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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 36182/2022

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igliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 13844/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] , Marina LIBERTI e Giuseppina FOFFO ; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 4 , presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, in virtù di procurain calce al ricorso; -ricorrenti - nei confronti di RobertoCAPITANELLI; elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.3, presso lo Studio dell’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di Margherita [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.137, presso lo studio dell’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende,in virtù di procura in calce al controricorso ; P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani -controricorrente- avverso la sentenza n. 7275/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 21 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 12 giugno 2017, il Tribunale di Roma rigettò le opposizioni esecutive, proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle procedure immobiliari riunite iniziate da [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente alle rispettive quote di proprietà di diverse unità immobiliari; il Tribunale condannò altresì gli opponenti al pagamento delle spese in favore delle parti costituite, tra le quali figurava [OSCURATO:PERSONA], nominato custode giudiziario dei beni oggetto di esecuzione.

La sentenza fu appellata unicamente nei confronti del custode giudiziario e limitatamente al capo di condanna alle spese in favore di quegli.

Costituitosi nel giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] eccepì il propriodifetto di legittimazione passiva, per essere cessato dall’ufficio di custode giudiziario a seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione del 7 giugno 2016, con cui era stata nominata nuova custode [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima, costituitasi a sua volta, eccepì la nullità dell’appello, per essere stato notificato l’atto introduttivo al solo [OSCURATO:PERSONA].

Nel merito, sia il precedente che il nuovo custode invocarono il rigetto dell’impugnazione.

La Corte di appellodi Roma, con sentenza del 21 novembre 2019, ha dichiaratoil difetto di legittimazione passiva di Roberto C apitanelli , sul rilievo che la custodia giudiziaria, a favore del la quale erano state liquidate le spese, era rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], che P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani esercitava il relativo ufficio sin dal 7 giugno 2016, data del provvedimentodi nomina emesso dal giudice dell’esecuzione.

Nel merito,la Corte territorialeha rigettato l’appello, rilevando che, sebbene nessuna domanda fosse stata proposta contro il custo de da parte degli opponenti, tuttavia la loro condanna alla rifusione delle spese processuali trovava fondamento nel principio di causalità, che impone che la parte comunque evocata in giudizio, anche se non destinataria di alcuna domanda, de ve essere rimb orsata delle spese processuali sostenute in conseguenza dell’ingiustificata o non necessaria evocazione d i chi l’abbia chiamata e sia poi rimasto soccombente.

La Corte di merito, infine, ha condannato gli appellanti alle spese del grado, liquidandole in Euro 5.532,00, tenendo conto, in tale complessivo computo, oltre che delle fasi di studio , introduttiva e decisoria, anche della fase di trattazione, in relazione alla quale ha liquidato l’importo di Euro 1.755,00.

Avverso la sentenza della Corteromana ha nno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Hanno resistito con distinti controricors i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendonessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo.

I ricorrenti e la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani

1. Il primo motivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ.) –Violazione dell’art. 560 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. ) ».

Iricorrenti criticano la sentenza impugnata per aver confermato la loro condanna nelle spese in favore del custode , già pronunciata da l primogiudice, in applicazione di un principio asseritamente ap plicabile ad una fattispecie diversa da quella verificatasinel caso concreto.

Al riguardo premettonoche, in sede di introduzione del giudizio di merito dell’opposizione esecutiva, proposta contro [OSCURATO:SOCIETA]. nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari da questa iniziate contro di loro, l’atto di riassunzione era stato notificato al custode giudiziario dei beni oggetto di espropriazione, al solo fine di renderlo edotto della lite ed evitare possibili eccezioni circa l’integrità del contraddittorio da parte del creditore procedente e dei creditori intervenuti, senza proporre alcuna domanda contro di lui.

Soggiungono che il custode, costituitosi in giudizio, no n aveva proposto alcuna domanda contro di loro e si era limitato – pur indebitamente, alla luce del disposto del l ’art. 560 c od. proc. civ. , che circoscrive la legittim azione processuale del custode alle azioni occorrenti per conseguire la disponibilità del bene pignorato – a fare proprie le difese e le eccezionidei creditoriopposti, ai sensi dell’art.560 cod. proc. civ..

Evidenziano che, pertanto, essi non avrebbero potuto essere considerati soccombentinei confronti del custodee che il Tribunale, nel condannarli, in assenza di soccombenza, a rimborsare le spese processualisostenute da una p arte non legittimata , avrebbe violato sia l’art.91 cod. proc. civ. che l’art. 560 cod. proc. civ. .

Tutto ciò evidenziato , i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale, nel confermare la predetta condanna , avrebbe indebitamente esteso al la fattispecie un principio che , pur trovando P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani fondamento nella giurisprudenza di legittimità (vengono citate le sentenze nn. 14930 del 2000,7674 del 2008, 7431 del 2012, 2492 del 2016 di questa Corte), sarebbe stato enunciato in relazione alladiversa ipotesi in cui il soggetto indebitamente evocato in giudizio (ed avente diritto al rimborso delle spese processuali ) si sia « comunque dovuto difendereda una altrui domanda » (p. 8 del ricorso) , formulata nei suoi confronti dal soccombente o dalla parte originariamente citata da quest’ultimo; ipotesi completamentediversa da quella in esame, nella quale, al contrario , il custode era stato citato ai soli fini della denuntiatio litise non aveva avuto bisogno di espletare alcuna attività difensiva.

Anche la Corte territoriale, come il primo giudice, avrebbe quindi violato gli att. 91 e 560 cod. proc. civ., pronunciando una condanna nelle spese della parte non soccombente in favore del soggetto privo della legittimazione a resistere nel giudizio, in cui era stato evocato solo per prevenire eventualieccezioni sull’integrità del contraddittorio ad opera delle parti legittimate. 1.1.Il motivo è infondato.

Sebbene non sussista l’autonoma legittimazione del custode allorché si contestino atti della procedura espropriativa, deve tuttavia trovare operatività il principio, correttamente applicato dalla Corte di appello, secondo cui l’in giustificata , o comunque non n e cessaria, evocazione in giudizio di un soggetto , anche se non destinatari o di alcunadomanda, impone alla parte che l’ha effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le s pese che ha dovuto sostenere in conseguenza di quella evocazione, in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo.

Il soggetto chiamato in giudizio, infatti, anche quando ne i suoi confronti non sia proposta alcuna domanda –e salvi i casi specifici in cui la notifica dell’atto introduttivo del giudizio (o di un grado di esso), avente espressa ed inequivoca funzione di mero avvertimento, non P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani integri una vocatio in jus e non comporti l’assunzione della qualità di partein capo al notificando (cfr., ad es ., l’a r t. 332 cod. proc. civ. ) – , deve scegliere se restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti) o se costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore, sostenendo i consequenziali oneri economici; attività, quest’ultima, che trova nel fatto stessodell’essere stato evocato in giudizio , e non nel fatto di essere stato o meno destinatario di unaprecisa domanda, il suo necessario presupposto.

Non censurabile, pertanto, appare la decisione della Corte territoriale, la quale ha correttamente osservatoche non assume r ilievo la circostanza che il chiamante non abbia proposto domande nei confronti del chiamato, atteso che la condanna nelle spe se trova fondamento nel principio di causalità, che impone a colui che col suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo (agendo o resistendo infondatamente nello stesso) e sia conseguentementerimasto soccombente, di sopportarne i relativi oneri economici (Cass. 30/05/2000, n. 7182; Cass. 27/11/2006, n. 25141; Cass. 15/07/2008, n. 19456; Cass.29/07/2021, n. 21823).

Il primo motivo di ricorso va, dunque , rigettato , non senza evidenziare che, quand’anche fosse stato possibile accedere alla prospettazionedei ricorrenti (che subordina la condanna nelle spese in favore del chiamato al presupposto che egli si sia dovuto difendere rispetto ad una specifica domanda proposta nei suoi confronti), la doglianza, per come formulata, lungi dall’essere accolta, avrebbe dovuto qualificarsi inammissibile, per violazione dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., in ragione della omessa indicazione, in ricorso, dell’esatto petitume dell’esatta causa petendidelle domande proposte nel giudizio di opposizione, la quale sarebbe statanecessaria al fine di valutare se l’evocazione in giudiziodel custode fosse sta ta fatta effettivamente al solo fine di denunciare la pendenza della lite e se essa avesse reso necessario, o no,lo svolgimento, da parte sua , di un’attività difensiva .

P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 2.il secondo motivo , proposto in via subordinata rispetto al primo, denuncia «violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art.91 cod. proc. civ.(art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) – Violazione e falsa applicazione dell’art.4 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.55 (art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.)».

I ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per avere liquidato le spese del grado di appello , computando nell’importo complessivo di Euro 5.532,00, oltre alle spese specificamente relative alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, anche quelle concernenti la fase di trattazione, quantificate nella sommadi Euro 1.755,00.

Deducono l’ erroneità in iure di tale liquidazione, la quale non avrebbe tenuto conto del fatto che nel giudizio di appello non si era svolta la fase di trattazione perché, da quella introduttiva ( culminata nell’udienza di prima comparizione del 10 maggio 2018) , la controversia era transitata direttamente alla fase decisoria , celebrata all’udienza del21 novembre 2019, ove, a seguito di discussione orale ex art.281 sexies cod. proc. civ., era stata emessa la sentenza .

Evidenziano che,già con istanza di correzione di errore materiale, peraltro rigettata dalla Corte territorial e, avevano chiesto che dall’importo complessivo d elle spese processuali fosse de tratta la sommadi Euro 1.755,00, che doveva ritenersi indebitamente liquidata per non essere stata svolta nel grado di appello ness una attività istruttoria.

Manifestano, infine, la volontà di impugnare, «per quanto di ragione» (p. 12 del ricorso), anche l’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di correzione di errore materiale, emessa dalla Corte d’appello il 6 febbraio 2020. 2.1.Premesso che non è ammissibile l’autonoma impugnazione, con ricorso per cassazione, dell’ordinanza di reiezione dell’istanza di correzione di errore materiale (Cass. 27/02/2019, n. 5733; Cass.26/07/2019, n. 20309), il motivo in esame, quale doglianza diretta, P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani invece,a censurare la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza di appello, è fondato.

È stato debitamente dedotto nel ricorso – ed è comunque incontroverso tra le parti – che, nel giudizio di appello, al la prima udienza del 10 maggio 2018, i procuratori delle part i avevano concordementechiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni e la Corte di appelloaveva rinviato, all’uopo, all’udienza del 21 novembre 2019 (cfr., a pag. 13 del ricorso, lo stralc io del verbale d’udienza del 10 maggio 2018, trascritto tra virgolette ), senza svolgere alcuna delle attività contemplate nell’art.350 cod. proc. civ. (veri fiche attinenti alla costituzione delle parti, alla regolarità delle notifiche , alla necessità di integrare il contraddittorio; declaratoria di contumacia di eventuali appellati non costituiti; riunione di più atti di impugnazione ; espletamentodel tentativo di conciliazione) o nell’art. 4, comma 5, lett. c),del d.m. n. 55 del 2014, ( richieste di prova ; memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni; esame di scritti, di documenti e di provvedimenti giudiziali; atti funzionali alla formazione di prove; partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie; esame di relazioni peritali o di consulenze di parte; notificazione di domande nuove o di altri atti; richieste di copie al cancelliere, istanze al giudice; dichiarazioni nei casi previsti dalla legge; deduzioni a verbale; intimazioniai testimoni, intr o duzione di procedimenti i ncidentali ).

Ciò posto, va al riguardo ribaditoil principiosecondo il quale la fase di istruttoria e/o di trattazione, in riferimentoal giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività sopra richiamate,ovvero sia fissata un’udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività (Cass. 16/04/2021, n. 10206).

Questo principio non è in contrastocon quello – anch ’ esso più volte affermato da questa Corte– secondo cui « va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile»(cfr., ad es., Cass.05/01/2022, n. 164).

Tale affermazione, infatti, trovafondamento nel rilievo che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore perla predetta fase, ai sensi delcitato art. 4, quinto comma, lett. c) , del d.m. n. 55 del 2014, rileva, oltre al compimento di attività istruttoria in senso stretto (benché, ad es., limitata all’esame di documenti e non estesa all’esperimento di prove costituende: Cass. 07/10/2021, n. 27304), anche il compimento di attività non avent i tale specifico carattere , quali, di volta in volta, l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 164, cit.; Cass. 06/12/2021, n. 38509),oppure l’esame degli s critti difensivi di controparte , sebbene e ssi non prefigur ino la necessitàdi procedere all’istruzione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17387) .

Quando,invece, non venga svolta alcuna delle attività indicate dalla citata disposizione regolamentare, deve escludersi che possa procedersi a liquidazione, poiché, ai sensi dell ’ultimo periodo del la richiamata lett.c) del q uinto comma dell’art . 4 del d . m. n . 55 del 2014 , la fase istruttoria e/o di trattazione rileva ai fini della liquidazione del compenso solo quando effettivamente svolta (Cass. 30/05/2022, n. 17387, cit.).

Nel caso di specie, l’evidenziata circostanza –debitamente allegata in ricorso e provata – che nessuna attività di trattazione era stata compiuta all’udienza del 10 maggio 2018, di mero rinvio a quella del P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 21 novembre 2019, fissata per la precisazione delle conclusioni (e rientrante nella successiva fase decisionale) impone che dall’importo complessivodelle spese processuali , oggetto della condanna irrogata a carico dei ricorrenti, venga detratta la somma di Euro 1.755,00, liquidata in relazione ad una fase che non si è effettivamente svolta.

3. Va, pertanto, acco lto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Poiché, inoltre , al riguardo non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.). l’importo delle spese processuali oggetto della condanna solidalmenteirrogata nei confronti dei ricorrenti va, dunque, ridotto , alla somma diEuro 3.777,00 (5.532 – 1755) in favore di ciascuno dei due controricorrenti.

A tale importo devono aggiungersi le speseforfetarie e gli accessori come già riconosciutidalla Corte territoriale. 4.La reciproca soccombenza giustifica l’inte g rale compensazione tra tutte le parti dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.

M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, riduce l’importo oggetto della condanna nelle spese del grado di appello, solidalmente irrogatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],alla somma di Euro 3.777,00, in favore di ciascuno dei due controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, come già riconos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 13844/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] , Marina LIBERTI e Giuseppina FOFFO ; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 4 , presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, in virtù di procurain calce al ricorso; -ricorrenti - nei confronti di RobertoCAPITANELLI; elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.3, presso lo Studio dell’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di Margherita [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.137, presso lo studio dell’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende,in virtù di procura in calce al controricorso ; P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani -controricorrente- avverso la sentenza n. 7275/2019 della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 21 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 12 giugno 2017, il Tribunale di Roma rigettò le opposizioni esecutive, proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle procedure immobiliari riunite iniziate da [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente alle rispettive quote di proprietà di diverse unità immobiliari; il Tribunale condannò altresì gli opponenti al pagamento delle spese in favore delle parti costituite, tra le quali figurava [OSCURATO:PERSONA], nominato custode giudiziario dei beni oggetto di esecuzione. La sentenza fu appellata unicamente nei confronti del custode giudiziario e limitatamente al capo di condanna alle spese in favore di quegli. Costituitosi nel giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] eccepì il propriodifetto di legittimazione passiva, per essere cessato dall’ufficio di custode giudiziario a seguito del provvedimento del giudice dell’esecuzione del 7 giugno 2016, con cui era stata nominata nuova custode [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, costituitasi a sua volta, eccepì la nullità dell’appello, per essere stato notificato l’atto introduttivo al solo [OSCURATO:PERSONA]. Nel merito, sia il precedente che il nuovo custode invocarono il rigetto dell’impugnazione. La Corte di appellodi Roma, con sentenza del 21 novembre 2019, ha dichiaratoil difetto di legittimazione passiva di Roberto C apitanelli , sul rilievo che la custodia giudiziaria, a favore del la quale erano state liquidate le spese, era rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], che P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani esercitava il relativo ufficio sin dal 7 giugno 2016, data del provvedimentodi nomina emesso dal giudice dell’esecuzione. Nel merito,la Corte territorialeha rigettato l’appello, rilevando che, sebbene nessuna domanda fosse stata proposta contro il custo de da parte degli opponenti, tuttavia la loro condanna alla rifusione delle spese processuali trovava fondamento nel principio di causalità, che impone che la parte comunque evocata in giudizio, anche se non destinataria di alcuna domanda, de ve essere rimb orsata delle spese processuali sostenute in conseguenza dell’ingiustificata o non necessaria evocazione d i chi l’abbia chiamata e sia poi rimasto soccombente. La Corte di merito, infine, ha condannato gli appellanti alle spese del grado, liquidandole in Euro 5.532,00, tenendo conto, in tale complessivo computo, oltre che delle fasi di studio , introduttiva e decisoria, anche della fase di trattazione, in relazione alla quale ha liquidato l’importo di Euro 1.755,00. Avverso la sentenza della Corteromana ha nno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Hanno resistito con distinti controricors i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendonessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo. I ricorrenti e la contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha nno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 1. Il primo motivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ.) –Violazione dell’art. 560 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. ) ». Iricorrenti criticano la sentenza impugnata per aver confermato la loro condanna nelle spese in favore del custode , già pronunciata da l primogiudice, in applicazione di un principio asseritamente ap plicabile ad una fattispecie diversa da quella verificatasinel caso concreto. Al riguardo premettonoche, in sede di introduzione del giudizio di merito dell’opposizione esecutiva, proposta contro [OSCURATO:SOCIETA]. nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari da questa iniziate contro di loro, l’atto di riassunzione era stato notificato al custode giudiziario dei beni oggetto di espropriazione, al solo fine di renderlo edotto della lite ed evitare possibili eccezioni circa l’integrità del contraddittorio da parte del creditore procedente e dei creditori intervenuti, senza proporre alcuna domanda contro di lui. Soggiungono che il custode, costituitosi in giudizio, no n aveva proposto alcuna domanda contro di loro e si era limitato – pur indebitamente, alla luce del disposto del l ’art. 560 c od. proc. civ. , che circoscrive la legittim azione processuale del custode alle azioni occorrenti per conseguire la disponibilità del bene pignorato – a fare proprie le difese e le eccezionidei creditoriopposti, ai sensi dell’art.560 cod. proc. civ.. Evidenziano che, pertanto, essi non avrebbero potuto essere considerati soccombentinei confronti del custodee che il Tribunale, nel condannarli, in assenza di