CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05832/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26388/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi, là dove ne esclude l'applicabilità alla luce dei precedenti penali della stessa indole a carico dell'imputato, in quanto espressione di una condizione di insofferenza dello stesso al rispetto delle regole di vita associata (si veda p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, relativo all'eccessività della pena e, in particolare, alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385 co. 4 cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato evidenziando l'intensità del dolo e la gravità della condotta, risultando irrilevanti i motivi dell'allontanamento nonché il rientro spontaneo dell'imputato presso il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari (si vedano pp. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci