CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14942/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA t:L, sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° agosto 1984; avverso la sentenza del 26 ottobre 2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentato furto contestato in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) e alla ritenuta qualificazione dei fatti contestati in termini di tentativo (quanto all'idoneità e all'univocità degli atti posti in essere); - che la prima censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente e, comunque, in concreto insussistente; - che anche la seconda censura è indeducibile atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena, laddove, in concreto, pur formalmente prospettata in termini di erronea qualificazione giuridica, la censura si traduce in un (asserito) vizio motivazionale afferente alla sussistenza del reato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de