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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 23594/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Messina, in data 22 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 494, 477 e 482 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, quale motivo unico, mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma del giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile in quanto reitera, con argomenti del tutto generici, censure già valutate dalla corte territoriale e disattese con motivazione ampia e priva di criticità giustificative.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Invero la corte d'appello ha sottolineato come la responsabilità dell'imputato fosse compiutamente provata non solo dalle dichiarazioni del Brancato, ritenute pienamente attendibili, ma anche dal fatto che nella sua abitazione furono rinvenuti g li assegni di provenienza illecita nonché dall'avere accompagnato il Brancato negli acquisti effettuati con gli assegni ricettati.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati l profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 novembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Messina, in data 22 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 494, 477 e 482 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, quale motivo unico, mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma del giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato. Il ricorso è inammissibile in quanto reitera, con argomenti del tutto generici, censure già valutate dalla corte territoriale e disattese con motivazione ampia e priva di criticità giustificative. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Invero la corte d'appello ha sottolineato come la responsabilità dell'imputato fosse compiutamente provata non solo dalle dichiarazioni del Brancato, ritenute pienamente attendibili, ma anche dal fatto che nella sua abitazione furono rinvenuti g li assegni di provenienza illecita nonché dall'avere accompagnato il Brancato negli acquisti effettuati con gli assegni ricettati. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati l profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] A
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