soccombenza, a rimborsare le spese processualisostenute da una p arte non legittimata , avrebbe violato sia l’art.91 cod. proc. civ. che l’art. 560 cod. proc. civ. . Tutto ciò evidenziato , i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale, nel confermare la predetta condanna , avrebbe indebitamente esteso al la fattispecie un principio che , pur trovando P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani fondamento nella giurisprudenza di legittimità (vengono citate le sentenze nn. 14930 del 2000,7674 del 2008, 7431 del 2012, 2492 del 2016 di questa Corte), sarebbe stato enunciato in relazione alladiversa ipotesi in cui il soggetto indebitamente evocato in giudizio (ed avente diritto al rimborso delle spese processuali ) si sia « comunque dovuto difendereda una altrui domanda » (p. 8 del ricorso) , formulata nei suoi confronti dal soccombente o dalla parte originariamente citata da quest’ultimo; ipotesi completamentediversa da quella in esame, nella quale, al contrario , il custode era stato citato ai soli fini della denuntiatio litise non aveva avuto bisogno di espletare alcuna attività difensiva. Anche la Corte territoriale, come il primo giudice, avrebbe quindi violato gli att. 91 e 560 cod. proc. civ., pronunciando una condanna nelle spese della parte non soccombente in favore del soggetto privo della legittimazione a resistere nel giudizio, in cui era stato evocato solo per prevenire eventualieccezioni sull’integrità del contraddittorio ad opera delle parti legittimate. 1.1.Il motivo è infondato. Sebbene non sussista l’autonoma legittimazione del custode allorché si contestino atti della procedura espropriativa, deve tuttavia trovare operatività il principio, correttamente applicato dalla Corte di appello, secondo cui l’in giustificata , o comunque non n e cessaria, evocazione in giudizio di un soggetto , anche se non destinatari o di alcunadomanda, impone alla parte che l’ha effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le s pese che ha dovuto sostenere in conseguenza di quella evocazione, in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo. Il soggetto chiamato in giudizio, infatti, anche quando ne i suoi confronti non sia proposta alcuna domanda –e salvi i casi specifici in cui la notifica dell’atto introduttivo del giudizio (o di un grado di esso), avente espressa ed inequivoca funzione di mero avvertimento, non P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani integri una vocatio in jus e non comporti l’assunzione della qualità di partein capo al notificando (cfr., ad es ., l’a r t. 332 cod. proc. civ. ) – , deve scegliere se restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti) o se costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore, sostenendo i consequenziali oneri economici; attività, quest’ultima, che trova nel fatto stessodell’essere stato evocato in giudizio , e non nel fatto di essere stato o meno destinatario di unaprecisa domanda, il suo necessario presupposto. Non censurabile, pertanto, appare la decisione della Corte territoriale, la quale ha correttamente osservatoche non assume r ilievo la circostanza che il chiamante non abbia proposto domande nei confronti del chiamato, atteso che la condanna nelle spe se trova fondamento nel principio di causalità, che impone a colui che col suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo (agendo o resistendo infondatamente nello stesso) e sia conseguentementerimasto soccombente, di sopportarne i relativi oneri economici (Cass. 30/05/2000, n. 7182; Cass. 27/11/2006, n. 25141; Cass. 15/07/2008, n. 19456; Cass.29/07/2021, n. 21823). Il primo motivo di ricorso va, dunque , rigettato , non senza evidenziare che, quand’anche fosse stato possibile accedere alla prospettazionedei ricorrenti (che subordina la condanna nelle spese in favore del chiamato al presupposto che egli si sia dovuto difendere rispetto ad una specifica domanda proposta nei suoi confronti), la doglianza, per come formulata, lungi dall’essere accolta, avrebbe dovuto qualificarsi inammissibile, per violazione dell’art. 366 n. 3 cod. proc. civ., in ragione della omessa indicazione, in ricorso, dell’esatto petitume dell’esatta causa petendidelle domande proposte nel giudizio di opposizione, la quale sarebbe statanecessaria al fine di valutare se l’evocazione in giudiziodel custode fosse sta ta fatta effettivamente al solo fine di denunciare la pendenza della lite e se essa avesse reso necessario, o no,lo svolgimento, da parte sua , di un’attività difensiva . P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2.il secondo motivo , proposto in via subordinata rispetto al primo, denuncia «violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art.91 cod. proc. civ.(art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) – Violazione e falsa applicazione dell’art.4 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.55 (art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.)». I ricorrenti censurano la sentenzaimpugnata per avere liquidato le spese del grado di appello , computando nell’importo complessivo di Euro 5.532,00, oltre alle spese specificamente relative alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, anche quelle concernenti la fase di trattazione, quantificate nella sommadi Euro 1.755,00. Deducono l’ erroneità in iure di tale liquidazione, la quale non avrebbe tenuto conto del fatto che nel giudizio di appello non si era svolta la fase di trattazione perché, da quella introduttiva ( culminata nell’udienza di prima comparizione del 10 maggio 2018) , la controversia era transitata direttamente alla fase decisoria , celebrata all’udienza del21 novembre 2019, ove, a seguito di discussione orale ex art.281 sexies cod. proc. civ., era stata emessa la sentenza . Evidenziano che,già con istanza di correzione di errore materiale, peraltro rigettata dalla Corte territorial e, avevano chiesto che dall’importo complessivo d elle spese processuali fosse de tratta la sommadi Euro 1.755,00, che doveva ritenersi indebitamente liquidata per non essere stata svolta nel grado di appello ness una attività istruttoria. Manifestano, infine, la volontà di impugnare, «per quanto di ragione» (p. 12 del ricorso), anche l’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di correzione di errore materiale, emessa dalla Corte d’appello il 6 febbraio 2020. 