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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15151/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15697/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Casoria (NA), via Crema, 8 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 28 /20 20 , depositata il 9 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia , depositat a il 9 gennaio 2020 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Oggetto:estinzione Mantova che aveva respinto le sue domande di accertamento del l a usurarietà dei tassi di mora pattuiti in relazione a due contratti di mutuo edilizio e, conseguentemente, della non debenza di alcun interesse, nonché di rideterminazione dei rapporti di dare e avere con la [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a tali contratti, previa accertamento della indeterminatezza del tasso pattuitoe dell’ anatocismo praticato, insiti nella previsione del piano di ammortamento alla francese; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la allegata usurarietà si fondava sul superamento della misura dei tassi moratori pattuita rispetto alle soglie previste dalla normativa in tema di usura e che i pianidi restituzione delle somme mutuate erano redatti secondo il criterio dell’ammortamento alla francese, comportante, in quanto tale, l’indeterminatezza dei tassi applicati e l’anatocismo degli interessi; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando , in particolare, che la società mutuataria non aveva mai allegato di aver corrisposto interessi moratori, né, comunque,di tale circostanza vi era evidenza nella documentazione prodotta, e che diversamente da quanto allegato dalla società medesima non si ravvisava la mancata indicazione dell’I.S.C., peraltro non richiesta a pena di nullità; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; - con nota del 7 febbraio 2024 la ricorrente dichiara di rinunciare a l ricorsoe chiede che sia dichiarata l’estinzione del processo; [OSCURATO:PERSONA]: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione, deve provvedersi in conformità alla richiesta della ricorrente, per cui il presente giudizio va dichiarato estinto; -nulla va disposto in tema di spese processuali , in assenza di attività difensiva da parte della società intimata; P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nell’adunan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15697/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Casoria (NA), via Crema, 8 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 28 /20 20 , depositata il 9 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia , depositat a il 9 gennaio 2020 , di reiezione dell’appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Oggetto:estinzione Mantova che aveva respinto le sue domande di accertamento del l a usurarietà dei tassi di mora pattuiti in relazione a due contratti di mutuo edilizio e, conseguentemente, della non debenza di alcun interesse, nonché di rideterminazione dei rapporti di dare e avere con la [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a tali contratti, previa accertamento della indeterminatezza del tasso pattuitoe dell’ anatocismo praticato, insiti nella previsione del piano di ammortamento alla francese; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che la allegata usurarietà si fondava sul superamento della misura dei tassi moratori pattuita rispetto alle soglie previste dalla normativa in tema di usura e che i pianidi restituzione delle somme mutuate erano redatti secondo il criterio dell’ammortamento alla francese, comportante, in quanto tale, l’indeterminatezza dei tassi applicati e l’anatocismo degli interessi; - la Corte di appello ha disatteso il gravame evidenziando , in particolare, che la società mutuataria non aveva mai allegato di aver corrisposto interessi moratori, né, comunque,di tale circostanza vi era evidenza nella documentazione prodotta, e che diversamente da quanto allegato dalla società medesima non si ravvisava la mancata indicazione dell’I.S.C., peraltro non richiesta a pena di nullità; -il ricorso è affidato a cinque motivi; -la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; - con nota del 7 febbraio 2024 la ricorrente dichiara di rinunciare a l ricorsoe chiede che sia dichiarata l’estinzione del processo; [OSCURATO:PERSONA]: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione, deve provvedersi in conformità alla richiesta della ricorrente, per cui il presente giudizio va dichiarato estinto; -nulla va disposto in tema di spese processuali , in assenza di attività difensiva da parte della società intimata; P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nell’adunan
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