CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 41782/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/04/2021 della CORTE DI APPELLO D'i LECCE - [OSCURATO:PERSONA] TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 12 aprile 2021, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Taranto aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di un immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], di un terreno intestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di veicoli, natanti e denaro (questi ultimi non reperiti in fase esecutiva del sequestro). 2. Avverso il decreto della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (coniuge del Carone, da questi separato consensualmente) e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si articola in due motivi. 3.1. Con un primo motivo, i ricorrenti deducono i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge, in relazione all'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011. Sostengono che il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione, atteso che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad effettuare «una sorta di copia e incolla» del decreto emesso in sede di appello avverso il provvedimento di sequestro anticipato. Evidenziano che, in ogni caso, mancherebbero completamente i presupposti per l'applicazione della confisca e, in particolare, il requisito della pericolosità generica e ancor di più quello dell'attualità della pericolosità. Essa, infatti, sarebbe stata erroneamente ritenuta dalla Corte di appello sulla base: essenzialmente dei «precedenti penali» del proposto, che, peraltro, sarebbero relativi a procedimenti ancora in corso. 3.2. Con un secondo motivo, deducono l'erronea applicazione della legge, in relazione agli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 159 del 2011. Sostengono che, nel caso in esame, mancherebbe completamente il requisito della correlazione temporale tra l'epoca di acquisto dei beni oggetto di ablazione e la manifestazione della pericolosità sociale del proposto. A tal riguardo, evidenziano che l'immobile di proprietà della Fiorino è stato acquistato 1'8 maggio 2003, ossia prima della manifestazione della pericolosità sociale del Carone, che sarebbe avvenuta solo nel novembre 2003, come desumibile da determinati atti del procedimento n. 9051/2014 R.G.N.R. I ricorrenti censurano le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha fatto risalire la manifestazione della pericolosità ad epoca anteriore, facendo riferimento ad altri atti, che sarebbero generici, privi di riscontro e del tutto privi di efficacia dimostrativa. Sotto altro profilo, i ricorrenti contestano che l'immobile in questione fosse nella disponibilità del Carone. Al riguardo, evidenziano che l'immobile era stato regolarmente acquistato (in regime di comunione dei beni) dalla Fiorino, all'epoca moglie del proposto. La motivazione della Corte di appello, sul punto, si baserebbe su mere presunzioni, che sarebbero inidonee a provare che l'intestazione dell'immobile in favore della ricorrente fosse puramente formale. I ricorrenti, infine, sostengono che non sarebbe stata raggiunta la prova che il bene in questione costituisca il frutto di attività illecite, evidenziando che la documentazione presente agli atti e le indagini patrimoniali svolte dai Carabinieri sarebbero del tutto insufficienti a dimostrare che la famiglia del Carone non percepisse redditi leciti sufficienti a giustificare l'acquisto dei beni sottoposti a confisca. La Corte di appello, secondo i ricorrenti, avrebbe sottovalutato la documentazione prodotta dalla difesa e, in particolare, la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si desumerebbe che non sussisterebbe affatto sproporzione tra le entrate e le uscite del "bilancio familiare" del proposto. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è composto da un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 4.1. La ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata poiché non avrebbe dato adeguata risposta a uno specifico motivo di gravame, costituito dalla richiesta di effettuare una perizia finalizzata a stimare il valore del terreno oggetto di confisca. La ricorrente, in ogni caso, sostiene che il provvedimento impugnato andrebbe annullato poiché non vi sarebbe prova di un passaggio di proprietà. I giudici di merito, inoltre, avrebbero erroneamente ritenuto che il fondo sarebbe stato acquisito al momento della sottoscrizione del preliminare e le loro decisioni si baserebbero sul mero sospetto. La Corte di appello avrebbe, anche, sottovalutato la posizione della ricorrente, quale proprietaria pro quota del terreno. . Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché, sebbene ricondotto dai ricorrenti anche al vizio di inosservanza di norme processuali, si riduce a una mera censura, nel merito, della motivazione del provvedimento. Al riguardo, va ricordato che «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Nel caso in esame, la motivazione non è inesistente o meramente apparente, avendo la Corte di appello ampiamente motivato in ordine a tutti gli elementi rilevanti (cfr. pagine 2 e ss. del provvedimento impugnato). La Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha effettuato un mero «copia e incolla» del proprio precedente decreto, ma si è limitata ad attingere ad alcune delle argomentazioni già spese nel provvedimento di rigetto degli appelli avverso il decreto di sequestro anticipato, nei soli casi in cui la difesa si era limitata a riproporre le medesime questioni senza addurre alcun elemento di novità. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Anche con esso, infatti, i ricorrenti hanno mosso doglianze che, sebbene da loro ricondotte al vizio dell'inosservanza di legge, si riducono a una mera censura, nel merito, della motivazione del provvedimento. Al riguardo, deve essere solo osservato che la Corte di appello ha motivato, in maniera esauriente e logica, in ordine a tutti i requisiti necessari per l'applicazione della misura patrimoniale (cfr. pagine 2 e ss. della sentenza impugnata). 1.3. Sotto altro profilo, deve essere evidenziato che il ricorso della Fiorino è inammissibile per mancanza della necessaria procura speciale. Deve essere in proposito ricordato che «è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza» (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. La ricorrente, invero, con un unico motivo, ha dedotto il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575. Va evidenziato che, a prescindere dalla tipologia di vizio indicata nel ricorso, tutte le doglienze lamentate dalla ricorrente attengono esclusivamente al merito della decisione. Al riguardo, deve essere solo osservato che la Corte di appello ha motivato, in maniera esauriente e logica anche in ordine alle doglianze sollevate dai terzi interessati (cfr. pagina 11 della sentenza impugnata). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament