fini fiscali daldetentore, in quanto, in tali casi, deve ritenersi probabile che la somma, pur derivando daSez. 2, [OSCURATO:PERSONA], non mass., in motivazione, cit.) è stato uno degli elementi valutati ecorrettamente valorizzati, nel caso concreto. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili. Allapronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragionedell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez.1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, in favore della Cassadelle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equodeterminare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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