2.1.Premesso che non è ammissibile l’autonoma impugnazione, con ricorso per cassazione, dell’ordinanza di reiezione dell’istanza di correzione di errore materiale (Cass. 27/02/2019, n. 5733; Cass.26/07/2019, n. 20309), il motivo in esame, quale doglianza diretta, P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani invece,a censurare la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza di appello, è fondato. È stato debitamente dedotto nel ricorso – ed è comunque incontroverso tra le parti – che, nel giudizio di appello, al la prima udienza del 10 maggio 2018, i procuratori delle part i avevano concordementechiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni e la Corte di appelloaveva rinviato, all’uopo, all’udienza del 21 novembre 2019 (cfr., a pag. 13 del ricorso, lo stralc io del verbale d’udienza del 10 maggio 2018, trascritto tra virgolette ), senza svolgere alcuna delle attività contemplate nell’art.350 cod. proc. civ. (veri fiche attinenti alla costituzione delle parti, alla regolarità delle notifiche , alla necessità di integrare il contraddittorio; declaratoria di contumacia di eventuali appellati non costituiti; riunione di più atti di impugnazione ; espletamentodel tentativo di conciliazione) o nell’art. 4, comma 5, lett. c),del d.m. n. 55 del 2014, ( richieste di prova ; memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni; esame di scritti, di documenti e di provvedimenti giudiziali; atti funzionali alla formazione di prove; partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie; esame di relazioni peritali o di consulenze di parte; notificazione di domande nuove o di altri atti; richieste di copie al cancelliere, istanze al giudice; dichiarazioni nei casi previsti dalla legge; deduzioni a verbale; intimazioniai testimoni, intr o duzione di procedimenti i ncidentali ). Ciò posto, va al riguardo ribaditoil principiosecondo il quale la fase di istruttoria e/o di trattazione, in riferimentoal giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività sopra richiamate,ovvero sia fissata un’udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività (Cass. 16/04/2021, n. 10206). Questo principio non è in contrastocon quello – anch ’ esso più volte affermato da questa Corte– secondo cui « va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile»(cfr., ad es., Cass.05/01/2022, n. 164). Tale affermazione, infatti, trovafondamento nel rilievo che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore perla predetta fase, ai sensi delcitato art. 4, quinto comma, lett. c) , del d.m. n. 55 del 2014, rileva, oltre al compimento di attività istruttoria in senso stretto (benché, ad es., limitata all’esame di documenti e non estesa all’esperimento di prove costituende: Cass. 07/10/2021, n. 27304), anche il compimento di attività non avent i tale specifico carattere , quali, di volta in volta, l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 164, cit.; Cass. 06/12/2021, n. 38509),oppure l’esame degli s critti difensivi di controparte , sebbene e ssi non prefigur ino la necessitàdi procedere all’istruzione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 17387) . Quando,invece, non venga svolta alcuna delle attività indicate dalla citata disposizione regolamentare, deve escludersi che possa procedersi a liquidazione, poiché, ai sensi dell ’ultimo periodo del la richiamata lett.c) del q uinto comma dell’art . 4 del d . m. n . 55 del 2014 , la fase istruttoria e/o di trattazione rileva ai fini della liquidazione del compenso solo quando effettivamente svolta (Cass. 30/05/2022, n. 17387, cit.). Nel caso di specie, l’evidenziata circostanza –debitamente allegata in ricorso e provata – che nessuna attività di trattazione era stata compiuta all’udienza del 10 maggio 2018, di mero rinvio a quella del P.U. 18.10.2022 N. R.G. 13844/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 21 novembre 2019, fissata per la precisazione delle conclusioni (e rientrante nella successiva fase decisionale) impone che dall’importo complessivodelle spese processuali , oggetto della condanna irrogata a carico dei ricorrenti, venga detratta la somma di Euro 1.755,00, liquidata in relazione ad una fase che non si è effettivamente svolta. 3. Va, pertanto, acco lto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Poiché, inoltre , al riguardo non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.). l’importo delle spese processuali oggetto della condanna solidalmenteirrogata nei confronti dei ricorrenti va, dunque, ridotto , alla somma diEuro 3.777,00 (5.532 – 1755) in favore di ciascuno dei due controricorrenti. A tale importo devono aggiungersi le speseforfetarie e gli accessori come già riconosciutidalla Corte territoriale. 4.La reciproca soccombenza giustifica l’inte g rale compensazione tra tutte le parti dellespese del giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, riduce l’importo oggetto della condanna nelle spese del grado di appello, solidalmente irrogatanei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],alla somma di Euro 3.777,00, in favore di ciascuno dei due controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, come già riconos
Sentenza Cassazione n. 36182/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris